Art. 9
Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni
previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e
2026»;
b) al secondo periodo, le parole: «entro il 1° dicembre 2025»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° dicembre 2026», le
parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «relativo al
biennio 2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «relativo al
biennio 2025-2026».
2. All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del
decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, relativo alla
procedura di accesso al programma di finanziamento «Ponti sul Po», le
parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2025» sono sostituite
((dalle seguenti: «entro)) il 30 giugno 2026. Il mancato rispetto del
predetto termine comporta la revoca automatica delle risorse di
provenienza statale((,)) che sono versate all'entrata del bilancio
per restare acquisite all'erario.».
((2-bis. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51, relativo a termini di inizio e ultimazione di
lavori edilizi, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «quarantotto mesi»;
b) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
c) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025».))
((2-ter. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
relativo a misure sul trasporto pubblico locale, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quater e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per l'anno 2026, al riparto del Fondo di cui al medesimo articolo
16- bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, si provvede sulla base
dei seguenti criteri:
a) una quota pari a 4.873.335.361,50 euro, fermo restando
quanto previsto dal comma 2-bis, e' suddivisa tra tutte le regioni a
statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020;
b) una quota pari a 50 milioni di euro e' ripartita
proporzionalmente tra le sole regioni a statuto ordinario che, in
conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard di cui
al comma 2, lettera a), presentano percentuali di accesso al Fondo
superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020;
c) la quota residua del Fondo e' ripartita tra tutte le regioni
a statuto ordinario in proporzione ai costi standard di cui al
medesimo comma 2, lettera a)»;
b) al comma 6, primo periodo, le parole: «entro il 30 giugno
2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026» e
le parole: «a decorrere dall'anno 2026» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dall'anno 2027».))
3. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa gia' in
corso, all'articolo 20, comma 2-quinquies, del decreto-legge 14 marzo
2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio
2025, n. 69, relativo alla possibilita' di adottare con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento di
organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo
2026».
((3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio
2022, n. 15, concernente la revisione periodica dei veicoli di cui
all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «31 dicembre 2025»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».))
((3-ter. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' delle
scuole per l'educazione marinaresca, la formazione e la preparazione
dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche,
le scuole nautiche e i consorzi tra scuole nautiche di cui
all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto, di cui
al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, gia' in esercizio alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142,
adeguano la propria attivita' alle disposizioni del citato articolo
49-septies del codice della nautica da diporto e del citato
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti entro il 31 ottobre 2027 ovvero entro la data, se
antecedente, di presentazione della prima segnalazione certificata di
inizio attivita' di variazione.))
((3-quater. All'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre
2024, n. 207, relativo all'assegnazione di un contributo in favore
degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al
servizio dell'area portuale, le parole: «Fino al 31 dicembre 2026, al
fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito
portuale, ciascuna Autorita' di sistema portuale puo' assegnare, nel
limite di 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al
31 dicembre 2030, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle
merci in ambito portuale, ciascuna Autorita' di sistema portuale puo'
assegnare, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal
2026 al 2030».))
((3-quinquies. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, relativo alle modalita' di
approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche,
le parole: «Per gli anni dal 2019 al 2025,» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2026,».))
((3-sexies. Al fine di garantire la continuita' del servizio di
assistenza ai bagnanti per l'anno 2026, la sospensione dell'efficacia
del requisito della maggiore eta' per lo svolgimento dell'attivita'
di assistente ai bagnanti, di cui al comma 4-undecies dell'articolo 7
del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e' prorogata sino
alla fine della stagione balneare 2026, come definita ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105,
comunque non oltre il 1° ottobre 2026.))
((3-septies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021,
n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 marzo 2026»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla piena operativita' del
sistema centralizzato di cui all'articolo 13, comma 9-bis, quarto
periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e
all'aggiornamento delle linee guida ai sensi del comma 2-bis del
presente articolo, comunque non oltre il 31 dicembre 2027»;
b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: «entro il 31
dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno
2027».))
((3-octies. All'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, relativo al contributo denominato «buono portuale»,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea:
1) dopo le parole: «dal 2023 al 2026» sono inserite le
seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2027»;
2) le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2027»;
3) dopo le parole: «ai sensi degli articoli» sono inserite le
seguenti: «6, comma 10,»;
4) dopo le parole: «Il contributo di cui al primo periodo» sono
inserite le seguenti: «e' erogato nel rispetto della normativa
nazionale e dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed»;
b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti
e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati
all'esercizio dell'attivita' di trasporto ovvero movimentazione di
persone e di merci all'interno delle aree portuali da parte dei
propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di
importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola
tipologia di patente e abilitazione professionale»;
c) alla lettera b), le parole: «pari a 10.000 euro per ciascuna
impresa» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 20.000 euro per
sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per
ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027»;
d) alla lettera c), le parole da: «automazione e
digitalizzazione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle
seguenti: «automazione, digitalizzazione e sostenibilita' (ESG), a
tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a
80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e
2027».))
((3-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
3-octies, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
((3-decies. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, relativo all'autorizzazione di
spesa per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della
citta' di Torino, le parole: "per ciascuno degli anni 2024, 2025 e
2026" sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024,
2025, 2026 e 2027». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma, pari a euro 150.000 per l'anno 2027, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
((3-undecies. Le misure di cui all'articolo 199, comma 1, lettera
b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
concernente la facolta' delle Autorita' di sistema portuale di
procedere all'erogazione di risorse in favore del soggetto fornitore
di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16
della predetta legge, sono prorogate anche in relazione alle crisi
internazionali dell'anno 2026. Per le finalita' di cui al primo
periodo e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026.
Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.))
((3-duodecies. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre
2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
2023, n. 170, in materia di proroga di contratti di locazione o di
assegnazione in godimento aventi ad oggetto unita' immobiliari a uso
abitativo in regime di edilizia agevolata, le parole: «31 dicembre
2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2026».))