Art. 6 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
             del Ministero dell'istruzione e del merito 
 
  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,
convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo
il comma 18, relativo alla possibilita' di avvalersi  del  Centro  di
informazione  sulla  mobilita'  e  le  equivalenze  accademiche,   e'
inserito il seguente: 
    «18-bis. ((L'efficacia della disposizione)) di cui al comma 18((,
primo periodo,)) e' prorogata per il triennio 2026-2028.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a  1.460.000  euro
per ciascuno degli anni 2026,  2027  e  2028,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  ((del  Fondo  "La  Buona  Scuola"  per  il
miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di  cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107)).». 
  ((1-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo,  della  legge  15
aprile 2024, n. 55,  in  materia  di  istituzione  degli  ordini  dei
pedagogisti e  degli  educatori  professionali  socio-pedagogici,  le
parole: «entro il 31 marzo  2026»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro il 31 marzo 2027».)) 
  ((1-ter. All'articolo 3, comma 2, primo  periodo,  della  legge  11
dicembre 2012, n. 224, in materia di  esercizio  delle  attivita'  di
meccanica  e  motoristica  e  di   elettrauto   nel   settore   delle
autoriparazioni, le parole: «dodici anni e sei mesi» sono  sostituite
dalle seguenti: «tredici anni e sei mesi».)) 
  2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre  2019,  n.
126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019,  n.
159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: «e
comunque entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite  dalle  seguenti:
«e comunque entro il 31 dicembre 2026». 
  3. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici((,)) sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «con una durata massima  fino  al
31 dicembre 2025» sono sostituite dalle  seguenti:  «con  una  durata
massima fino al 31 dicembre 2026»; 
    b) al terzo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2021
al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal
2021 al 2026». 
  4. All'articolo 5, comma 4-septies, del decreto-legge  27  dicembre
2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2025((,)) n. 15, relativo alla possibilita' per gli Uffici scolastici
regionali  di  avvalersi  di  personale  ((mediante  l'istituto   del
comando)), sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «per l'anno scolastico 2025/2026»
sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2026/2027»; 
    b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «con  decorrenza  dal  1°
settembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con  decorrenza  dal
1° settembre 2026». 
  5. All'articolo 1-bis, comma 2-bis, del  decreto-legge  29  ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20  dicembre
2019, n. 159, relativo  alle  assunzioni  dei  docenti  di  religione
cattolica,  le  parole:  «Per  l'anno  scolastico   2025/2026»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Per  ciascuno  degli  anni  scolastici
2025/2026 e 2026/2027». 
  6. All'articolo 14, comma 5-bis, della legge 15 luglio 2022, n. 99,
((concernenti   la   deroga   alla    natura    obbligatoria))    del
cofinanziamento regionale dei piani triennali  delle  fondazioni  ITS
Academy, le  parole:  «fino  all'anno  2025»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino all'anno 2026». 
  ((6-bis. All'articolo 5, comma 4-quinquies,  del  decreto-legge  27
dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
febbraio 2025, n. 15, relativo alla definizione  delle  modalita'  di
valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici, le
parole: «31  dicembre  2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2026».)) 
  ((6-ter.  All'articolo  10-bis,  comma  1,   primo   periodo,   del
decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  5  giugno  2025,  n.  79,  in  materia   di   mobilita'
straordinaria  dei  dirigenti  scolastici,  le   parole:   «dell'anno
scolastico 2025/2026» sono sostituite  dalle  seguenti:  «degli  anni
scolastici 2025/2026 e 2026/2027».))