Art. 5
Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero della salute
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29,
concernente la valutazione multidimensionale unificata per
l'assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone
anziane non autosufficienti, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «da adottare entro diciotto mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «da adottare entro trenta mesi»;
b) al comma 8-bis, le parole: «da adottare entro il 30 novembre
2025» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 30
novembre 2026» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027»;
c) al ((comma 8-ter,)) le parole: «a decorrere dal 1° gennaio
2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio
2027» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» sono sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2028».
2. All'articolo 33, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 agosto
2022, n. 136, che consente ai veterinari autorizzati di svolgere le
attivita' per l'attuazione delle disposizioni concernenti gli
obblighi di sorveglianza degli operatori e le visite di sanita'
animale di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, le
parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2026».
3. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, concernente l'applicazione del regolamento
recante la disciplina per l'attivita' di raccolta di sangue e di
emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati,
di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156,
le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:
«((fino al 31 dicembre 2027))»;
b) al comma 8-septies, recante la limitazione ((della
responsabilita' penale)) degli ((esercenti una professione))
sanitaria in situazioni di grave carenza di personale ai casi di
colpa grave, le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
4. All'articolo 8, comma 7-bis, della legge 11 gennaio 2018, n. 3,
concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi per il profilo
professionale di dirigente chimico, le parole: «Fino al 31 dicembre
2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al ((31 dicembre 2027))».
5. All'articolo 8-bis((, comma 1,)) del decreto-legge 22 giugno
2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto
2023, n. 112, concernente l'innalzamento a sessantotto anni del
limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.
171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del
medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016, nonche' la deroga
all'applicazione dei limiti anagrafici previsti dall'articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole:
«fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «fino al
31 dicembre 2026».
6. All'((articolo 12 del)) decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, relativo ai requisiti di partecipazione ((del
personale medico ai concorsi)) per l'accesso alla dirigenza medica
del Servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina
d'emergenza-urgenza, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026» e le parole:
«31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2025»;
b) al comma 5, che consente al personale operante nei servizi di
emergenza-urgenza degli enti del Servizio sanitario nazionale, in
possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, di chiedere
la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a
impegno orario ridotto o parziale, le parole: «Fino al 31 dicembre
2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».
7. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 21 settembre
2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre
2021, n. 165, concernente il regime delle incompatibilita' degli
operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della
legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto
sanita', le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al ((31 dicembre 2027))».
8. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre
2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie
per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai
medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale
delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai
medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo
anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: «per gli
anni 2022, 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per
gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026» e le parole: «31 ((dicembre
2025,))» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026,
compatibilmente con le esigenze della formazione,».
((8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, relativo al Fondo per il contrasto dei disturbi della
nutrizione e dell'alimentazione, le parole: «e di 10 milioni di euro
per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di
euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026».))
((8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis del
presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.))
9. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.
14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai
laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini
professionali, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2026».
((9-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione
continua ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023-2025 e' prorogato al 31
dicembre 2028. Il triennio formativo 2026-2028 e il relativo obbligo
di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio
2026.))
10. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, ((relativamente ai
divieti)) di utilizzo del modello animale negli studi su
xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, le lettere d) ed e) sono abrogate;
b) all'articolo 42, comma 1, primo periodo, le parole: «Le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed
all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a» sono sostituite
dalle seguenti: «La disposizione di cui all'articolo 16, comma 1,
lettera d), si applica a».
((10-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno
2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2022, n. 122, relativo al conferimento di incarichi di lavoro
autonomo a personale medico, veterinario, sanitario e sociosanitario
in quiescenza, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2026».))
((10-ter. All'articolo 1, comma 164-bis, della legge 30 dicembre
2023, n. 213, concernente il trattenimento o la riammissione in
servizio di dirigenti medici e sanitari, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo e al terzo periodo, le parole: «31 dicembre 2025»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2026»;
b) al secondo periodo, le parole: «e le universita' possono» sono
sostituite dalla seguente: «puo'» e la parola: «, rispettivamente,»
nonche' le parole: «, e ai docenti universitari che svolgono
attivita' assistenziali in medicina e chirurgia» sono soppresse;
c) al quarto periodo, le parole: «e i docenti universitari che
svolgono attivita' assistenziali in medicina e chirurgia» sono
soppresse.))
((10-quater. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente l'adeguamento degli
standard organizzativi e di personale della rete dei laboratori del
Servizio sanitario nazionale ai processi di incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate,
le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2026».))
((10-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 2023, n. 14, in materia di modalita' di utilizzo del
promemoria cartaceo della ricetta elettronica, le parole: «sono
prorogate sino al 31 dicembre 2025 e» sono soppresse e dopo le
parole: «sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica
(NRE) a mezzo di posta elettronica» sono aggiunte le seguenti: «e si
applicano a regime».))
((10-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile
2022, in materia di assistenza sanitaria agli sfollati dall'Ucraina,
e' prorogata fino al 31 dicembre 2026. A tal fine, nello stato di
previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo con una
dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9 milioni di
euro per l'anno 2027. Il fondo, nei limiti delle risorse di cui al
secondo periodo, e' destinato alla copertura, a consuntivo e previa
rendicontazione, degli oneri sostenuti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalita'.))
((10-septies. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del
decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, in materia di verifica dei costi
sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario
nazionale nell'ambito dell'attivita' di assistenza e accoglienza a
seguito della crisi ucraina, le parole: «Entro il 30 aprile 2023, il
Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero» e dopo le
parole: «e dei dati aggregati delle prestazioni» e' inserita la
seguente: «anche».))
((10-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
10-sexies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di
euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse iscritte nel
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, riferite
all'annualita' 2025. Ai fini della compensazione degli effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a
45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno
2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.))
((10-novies. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29,
concernente il Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della
diffusione della peste suina africana, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «per una sola volta,»
sono soppresse e le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «quarantotto mesi»;
b) al comma 8, secondo periodo, le parole: «Per ciascuno degli
anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli
anni 2025, 2026 e 2027»;
c) al comma 9-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
primo periodo. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati».))
((10-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
10-novies, pari a 30.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma
5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto
nello stato di previsione del Ministero della salute.))