Art. 3
Proroga di termini in materia di personale
del comparto sicurezza
1. Al fine di assicurare il tempestivo avvio delle attivita'
negoziali del Comparto sicurezza e difesa e la completa attivazione
delle procedure informatiche di gestione dei codici di cui
all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ((le disposizioni
dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 si applicano anche per
gli anni 2024, 2025 e 2026)).
2. Il sistema di rilevazione di cui all'articolo 35-bis, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 si
applica anche ai fini dell'accertamento della rappresentativita' al
31 dicembre 2024 delle organizzazioni sindacali federate ivi
indicate.
((2-bis. Al fine di assicurare, in relazione al regime di
accertamento della rappresentativita' previsto dai commi 1 e 2, la
corretta applicazione dei criteri di ripartizione dei permessi
sindacali relativi all'anno 2025, qualora sia accertato che, nel
medesimo anno, un'organizzazione sindacale si sia discostata per
eccesso dal contingente dei permessi sindacali ad essa spettante ai
sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 164 del 2002, l'eccedenza e' compensata mediante
detrazione dal monte ore attribuito alla medesima organizzazione per
l'anno 2026.))