Art. 2
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco
1. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa gia' in
corso, all'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 11 ottobre
2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre
2024, n. 187, relativo alla possibilita' di adottare con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di
organizzazione del Ministero dell'interno, le parole: «31 dicembre
2025» sono sostituite dalle seguenti: «((31 maggio 2026))».
2. All'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
relativo al divieto di comando, distacco ovvero di assegnazione di
personale ((dell'Amministrazione civile dell'interno, area e comparto
Funzioni centrali,)) presso altre pubbliche amministrazioni, le
parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2026».
((2-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, in materia di opere pubbliche di messa in
sicurezza degli edifici e del territorio, le parole: «31 marzo 2026»
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».))
((2-ter. All'articolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, relativo ai contributi straordinari per le
fusioni dei comuni, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle
seguenti: «sette anni».))
3. All'articolo 10 del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2025, n. 179,
relativo al potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di
Lampedusa, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, i rapporti di lavoro subordinato a tempo
determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana
impiegato nel punto di crisi di Lampedusa possono essere prorogati
sino al 31 dicembre 2026.».
4. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n.
20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50,
relativo al potenziamento tecnico-logistico del sistema di prima
accoglienza e dei controlli di frontiera, le parole: «fino al 31
dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2026».
5. All'articolo 1, comma 15, del ((decreto-legge)) 30 dicembre,
2021, n. 228, convertito((, con modificazioni,)) dalla legge 25
febbraio, 2022, n. 15, relativo alla graduatoria della procedura
speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «fino al 31 dicembre
2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
6. Relativamente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, il termine del 31 dicembre 2025,
previsto dall'articolo 35, comma 4, quinto periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165((,)) per l'esercizio delle facolta'
assunzionali, e' prorogato al 31 dicembre 2026.
((6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, nei comuni con
popolazione non superiore a 3.000 abitanti, qualora sia vacante la
sede di segreteria e la procedura di pubblicizzazione finalizzata
alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma
4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile
assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al
contingente di personale in disponibilita', le funzioni attribuite al
vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa
vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del
Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a
dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da
almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per
la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di
appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco e'
tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la
nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al
conferimento delle funzioni di cui al primo periodo. Il funzionario
incaricato ai sensi del presente comma e' tenuto ad assolvere a un
obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a
corsi, anche con modalita' telematiche, secondo le modalita'
stabilite dal Consiglio direttivo dell'albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a
legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la
possibilita' di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente,
anche a scavalco.))
((6-ter. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano anche qualora
il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli o abbia in corso
una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo
30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purche'
la sede di segreteria risulti vacante e la popolazione complessiva
non sia superiore a 3.000 abitanti.))
((6-quater. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre
2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2021, n. 205, in materia di installazione e utilizzazione di impianti
di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi
pubblici o aperti al pubblico, le parole: «31 dicembre 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».))