Art. 9 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
  1. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle  sanzioni
previste dal codice della strada, di cui al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023, 2024 e  2025»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli  anni  2023,  2024,  2025  e
2026»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «entro  il  1°  dicembre  2025»
sono sostituite dalle seguenti:  «entro  il  1°  dicembre  2026»,  le
parole: «a decorrere dal  1°  gennaio  2026»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027» e le parole: «relativo al
biennio 2024-2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «relativo  al
biennio 2025-2026». 
  2.  All'articolo  7,  comma  4-duodecies,  secondo   periodo,   del
decreto-legge   27   dicembre   2024,   n.   202,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025,  n.  15,  relativo  alla
procedura di accesso al programma di finanziamento «Ponti sul Po», le
parole: «entro e non oltre  il  31  dicembre  2025»  sono  sostituite
((dalle seguenti: «entro)) il 30 giugno 2026. Il mancato rispetto del
predetto termine comporta  la  revoca  automatica  delle  risorse  di
provenienza statale((,)) che sono versate  all'entrata  del  bilancio
per restare acquisite all'erario.». 
  ((2-bis. All'articolo 10-septies, comma  1,  del  decreto-legge  21
marzo 2022, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51, relativo a termini di  inizio  e  ultimazione  di
lavori edilizi, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite  dalle
seguenti: «quarantotto mesi»; 
    b) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025»; 
    c) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2025».)) 
  ((2-ter. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
relativo a misure sul trasporto pubblico locale,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2-quater e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«Per l'anno 2026, al riparto del Fondo di cui  al  medesimo  articolo
16- bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, si  provvede  sulla  base
dei seguenti criteri: 
      a) una quota  pari  a  4.873.335.361,50  euro,  fermo  restando
quanto previsto dal comma 2-bis, e' suddivisa tra tutte le regioni  a
statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020; 
      b)  una  quota  pari  a  50  milioni  di  euro   e'   ripartita
proporzionalmente tra le sole regioni a  statuto  ordinario  che,  in
conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard di  cui
al comma 2, lettera a), presentano percentuali di  accesso  al  Fondo
superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020; 
      c) la quota residua del Fondo e' ripartita tra tutte le regioni
a statuto ordinario in  proporzione  ai  costi  standard  di  cui  al
medesimo comma 2, lettera a)»; 
    b) al comma 6, primo periodo, le  parole:  «entro  il  30  giugno
2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre  2026»  e
le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  2026»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a decorrere dall'anno 2027».)) 
  3. Esclusivamente al fine di completare la fase attuativa  gia'  in
corso, all'articolo 20, comma 2-quinquies, del decreto-legge 14 marzo
2025, n. 25, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  maggio
2025, n. 69, relativo alla possibilita' di adottare con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri le modifiche al regolamento  di
organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le
parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31  marzo
2026». 
  ((3-bis. All'articolo 10, comma 1, del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, concernente la revisione periodica dei  veicoli  di  cui
all'articolo  80  del  codice  della  strada,  di  cui   al   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le  parole:  «31  dicembre  2025»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».)) 
  ((3-ter. Al fine di garantire la continuita' delle attivita'  delle
scuole per l'educazione marinaresca, la formazione e la  preparazione
dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche,
le  scuole  nautiche  e  i  consorzi  tra  scuole  nautiche  di   cui
all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto,  di  cui
al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, gia' in esercizio alla
data di entrata in vigore del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 agosto 2023, n. 142,
adeguano la propria attivita' alle disposizioni del  citato  articolo
49-septies  del  codice  della  nautica  da  diporto  e  del   citato
regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti  entro  il  31  ottobre  2027  ovvero  entro  la  data,  se
antecedente, di presentazione della prima segnalazione certificata di
inizio attivita' di variazione.)) 
  ((3-quater. All'articolo 1, comma  509,  della  legge  30  dicembre
2024, n. 207, relativo all'assegnazione di un  contributo  in  favore
degli operatori dei servizi di manovra  ferroviaria  che  operano  al
servizio dell'area portuale, le parole: «Fino al 31 dicembre 2026, al
fine di promuovere il traffico  ferroviario  delle  merci  in  ambito
portuale, ciascuna Autorita' di sistema portuale puo' assegnare,  nel
limite di 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al
31 dicembre 2030, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle
merci in ambito portuale, ciascuna Autorita' di sistema portuale puo'
assegnare, nel limite di 500.000 euro per  ciascuno  degli  anni  dal
2026 al 2030».)) 
