Art. 6
Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'istruzione e del merito
1. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo
il comma 18, relativo alla possibilita' di avvalersi del Centro di
informazione sulla mobilita' e le equivalenze accademiche, e'
inserito il seguente:
«18-bis. ((L'efficacia della disposizione)) di cui al comma 18((,
primo periodo,)) e' prorogata per il triennio 2026-2028. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro
per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante
corrispondente riduzione ((del Fondo "La Buona Scuola" per il
miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107)).».
((1-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge 15
aprile 2024, n. 55, in materia di istituzione degli ordini dei
pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, le
parole: «entro il 31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 marzo 2027».))
((1-ter. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, della legge 11
dicembre 2012, n. 224, in materia di esercizio delle attivita' di
meccanica e motoristica e di elettrauto nel settore delle
autoriparazioni, le parole: «dodici anni e sei mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «tredici anni e sei mesi».))
2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.
126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.
159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: «e
comunque entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:
«e comunque entro il 31 dicembre 2026».
3. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici((,)) sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «con una durata massima fino al
31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una durata
massima fino al 31 dicembre 2026»;
b) al terzo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2021
al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal
2021 al 2026».
4. All'articolo 5, comma 4-septies, del decreto-legge 27 dicembre
2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2025((,)) n. 15, relativo alla possibilita' per gli Uffici scolastici
regionali di avvalersi di personale ((mediante l'istituto del
comando)), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «per l'anno scolastico 2025/2026»
sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2026/2027»;
b) al secondo periodo, le parole: «con decorrenza dal 1°
settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal
1° settembre 2026».
5. All'articolo 1-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
2019, n. 159, relativo alle assunzioni dei docenti di religione
cattolica, le parole: «Per l'anno scolastico 2025/2026» sono
sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni scolastici
2025/2026 e 2026/2027».
6. All'articolo 14, comma 5-bis, della legge 15 luglio 2022, n. 99,
((concernenti la deroga alla natura obbligatoria)) del
cofinanziamento regionale dei piani triennali delle fondazioni ITS
Academy, le parole: «fino all'anno 2025» sono sostituite dalle
seguenti: «fino all'anno 2026».
((6-bis. All'articolo 5, comma 4-quinquies, del decreto-legge 27
dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2025, n. 15, relativo alla definizione delle modalita' di
valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, le
parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2026».))
((6-ter. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, in materia di mobilita'
straordinaria dei dirigenti scolastici, le parole: «dell'anno
scolastico 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni
scolastici 2025/2026 e 2026/2027».))