Art. 5 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
                     del Ministero della salute 
 
  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo  2024,  n.  29,
concernente   la   valutazione   multidimensionale   unificata    per
l'assistenza sociale,  sanitaria  e  sociosanitaria  per  le  persone
anziane   non   autosufficienti,   sono   apportate    le    seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 7, le parole: «da adottare entro diciotto mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «da adottare entro trenta mesi»; 
    b) al comma 8-bis, le parole: «da adottare entro il  30  novembre
2025» sono sostituite  dalle  seguenti:  «da  adottare  entro  il  30
novembre 2026» e le parole: «a decorrere dal 1°  gennaio  2026»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027»; 
    c) al ((comma 8-ter,)) le parole: «a  decorrere  dal  1°  gennaio
2026» sono sostituite dalle seguenti: «a  decorrere  dal  1°  gennaio
2027» e le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» sono  sostituite
dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2028». 
  2. All'articolo 33, comma 2-bis, del decreto legislativo  5  agosto
2022, n. 136, che consente ai veterinari autorizzati di  svolgere  le
attivita'  per  l'attuazione  delle  disposizioni   concernenti   gli
obblighi di sorveglianza degli  operatori  e  le  visite  di  sanita'
animale di cui all'articolo 11 del medesimo decreto  legislativo,  le
parole: «31  dicembre  2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2026». 
  3. All'articolo 4 del  decreto-legge  30  dicembre  2023,  n.  215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024,  n.  18,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5-bis,  concernente  l'applicazione  del  regolamento
recante la disciplina per l'attivita' di  raccolta  di  sangue  e  di
emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati,
di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023,  n.  156,
le parole: «fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:
«((fino al 31 dicembre 2027))»; 
    b)  al  comma   8-septies,   recante   la   limitazione   ((della
responsabilita'  penale))   degli   ((esercenti   una   professione))
sanitaria in situazioni di grave carenza  di  personale  ai  casi  di
colpa grave, le parole: «fino al 31 dicembre  2025»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026». 
  4. All'articolo 8, comma 7-bis, della legge 11 gennaio 2018, n.  3,
concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi per  il  profilo
professionale di dirigente chimico, le parole: «Fino al  31  dicembre
2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al ((31 dicembre 2027))». 
  5. All'articolo 8-bis((, comma 1,))  del  decreto-legge  22  giugno
2023, n. 75, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  10  agosto
2023, n. 112,  concernente  l'innalzamento  a  sessantotto  anni  del
limite  anagrafico  per  l'accesso  all'elenco   nazionale   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4  agosto  2016,  n.
171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del
medesimo decreto legislativo n.  171  del  2016,  nonche'  la  deroga
all'applicazione dei  limiti  anagrafici  previsti  dall'articolo  3,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole:
«fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:  «fino  al
31 dicembre 2026». 
  6. All'((articolo 12 del)) decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26  maggio  2023,  n.  56,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, relativo  ai  requisiti  di  partecipazione  ((del
personale medico ai concorsi)) per l'accesso  alla  dirigenza  medica
del  Servizio  sanitario  nazionale  nella  disciplina  di   Medicina
d'emergenza-urgenza, le parole:  «Fino  al  31  dicembre  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»  e  le  parole:
«31 dicembre 2024»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2025»; 
    b) al comma 5, che consente al personale operante nei servizi  di
emergenza-urgenza degli enti del  Servizio  sanitario  nazionale,  in
possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato,  di  chiedere
la trasformazione del rapporto di lavoro da impegno  orario  pieno  a
impegno orario ridotto o parziale, le parole: «Fino  al  31  dicembre
2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026». 
  7. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge  21  settembre
2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  novembre
2021, n. 165, concernente  il  regime  delle  incompatibilita'  degli
operatori delle professioni sanitarie di  cui  all'articolo  1  della
legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto
sanita', le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fino al ((31 dicembre 2027))». 
  8. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge  30  dicembre
2021, n. 234, relativo all'applicazione  delle  misure  straordinarie
per il conferimento di incarichi semestrali  di  lavoro  autonomo  ai
medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale
delle professioni  sanitarie,  agli  operatori  socio-sanitari  e  ai
medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo
anno di corso della scuola di specializzazione, le parole:  «per  gli
anni 2022, 2023, 2024 e 2025» sono sostituite  dalle  seguenti:  «per
gli anni 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026» e le parole:  «31  ((dicembre
2025,))»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «31   dicembre   2026,
compatibilmente con le esigenze della formazione,». 
  ((8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30  dicembre  2021,
n. 234, relativo  al  Fondo  per  il  contrasto  dei  disturbi  della
nutrizione e dell'alimentazione, le parole: «e di 10 milioni di  euro
per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni  di
euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026».)) 
  ((8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  8-bis  del
presente articolo, pari a 10 milioni di  euro  per  l'anno  2026,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244.)) 
  9. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.
198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.
14, relativo al conferimento  di  incarichi  di  lavoro  autonomo  ai
laureati in medicina e chirurgia, abilitati e  iscritti  agli  ordini
professionali, le parole: «31 dicembre 2025»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2026». 
