Art. 3 
 
             Proroga di termini in materia di personale 
                       del comparto sicurezza 
 
  1. Al fine  di  assicurare  il  tempestivo  avvio  delle  attivita'
negoziali del Comparto sicurezza e difesa e la  completa  attivazione
delle  procedure  informatiche  di  gestione  dei   codici   di   cui
all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente
della  Repubblica  18  giugno  2002,  n.   164,   ((le   disposizioni
dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 164 del 2002 si  applicano  anche  per
gli anni 2024, 2025 e 2026)). 
  2. Il sistema di rilevazione di cui  all'articolo  35-bis,  lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 164  del  2002  si
applica anche ai fini dell'accertamento della  rappresentativita'  al
31  dicembre  2024  delle  organizzazioni  sindacali   federate   ivi
indicate. 
  ((2-bis.  Al  fine  di  assicurare,  in  relazione  al  regime   di
accertamento della rappresentativita' previsto dai commi 1  e  2,  la
corretta  applicazione  dei  criteri  di  ripartizione  dei  permessi
sindacali relativi all'anno 2025,  qualora  sia  accertato  che,  nel
medesimo anno, un'organizzazione  sindacale  si  sia  discostata  per
eccesso dal contingente dei permessi sindacali ad essa  spettante  ai
sensi dell'articolo 32, comma 3, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  164  del  2002,  l'eccedenza  e'  compensata  mediante
detrazione dal monte ore attribuito alla medesima organizzazione  per
l'anno 2026.))