Art. 7
Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'universita' e della ricerca
1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28
ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2024, n. 199, relativo al Consiglio universitario nazionale
(CUN), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2026».
2. Al fine di assicurare il regolare ed efficiente svolgimento
delle attivita' relative al sesto quadrimestre, nell'ambito della
tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025,
all'articolo 3-novies, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 7
aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 2025, n. 79, le parole: «10 marzo 2026» sono sostituite dalle
seguenti: «10 giugno 2026».
((2-bis. Al fine di garantire la tempestiva attuazione degli
interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i
componenti del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca,
di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, continuano a svolgere le proprie funzioni fino al
31 luglio 2027, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 21,
comma 3, terzo periodo, della legge n. 240 del 2010.))
((2-ter. Limitatamente alle verifiche di profitto e all'esame
finale degli studenti stabilmente impegnati all'estero in Stati che
partecipano al Piano Mattei e di quelli coinvolti in temporanee
situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici, il termine di
applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca n. 1835 del 6 dicembre 2024,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2025, e'
prorogato all'anno accademico 2026/2027.))
((2-quater. Nelle more del completamento della riforma del sistema
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
e al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attivita'
istituzionali, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica
e musicale, di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n.
508, nella composizione in carica alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, continua a svolgere
le proprie funzioni fino al 31 dicembre 2026. Il mandato degli
attuali componenti e' prorogato fino al termine di cui al primo
periodo.))