Art. 2
Abrogazione delle Note AIFA n. 1 e 48
Sono abrogate le Note AIFA n. 1 e 48, che vengono sostituite della
Nota AIFA N01.
I medicinali a base di famotidina e misoprostolo, di cui alle
suddette Note 1 e 48 e non rientranti nella Nota AIFA N01, gia'
collocati nella classe a) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge
n. 537/1993, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale senza le
limitazioni previste dalle Note AIFA n. 1 e 48, a partire
dall'entrata in vigore del presente provvedimento.