Art. 8 
 
                  Proroga di termini in materie di 
               competenza del Ministero della cultura 
 
  1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9  agosto  2024,  n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  ottobre  2024,  n.
143, relativo alla possibilita' per le Direzioni regionali  Musei  di
esaurire le disponibilita' iscritte nelle contabilita' ordinarie,  le
parole: «31  dicembre  2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2026». 
  2. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025,  n.
16, relativo alla contabilita' ordinaria  intestata  al  Segretariato
regionale del Ministero della cultura per il Lazio,  le  parole:  «31
dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026». 
  3. Il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso
gli immobili di  cui  all'articolo  1,  comma  566,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, nonche' gli enti territoriali  proprietari  di
istituti e luoghi della cultura sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del
codice dei beni culturali e del  paesaggio((,))  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  che  al  31  dicembre  2024  non
abbiano  completato  l'iter  per  l'ottenimento  del  certificato  di
prevenzione incendi ai sensi del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151,  ovvero  che
debbano completare  la  messa  a  norma  delle  eventuali  criticita'
rilevate  e  adempiere   alle   eventuali   prescrizioni   impartite,
provvedono, entro il 31  dicembre  2026,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente,  all'attuazione  delle  opportune
misure di sicurezza  conformi  alle  norme  tecniche  di  riferimento
adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto  legislativo  8  marzo
2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano  di  limitazione  dei
danni. 
  4. All'articolo 20, comma 2, ((quarto periodo,)) del  decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
21 aprile 2023, n. 41, ((relativo alla possibilita' di rinnovare  gli
incarichi presso la segreteria tecnica della Soprintendenza  speciale
per il PNRR,)) le parole: «per un periodo non superiore  a  trentasei
mesi e, comunque, non oltre  la  data  del  31  dicembre  2025»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026». 
  5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4  e'
autorizzata la spesa di  1.848.777  euro  per  l'anno  2026,  cui  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della cultura. 
  ((5-bis. Nelle more della riforma della  disciplina  del  cinema  e
dell'audiovisivo  di  cui  alla  legge  14  novembre  2016,  n.  220,
limitatamente all'anno 2026, i limiti di spesa dei crediti  d'imposta
di cui agli articoli 15 e 19 della  citata  legge  n.  220  del  2016
possono essere incrementati rispetto a quanto previsto dal decreto di
cui all'articolo 13, comma 5, della suddetta legge n. 220  del  2016.
L'incremento di cui al primo periodo non puo', comunque, superare  il
limite  massimo  complessivo  del  finanziamento   degli   interventi
previsti dal capo III, sezioni II, III, IV e V, della  legge  n.  220
del 2016, come ripartiti dal decreto adottato ai sensi  del  medesimo
articolo 13, comma 5. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  21,
commi 1, ultimo periodo, e 6, della medesima legge n. 220 del 2016.)) 
  ((5-ter. Al fine di contribuire al funzionamento  della  Fondazione
Museo nazionale  di  fotografia,  all'articolo  10,  comma  3,  primo
periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  21  febbraio  2025,  n.  16,  le  parole:
«Fondazione Museo di fotografia contemporanea» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fondazione Museo nazionale di fotografia» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e di 1.500.000 euro per ciascuno  degli
anni 2026 e 2027».)) 
  ((5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  5-ter,
pari a 1.500.000 euro  per  ciascuno  degli  anni  2026  e  2027,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della cultura.)) 
  ((5-quinquies. All'articolo 26, comma  13,  della  legge  5  agosto
2022, n. 118, concernente l'adozione di disposizioni  modificative  e
integrative del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,  le  parole:  «Entro  quarantotto
mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Entro   cinquantaquattro
mesi».))