  ((3-quinquies.  All'articolo  1,  comma  15,  primo  periodo,   del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,  relativo  alle  modalita'  di
approvazione di varianti ai progetti di  infrastrutture  strategiche,
le parole: «Per gli anni dal 2019 al  2025,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per gli anni dal 2019 al 2026,».)) 
  ((3-sexies. Al fine di garantire la  continuita'  del  servizio  di
assistenza ai bagnanti per l'anno 2026, la sospensione dell'efficacia
del requisito della maggiore eta' per lo  svolgimento  dell'attivita'
di assistente ai bagnanti, di cui al comma 4-undecies dell'articolo 7
del  decreto-legge  27  dicembre  2024,  n.  202,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e' prorogata sino
alla fine della  stagione  balneare  2026,  come  definita  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 21 maggio  2025,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio  2025,  n.  105,
comunque non oltre il 1° ottobre 2026.)) 
  ((3-septies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre  2021,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2021,
n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 marzo  2026»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino  alla  piena  operativita'  del
sistema centralizzato di cui all'articolo  13,  comma  9-bis,  quarto
periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni,  dalla   legge   16   novembre   2018,   n.   130,   e
all'aggiornamento delle linee guida ai  sensi  del  comma  2-bis  del
presente articolo, comunque non oltre il 31 dicembre 2027»; 
    b) al comma 2-bis, secondo  periodo,  le  parole:  «entro  il  31
dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro  il  30  giugno
2027».)) 
  ((3-octies. All'articolo 1, comma  471,  della  legge  29  dicembre
2022, n. 197, relativo al  contributo  denominato  «buono  portuale»,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea: 
      1) dopo  le  parole:  «dal  2023  al  2026»  sono  inserite  le
seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2027»; 
      2)  le  parole:  «31  dicembre  2026»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «31 dicembre 2027»; 
      3) dopo le parole: «ai sensi degli articoli» sono  inserite  le
seguenti: «6, comma 10,»; 
      4) dopo le parole: «Il contributo di cui al primo periodo» sono
inserite le  seguenti:  «e'  erogato  nel  rispetto  della  normativa
nazionale e dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed»; 
    b) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle  patenti
e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati
all'esercizio dell'attivita' di trasporto  ovvero  movimentazione  di
persone e di merci all'interno  delle  aree  portuali  da  parte  dei
propri dipendenti, a tal fine riconoscendo  un  "buono  portuale"  di
importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per  singola
tipologia di patente e abilitazione professionale»; 
    c) alla lettera b), le parole: «pari a 10.000 euro  per  ciascuna
impresa» sono sostituite dalle seguenti:  «pari  a  20.000  euro  per
sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per
ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027»; 
    d)   alla   lettera   c),   le   parole   da:   «automazione    e
digitalizzazione» fino alla fine del periodo  sono  sostituite  dalle
seguenti: «automazione, digitalizzazione e  sostenibilita'  (ESG),  a
tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo  pari  a
80.000 euro per ciascuna impresa  per  ciascuno  degli  anni  2026  e
2027».)) 
  ((3-novies.  Agli  oneri  derivanti   dall'attuazione   del   comma
3-octies, pari a 2 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.)) 
  ((3-decies.  All'articolo  32-bis,  comma  1,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 2 marzo 2024, n.  19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2024, n.  56,  relativo  all'autorizzazione  di
spesa per la realizzazione della Linea 2  della  metropolitana  della
citta' di Torino, le parole: "per ciascuno degli anni  2024,  2025  e
2026" sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni  2024,
2025, 2026 e 2027». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma, pari a euro 150.000 per  l'anno  2027,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.)) 
  ((3-undecies. Le misure di cui all'articolo 199, comma  1,  lettera
b),  quarto  periodo,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
concernente la  facolta'  delle  Autorita'  di  sistema  portuale  di
procedere all'erogazione di risorse in favore del soggetto  fornitore
di lavoro portuale di cui all'articolo  17  della  legge  28  gennaio
1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai  sensi  dell'articolo  16
della predetta legge, sono prorogate anche in  relazione  alle  crisi
internazionali dell'anno 2026. Per  le  finalita'  di  cui  al  primo
periodo e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026.
Ai relativi oneri, pari a 2 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2026, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.)) 
  ((3-duodecies. All'articolo 1-bis del  decreto-legge  29  settembre
2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  novembre
2023, n. 170, in materia di proroga di contratti di  locazione  o  di
assegnazione in godimento aventi ad oggetto unita' immobiliari a  uso
abitativo in regime di edilizia agevolata, le  parole:  «31  dicembre
2025»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «31
dicembre 2026».))