Art. 2 
 
                Abrogazione delle Note AIFA n. 1 e 48 
 
  Sono abrogate le Note AIFA n. 1 e 48, che vengono sostituite  della
Nota AIFA N01. 
  I medicinali a base di  famotidina  e  misoprostolo,  di  cui  alle
suddette Note 1 e 48 e non  rientranti  nella  Nota  AIFA  N01,  gia'
collocati nella classe a) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge
n.  537/1993,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   sono
prescrivibili a carico del  Servizio  sanitario  nazionale  senza  le
limitazioni  previste  dalle  Note  AIFA  n.  1  e  48,   a   partire
dall'entrata in vigore del presente provvedimento.