Art. 4 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  1. All'articolo 102,  comma  1,  del  testo  unico  delle  sanzioni
tributarie amministrative e penali, di cui al decreto  legislativo  5
novembre 2024, n. 173, le parole: «1° gennaio 2026»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2027». 
  2. All'articolo 100, comma 1, del testo unico dei tributi  erariali
minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre  2024,  n.  174,  le
parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio
2027». 
  3. All'articolo 131, comma  1,  del  testo  unico  della  giustizia
tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024,  n.  175,
le parole: «1° gennaio 2026»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1°
gennaio 2027». 
  4. All'articolo 243,  comma  1,  del  testo  unico  in  materia  di
versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo  24  marzo
2025, n. 33, le parole:  «1°  gennaio  2026»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2027». 
  5. All'articolo 205, comma 1, del testo  unico  delle  disposizioni
legislative in materia di imposta di  registro  e  di  altri  tributi
indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n.  123,  le
parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio
2027». 
  6. All'articolo ((16-sexies del)) decreto-legge 21 ottobre 2021, n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,  n.
215, relativo alla disciplina  dei  contratti  di  locazione  passiva
stipulati dalle Amministrazioni statali, al comma 1, alinea, relativo
alle riduzioni del canone mensile, le parole: «31 dicembre 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». 
  7. Nelle more del riordino della disciplina prevista  dall'articolo
1, commi 2  e  3  della  ((legge  31  dicembre  2009,  n.  196)),  le
disposizioni  di   cui   all'articolo   16-sexies,   comma   2,   del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre  2021,  n.  215,  si  applicano  sino  al  30
settembre 2026. All'obbligo di  comunicazione  previsto  dal  secondo
periodo  ((del   citato   comma   2   dell'articolo   16-sexies   del
decreto-legge n.  146  del  2021  la  Societa'  AMCO  S.p.A.  adempie
mensilmente;)) in caso di inadempimento  cessano  gli  effetti  della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. 
  8. All'articolo 15-bis, comma  1,  del  decreto-legge  24  febbraio
2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  aprile
2023, n. 41, relativo al termine per la presentazione all'Agenzia del
demanio  delle  istanze  di  regioni,  comuni,  province   e   citta'
metropolitane per il trasferimento in proprieta', a titolo  gratuito,
dei beni immobili del  demanio  storico-artistico  o  del  patrimonio
disponibile dello Stato interessati da progetti  di  riqualificazione
finanziati, o da finanziare, in tutto o in  parte,  con  risorse  del
((Piano nazionale di ripresa e resilienza, del  Piano  nazionale  per
gli investimenti complementari o del Piano  nazionale  integrato  per
l'energia e il clima)), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2026». 
  9. All'articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo 29 maggio
2017,  n.  95,  relativo  alla  rideterminazione   delle   promozioni
complessive al grado di colonnello ((del  Corpo))  della  guardia  di
finanza, le parole: «Per gli anni dal 2022 al 2026»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per gli anni dal 2022 al 2027». 
  10. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29  dicembre
2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  febbraio
2023, n. 14, relativo agli importi e ai quantitativi degli  strumenti
di acquisto e negoziazione di servizi di  connettivita'  del  Sistema
pubblico di connettivita' realizzati ((dalla societa' Consip)) S.p.A.
e dai soggetti aggregatori, le parole: «31  dicembre  2025»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». 
  ((10-bis.  La  durata  dell'Accordo  quadro   avente   ad   oggetto
l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche
amministrazioni centrali - seconda edizione - ID  2483  e'  prorogata
fino al 20 settembre 2026 ovvero  fino  all'effettiva  aggiudicazione
dell'Accordo quadro avente ad oggetto servizi applicativi  in  ottica
cloud per le pubbliche amministrazioni centrali - ID 2860.)) 
  11. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del  decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, in materia  di  svolgimento  delle  assemblee  di
societa' ed enti, e' prorogato al 30 settembre 2026. 
  ((11-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo  35,  comma  4,
del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  il  termine  per
l'utilizzo  da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate   delle   risorse
finanziarie  necessarie  per  l'assunzione  di  trentadue   dirigenti
mediante specifico corso-concorso,  indetto  dalla  Scuola  nazionale
dell'amministrazione, per il reclutamento  di  dirigenti  di  seconda
fascia con professionalita' tecnica in materia fiscale, tributaria  e
catastale da assegnare al Ministero dell'economia e delle  finanze  e
alle agenzie fiscali, da avviare ai  sensi  dell'articolo  1-ter  del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 10 agosto 2023, n.  112,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2028.)) 
