Art. 4
Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'economia e delle finanze
1. All'articolo 102, comma 1, del testo unico delle sanzioni
tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 173, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
2. All'articolo 100, comma 1, del testo unico dei tributi erariali
minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le
parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio
2027».
3. All'articolo 131, comma 1, del testo unico della giustizia
tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175,
le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1°
gennaio 2027».
4. All'articolo 243, comma 1, del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo
2025, n. 33, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2027».
5. All'articolo 205, comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi
indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le
parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio
2027».
6. All'articolo ((16-sexies del)) decreto-legge 21 ottobre 2021, n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n.
215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva
stipulati dalle Amministrazioni statali, al comma 1, alinea, relativo
alle riduzioni del canone mensile, le parole: «31 dicembre 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
7. Nelle more del riordino della disciplina prevista dall'articolo
1, commi 2 e 3 della ((legge 31 dicembre 2009, n. 196)), le
disposizioni di cui all'articolo 16-sexies, comma 2, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano sino al 30
settembre 2026. All'obbligo di comunicazione previsto dal secondo
periodo ((del citato comma 2 dell'articolo 16-sexies del
decreto-legge n. 146 del 2021 la Societa' AMCO S.p.A. adempie
mensilmente;)) in caso di inadempimento cessano gli effetti della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
8. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile
2023, n. 41, relativo al termine per la presentazione all'Agenzia del
demanio delle istanze di regioni, comuni, province e citta'
metropolitane per il trasferimento in proprieta', a titolo gratuito,
dei beni immobili del demanio storico-artistico o del patrimonio
disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione
finanziati, o da finanziare, in tutto o in parte, con risorse del
((Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per
gli investimenti complementari o del Piano nazionale integrato per
l'energia e il clima)), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
9. All'articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, relativo alla rideterminazione delle promozioni
complessive al grado di colonnello ((del Corpo)) della guardia di
finanza, le parole: «Per gli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite
dalle seguenti: «Per gli anni dal 2022 al 2027».
10. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14, relativo agli importi e ai quantitativi degli strumenti
di acquisto e negoziazione di servizi di connettivita' del Sistema
pubblico di connettivita' realizzati ((dalla societa' Consip)) S.p.A.
e dai soggetti aggregatori, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
((10-bis. La durata dell'Accordo quadro avente ad oggetto
l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche
amministrazioni centrali - seconda edizione - ID 2483 e' prorogata
fino al 20 settembre 2026 ovvero fino all'effettiva aggiudicazione
dell'Accordo quadro avente ad oggetto servizi applicativi in ottica
cloud per le pubbliche amministrazioni centrali - ID 2860.))
11. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di
societa' ed enti, e' prorogato al 30 settembre 2026.
((11-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine per
l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate delle risorse
finanziarie necessarie per l'assunzione di trentadue dirigenti
mediante specifico corso-concorso, indetto dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione, per il reclutamento di dirigenti di seconda
fascia con professionalita' tecnica in materia fiscale, tributaria e
catastale da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e
alle agenzie fiscali, da avviare ai sensi dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e' prorogato al 31 dicembre
2028.))
((11-ter. Le facolta' assunzionali relative ad annualita' pregresse
all'anno 2025 autorizzate nell'anno 2025 con i provvedimenti di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, possono essere esercitate fino al 30 giugno 2026.))
12. All'articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, relativo al termine di adeguamento del capitale sociale per
l'attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e
di altre entrate degli enti locali, le parole: «31 dicembre 2025»
sono sostituite dalle seguenti: «((31 dicembre 2026))».
((12-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
aprile 2023, n. 41, relativo al contenimento dell'incremento delle
contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla vigilanza della
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, le parole: «31
dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».))
((12-ter. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, concernente la facolta' di
applicare un'indennita' di funzione per il sindaco e gli assessori
dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti situati nei
territori interessati dagli eventi sismici del 2016, le parole: «fino
al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31
dicembre 2026».))
((12-quater. Il termine del 28 febbraio 2026, di cui all'articolo
1, commi 639, terzo periodo, e 640, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2025, n. 199, in materia di trasferimento a carico del
bilancio dello Stato di debiti contratti dalle regioni con la Cassa
depositi e prestiti Spa per estinguere anticipazioni di liquidita',
e' prorogato al 30 aprile 2026 per le sole regioni nelle quali le
elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono svolte nei
quattro mesi antecedenti alla data del 31 dicembre 2025.))
((12-quinquies. All'articolo 1, comma 773, primo periodo, della
legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo all'assegnazione delle
risorse del fondo finalizzato all'attuazione di misure in favore
degli enti locali e ad altri interventi, le parole: «entro sessanta
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro settantacinque
giorni».))
((12-sexies. Limitatamente all'anno 2025, le delibere concernenti i
regolamenti e l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti
sono considerate tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, se inserite nel
Portale del federalismo fiscale entro il termine del 6 marzo 2026. Le
delibere inserite ai sensi del primo periodo sono pubblicate nel sito
internet istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione della loro
efficacia, entro il 16 marzo 2026.))
((12-septies. All'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 29
ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2025, n. 191, in materia di imposta di soggiorno dei comuni
e degli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi
sportivi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina
2026», e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga
all'articolo 13, comma 15-quater, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe
adottati ai sensi del presente comma e del comma 6 acquistano
immediata efficacia con la sola pubblicazione nel sito internet
istituzionale del comune e sono trasmessi, tramite il Portale del
federalismo fiscale, ai soli fini statistici, entro trenta giorni
dalla loro approvazione, al Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze per la pubblicazione nel sito internet
istituzionale del medesimo Dipartimento».))
((12-octies. La disposizione di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, relativa all'abrogazione di una
norma in materia di rettifica della detrazione dell'imposta sul
valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Sono
fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso al 1°
gennaio 2027. Sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti
antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.))