Art. 7 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
           del Ministero dell'universita' e della ricerca 
 
  1. All'articolo 5, comma 1, primo  periodo,  del  decreto-legge  28
ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
dicembre 2024, n. 199, relativo al Consiglio universitario  nazionale
(CUN), le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle  seguenti:
«30 giugno 2026». 
  2. Al fine di assicurare  il  regolare  ed  efficiente  svolgimento
delle attivita' relative al  sesto  quadrimestre,  nell'ambito  della
tornata   dell'abilitazione    scientifica    nazionale    2023-2025,
all'articolo 3-novies, comma 1, terzo periodo,  del  decreto-legge  7
aprile 2025, n. 45, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
giugno 2025, n. 79, le parole: «10 marzo 2026» sono sostituite  dalle
seguenti: «10 giugno 2026». 
  ((2-bis. Al  fine  di  garantire  la  tempestiva  attuazione  degli
interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,  i
componenti del Comitato nazionale per la valutazione  della  ricerca,
di cui all'articolo 21 della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto, continuano a svolgere le proprie funzioni  fino  al
31 luglio 2027, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 21,
comma 3, terzo periodo, della legge n. 240 del 2010.)) 
  ((2-ter. Limitatamente  alle  verifiche  di  profitto  e  all'esame
finale degli studenti stabilmente impegnati all'estero in  Stati  che
partecipano al Piano Mattei  e  di  quelli  coinvolti  in  temporanee
situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici, il  termine  di
applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro
dell'universita' e  della  ricerca  n.  1835  del  6  dicembre  2024,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del  6  febbraio  2025,  e'
prorogato all'anno accademico 2026/2027.)) 
  ((2-quater. Nelle more del completamento della riforma del  sistema
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e  coreutica
e al fine di consentire  la  regolare  prosecuzione  delle  attivita'
istituzionali, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica
e musicale, di cui all'articolo 3 della legge 21  dicembre  1999,  n.
508, nella composizione in carica alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, continua a  svolgere
le proprie funzioni fino  al  31  dicembre  2026.  Il  mandato  degli
attuali componenti e' prorogato fino  al  termine  di  cui  al  primo
periodo.))