Art. 8
Proroga di termini in materie di
competenza del Ministero della cultura
1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n.
113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n.
143, relativo alla possibilita' per le Direzioni regionali Musei di
esaurire le disponibilita' iscritte nelle contabilita' ordinarie, le
parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2026».
2. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.
16, relativo alla contabilita' ordinaria intestata al Segretariato
regionale del Ministero della cultura per il Lazio, le parole: «31
dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3. Il Ministero della cultura, gli altri Ministeri che hanno in uso
gli immobili di cui all'articolo 1, comma 566, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, nonche' gli enti territoriali proprietari di
istituti e luoghi della cultura sottoposti a tutela ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio((,)) di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che al 31 dicembre 2024 non
abbiano completato l'iter per l'ottenimento del certificato di
prevenzione incendi ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ovvero che
debbano completare la messa a norma delle eventuali criticita'
rilevate e adempiere alle eventuali prescrizioni impartite,
provvedono, entro il 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse
disponibili a legislazione vigente, all'attuazione delle opportune
misure di sicurezza conformi alle norme tecniche di riferimento
adottate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, ivi compresa l'adozione del piano di limitazione dei
danni.
4. All'articolo 20, comma 2, ((quarto periodo,)) del decreto-legge
24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 aprile 2023, n. 41, ((relativo alla possibilita' di rinnovare gli
incarichi presso la segreteria tecnica della Soprintendenza speciale
per il PNRR,)) le parole: «per un periodo non superiore a trentasei
mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 e'
autorizzata la spesa di 1.848.777 euro per l'anno 2026, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della cultura.
((5-bis. Nelle more della riforma della disciplina del cinema e
dell'audiovisivo di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220,
limitatamente all'anno 2026, i limiti di spesa dei crediti d'imposta
di cui agli articoli 15 e 19 della citata legge n. 220 del 2016
possono essere incrementati rispetto a quanto previsto dal decreto di
cui all'articolo 13, comma 5, della suddetta legge n. 220 del 2016.
L'incremento di cui al primo periodo non puo', comunque, superare il
limite massimo complessivo del finanziamento degli interventi
previsti dal capo III, sezioni II, III, IV e V, della legge n. 220
del 2016, come ripartiti dal decreto adottato ai sensi del medesimo
articolo 13, comma 5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21,
commi 1, ultimo periodo, e 6, della medesima legge n. 220 del 2016.))
((5-ter. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione
Museo nazionale di fotografia, all'articolo 10, comma 3, primo
periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, le parole:
«Fondazione Museo di fotografia contemporanea» sono sostituite dalle
seguenti: «Fondazione Museo nazionale di fotografia» e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «e di 1.500.000 euro per ciascuno degli
anni 2026 e 2027».))
((5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter,
pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della cultura.))
((5-quinquies. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto
2022, n. 118, concernente l'adozione di disposizioni modificative e
integrative del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, le parole: «Entro quarantotto
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro cinquantaquattro
mesi».))