Art. 2 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
  dell'interno e di personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
  fuoco 
 
  1. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa  gia'  in
corso, all'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 11  ottobre
2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  dicembre
2024, n. 187, relativo alla possibilita' di adottare con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento  di
organizzazione del Ministero dell'interno, le  parole:  «31  dicembre
2025» sono sostituite dalle seguenti: «((31 maggio 2026))». 
  2. All'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  aprile  2024,  n.  56,
relativo al divieto di comando, distacco ovvero  di  assegnazione  di
personale ((dell'Amministrazione civile dell'interno, area e comparto
Funzioni  centrali,))  presso  altre  pubbliche  amministrazioni,  le
parole: «31  dicembre  2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2026». 
  ((2-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, in materia di opere pubbliche di  messa  in
sicurezza degli edifici e del territorio, le parole: «31 marzo  2026»
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».)) 
  ((2-ter. All'articolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267,  relativo  ai  contributi  straordinari  per  le
fusioni dei comuni, le parole: «cinque anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sette anni».)) 
  3. All'articolo 10  del  decreto-legge  3  ottobre  2025,  n.  146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2025, n.  179,
relativo al potenziamento tecnico-logistico del  punto  di  crisi  di
Lampedusa, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. In deroga all'articolo  19  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015,  n.  81,  i  rapporti  di  lavoro  subordinato  a  tempo
determinato del  personale  dipendente  della  Croce  Rossa  Italiana
impiegato nel punto di crisi di Lampedusa  possono  essere  prorogati
sino al 31 dicembre 2026.». 
  4. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n.
20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n.  50,
relativo al potenziamento  tecnico-logistico  del  sistema  di  prima
accoglienza e dei controlli di frontiera,  le  parole:  «fino  al  31
dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al  31  dicembre
2026». 
  5. All'articolo 1, comma 15,  del  ((decreto-legge))  30  dicembre,
2021, n. 228,  convertito((,  con  modificazioni,))  dalla  legge  25
febbraio, 2022, n. 15,  relativo  alla  graduatoria  della  procedura
speciale di reclutamento nella qualifica  di  vigile  del  fuoco  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «fino al 31 dicembre
2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026». 
  6. Relativamente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della
legge 1° aprile 1981, n.  121,  il  termine  del  31  dicembre  2025,
previsto dall'articolo 35,  comma  4,  quinto  periodo,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165((,)) per l'esercizio delle facolta'
assunzionali, e' prorogato al 31 dicembre 2026. 
  ((6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto  fino  al  31  dicembre  2026,  nei  comuni  con
popolazione non superiore a 3.000 abitanti, qualora  sia  vacante  la
sede di segreteria e la  procedura  di  pubblicizzazione  finalizzata
alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15,  comma
4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non  risulti  possibile
assegnare un segretario reggente,  a  scavalco,  con  riferimento  al
contingente di personale in disponibilita', le funzioni attribuite al
vicesegretario  possono  essere  svolte,  ai  sensi  della  normativa
vigente,  su  richiesta  del  sindaco,  previa   autorizzazione   del
Ministero dell'interno, per  un  periodo  comunque  non  superiore  a
dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo  in  servizio  da
almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti  per
la partecipazione al concorso, previo  assenso  dell'ente  locale  di
appartenenza e consenso  dello  stesso  interessato.  Il  sindaco  e'
tenuto ad avviare una nuova  procedura  di  pubblicizzazione  per  la
nomina del segretario titolare entro i novanta giorni  successivi  al
conferimento delle funzioni di cui al primo periodo.  Il  funzionario
incaricato ai sensi del presente comma e' tenuto ad  assolvere  a  un
obbligo formativo di almeno  20  ore  mediante  la  partecipazione  a
corsi,  anche  con  modalita'  telematiche,  secondo   le   modalita'
stabilite dal Consiglio direttivo dell'albo nazionale  dei  segretari
comunali  e  provinciali,  a  valere  sulle  risorse  disponibili   a
legislazione vigente. Resta salva per il  Ministero  dell'interno  la
possibilita' di assegnare, in ogni momento, un  segretario  reggente,
anche a scavalco.)) 
  ((6-ter. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano anche qualora
il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli o  abbia  in  corso
una convenzione per l'ufficio di segreteria  ai  sensi  dell'articolo
30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, purche'
la sede di segreteria risulti vacante e  la  popolazione  complessiva
non sia superiore a 3.000 abitanti.)) 
  ((6-quater. All'articolo 9, comma 9, del  decreto-legge  8  ottobre
2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  dicembre
2021, n. 205, in materia di installazione e utilizzazione di impianti
di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale in luoghi
pubblici o aperti al pubblico, le parole:  «31  dicembre  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».))