  ((11-ter. Le facolta' assunzionali relative ad annualita' pregresse
all'anno 2025 autorizzate nell'anno 2025 con i provvedimenti  di  cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, possono essere esercitate fino al 30 giugno 2026.)) 
  12. All'articolo 1, comma 808, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, relativo al termine di  adeguamento  del  capitale  sociale  per
l'attivita' di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e
di altre entrate degli enti locali, le  parole:  «31  dicembre  2025»
sono sostituite dalle seguenti: «((31 dicembre 2026))». 
  ((12-bis. All'articolo  18,  comma  10-bis,  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
aprile 2023, n. 41, relativo al  contenimento  dell'incremento  delle
contribuzioni dovute dai soggetti  sottoposti  alla  vigilanza  della
Commissione nazionale per le societa' e  la  borsa,  le  parole:  «31
dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».)) 
  ((12-ter.  All'articolo  44,  comma  2-bis,  primo   periodo,   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,  concernente  la  facolta'  di
applicare un'indennita' di funzione per il sindaco  e  gli  assessori
dei comuni con popolazione inferiore a  5.000  abitanti  situati  nei
territori interessati dagli eventi sismici del 2016, le parole: «fino
al 31 dicembre 2025» sono sostituite  dalle  seguenti:  «fino  al  31
dicembre 2026».)) 
  ((12-quater. Il termine del 28 febbraio 2026, di  cui  all'articolo
1, commi 639, terzo periodo, e 640, secondo periodo, della  legge  30
dicembre 2025, n. 199, in  materia  di  trasferimento  a  carico  del
bilancio dello Stato di debiti contratti dalle regioni con  la  Cassa
depositi e prestiti Spa per estinguere anticipazioni  di  liquidita',
e' prorogato al 30 aprile 2026 per le sole  regioni  nelle  quali  le
elezioni per il rinnovo degli organi  elettivi  si  sono  svolte  nei
quattro mesi antecedenti alla data del 31 dicembre 2025.)) 
  ((12-quinquies. All'articolo 1, comma  773,  primo  periodo,  della
legge 30 dicembre  2025,  n.  199,  relativo  all'assegnazione  delle
risorse del fondo finalizzato  all'attuazione  di  misure  in  favore
degli enti locali e ad altri interventi, le parole:  «entro  sessanta
giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «entro   settantacinque
giorni».)) 
  ((12-sexies. Limitatamente all'anno 2025, le delibere concernenti i
regolamenti e l'approvazione delle tariffe della  tassa  sui  rifiuti
sono considerate tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, se inserite  nel
Portale del federalismo fiscale entro il termine del 6 marzo 2026. Le
delibere inserite ai sensi del primo periodo sono pubblicate nel sito
internet istituzionale del Dipartimento delle finanze  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, ai fini dell'acquisizione  della  loro
efficacia, entro il 16 marzo 2026.)) 
  ((12-septies. All'articolo 4, comma  7-bis,  del  decreto-legge  29
ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2025, n. 191, in materia di imposta di soggiorno dei  comuni
e degli enti  locali  nel  cui  territorio  si  svolgono  gli  eventi
sportivi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali  «Milano-Cortina
2026»,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "In  deroga
all'articolo 13, comma 15-quater, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, i regolamenti e le delibere  di  approvazione  delle  tariffe
adottati ai sensi  del  presente  comma  e  del  comma  6  acquistano
immediata efficacia con  la  sola  pubblicazione  nel  sito  internet
istituzionale del comune e sono trasmessi,  tramite  il  Portale  del
federalismo fiscale, ai soli fini  statistici,  entro  trenta  giorni
dalla loro approvazione, al Dipartimento delle finanze del  Ministero
dell'economia e delle finanze per la pubblicazione nel sito  internet
istituzionale del medesimo Dipartimento».)) 
  ((12-octies. La disposizione di  cui  all'articolo  9  del  decreto
legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, relativa all'abrogazione di  una
norma in materia  di  rettifica  della  detrazione  dell'imposta  sul
valore aggiunto, si applica a decorrere dal  1°  gennaio  2027.  Sono
fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso al 1°
gennaio 2027.  Sono  fatti  salvi,  in  ogni  caso,  i  comportamenti
antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.))