  ((9-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo  di  formazione
continua ai sensi dell'articolo 16-bis  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023-2025 e' prorogato  al  31
dicembre 2028. Il triennio formativo 2026-2028 e il relativo  obbligo
di formazione continua hanno  ordinaria  decorrenza  dal  1°  gennaio
2026.)) 
  10. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, ((relativamente  ai
divieti))  di  utilizzo  del   modello   animale   negli   studi   su
xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 5, comma 2, le lettere d) ed e) sono abrogate; 
    b) all'articolo 42,  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «Le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere  d)  ed  e),  ed
all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a» sono sostituite
dalle seguenti: «La disposizione di cui  all'articolo  16,  comma  1,
lettera d), si applica a». 
  ((10-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno
2022, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2022, n.  122,  relativo  al  conferimento  di  incarichi  di  lavoro
autonomo a personale medico, veterinario, sanitario e  sociosanitario
in quiescenza, le parole: «31 dicembre 2025»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2026».)) 
  ((10-ter. All'articolo 1, comma 164-bis, della  legge  30  dicembre
2023, n. 213, concernente  il  trattenimento  o  la  riammissione  in
servizio di dirigenti medici e sanitari, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo e al terzo periodo, le parole:  «31  dicembre  2025»,
ovunque ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2026»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «e le universita' possono» sono
sostituite dalla seguente: «puo'» e la parola:  «,  rispettivamente,»
nonche'  le  parole:  «,  e  ai  docenti  universitari  che  svolgono
attivita' assistenziali in medicina e chirurgia» sono soppresse; 
    c) al quarto periodo, le parole: «e i  docenti  universitari  che
svolgono  attivita'  assistenziali  in  medicina  e  chirurgia»  sono
soppresse.)) 
  ((10-quater.  All'articolo  29,  comma  1,  secondo  periodo,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente  l'adeguamento  degli
standard organizzativi e di personale della rete dei  laboratori  del
Servizio   sanitario   nazionale   ai    processi    di    incremento
dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate,
le parole: «31 dicembre 2025» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2026».)) 
  ((10-quinquies. Al comma 6 dell'articolo  4  del  decreto-legge  29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2023, n.  14,  in  materia  di  modalita'  di  utilizzo  del
promemoria cartaceo  della  ricetta  elettronica,  le  parole:  «sono
prorogate sino al 31 dicembre  2025  e»  sono  soppresse  e  dopo  le
parole: «sono estese all'invio  del  numero  di  ricetta  elettronica
(NRE) a mezzo di posta elettronica» sono aggiunte le seguenti: «e  si
applicano a regime».)) 
  ((10-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo  5,
comma 3, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28
marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  15  aprile
2022, in materia di assistenza sanitaria agli sfollati  dall'Ucraina,
e' prorogata fino al 31 dicembre 2026. A tal  fine,  nello  stato  di
previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo  con  una
dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2026 e  di  9  milioni  di
euro per l'anno 2027. Il fondo, nei limiti delle risorse  di  cui  al
secondo periodo, e' destinato alla copertura, a consuntivo  e  previa
rendicontazione, degli oneri sostenuti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalita'.)) 
  ((10-septies.  All'articolo  1,  comma  6,   primo   periodo,   del
decreto-legge 2 marzo 2023, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 aprile 2023, n. 46, in materia di verifica  dei  costi
sostenuti per  l'accesso  alle  prestazioni  del  Servizio  sanitario
nazionale nell'ambito dell'attivita' di assistenza  e  accoglienza  a
seguito della crisi ucraina, le parole: «Entro il 30 aprile 2023,  il
Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero» e  dopo  le
parole: «e dei dati  aggregati  delle  prestazioni»  e'  inserita  la
seguente: «anche».)) 
  ((10-octies.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del   comma
10-sexies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di
euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente  versamento
all'entrata del bilancio  dello  Stato  delle  risorse  iscritte  nel
bilancio autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo  20  del
decreto-legge   27   dicembre   2024,   n.   202,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  21  febbraio  2025,  n.  15,   riferite
all'annualita'  2025.  Ai  fini  della  compensazione  degli  effetti
finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari  a
45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro  per  l'anno
2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente,  anche   conseguenti   all'attualizzazione   di   contributi
pluriennali, di  cui  all'articolo  1,  comma  511,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296.)) 
  ((10-novies. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022,  n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022,  n.  29,
concernente  il  Commissario  straordinario  per  l'attuazione  e  il
coordinamento  delle  misure  di  contenimento  e   contrasto   della
diffusione della peste suina africana,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 7, primo periodo, le parole: «per  una  sola  volta,»
sono soppresse e le parole: «trentasei mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quarantotto mesi»; 
    b) al comma 8, secondo periodo, le parole:  «Per  ciascuno  degli
anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli
anni 2025, 2026 e 2027»; 
    c) al comma 9-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
primo periodo. Ai sub-commissari non spettano  compensi,  gettoni  di
presenza,   rimborsi   di   spese   o   altri   emolumenti   comunque
denominati».)) 
  ((10-decies.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del   comma
10-novies, pari a 30.000 euro per l'anno 2027, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al  comma
5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto
nello stato di previsione del Ministero della salute.))