Art. 2 
 
                      Compiti della Commissione 
 
  1. La Commissione, anche tenendo conto della risoluzione Doc. XXIV,
n. 33, adottata dalle Commissioni riunite 3ª e 4ª il 15 ottobre 2025,
a conclusione della prima fase dell'esame dell'affare assegnato sulle
ingerenze straniere  nei  processi  democratici  degli  Stati  membri
dell'Unione europea e nei Paesi candidati, ha il compito di: 
    a) indagare sulle attivita' di diffusione massiva di informazioni
e  contenuti  illegali,   falsi,   non   verificati   o   dolosamente
ingannevoli, nonche' di indebita acquisizione, sia attraverso i media
tradizionali, fermi restando gli strumenti di controllo  disciplinati
dalla normativa vigente, sia attraverso le reti sociali telematiche e
le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali,  di  seguito
denominate  «attivita'  di  disinformazione»,   anche   mediante   la
creazione di identita' e contenuti digitali falsi o la  produzione  e
la comunicazione di informazioni in forma personalizzata da parte  di
soggetti che, a questo fine, utilizzano i dati degli utenti,  nonche'
sulle condizioni nelle quali sono realizzate le suddette attivita'; 
    b) verificare se l'attivita' di disinformazione sia riconducibile
a  soggetti,  gruppi  od  organizzazioni,  anche   aventi   struttura
internazionale, che si avvalgano anche del  sostegno  finanziario  di
soggetti interni o esteri, con lo scopo di manipolare  l'informazione
e  di  condizionare  l'opinione  pubblica,  in  modo  particolare  in
occasione di consultazioni elettorali o referendarie; 
    c)  verificare   gli   effetti   derivanti   dallo   sviluppo   e
dall'implementazione  dell'intelligenza  artificiale  e  delle  nuove
tecnologie sull'attivita' di disinformazione, anche con riguardo alla
tutela dei dati sensibili e personali e  al  loro  utilizzo,  nonche'
verificare le attivita' di  illecita  raccolta  e  catalogazione  dei
predetti dati da parte di soggetti che, a qualsiasi titolo,  accedono
a informazioni riservate e il cui impiego puo' rivelarsi  strumentale
a finalita' di natura politica e di disinformazione; 
    d) verificare lo stato di attuazione della normativa vigente e le
attivita' previste dalla medesima normativa in materia di prevenzione
e repressione delle attivita' di disinformazione e,  in  particolare,
se  l'ordinamento  vigente  preveda  procedure  adeguate  e   destini
proporzionate risorse,  anche  finanziarie,  alle  autorita'  e  alle
pubbliche amministrazioni competenti nella predetta materia; 
    e) verificare l'esistenza e l'idoneita' delle  procedure  interne
predisposte dai media e dai fornitori di servizi delle  reti  sociali
telematiche e delle altre piattaforme analogiche  e  digitali,  fermi
restando gli strumenti  di  controllo  disciplinati  dalla  normativa
vigente, per la rimozione delle informazioni false  e  dei  contenuti
illeciti dalle proprie piattaforme, nonche' delle  procedure  per  la
gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli  utenti  e
per la prevenzione e  il  contrasto  dei  reati  commessi  attraverso
l'utilizzo delle medesime piattaforme, garantendo che tali  procedure
non siano lesive della liberta' di espressione e di stampa; 
    f) elaborare programmi di intervento, politiche e buone  pratiche
di tipo educativo, culturale, sociale e formativo volti  a  innalzare
la capacita' critica e il  livello  di  consapevolezza  e  resilienza
delle comunita' rispetto all'attivita'  di  disinformazione,  nonche'
iniziative  volte  alla   sensibilizzazione   sull'importanza   della
verifica  delle  informazioni  anche  attraverso  la  ricerca  e   il
controllo delle fonti, con particolare riguardo all'accertamento  dei
fatti,  verificando,  in  particolare,  il  livello   di   attuazione
dell'insegnamento  scolastico   dell'educazione   alla   cittadinanza
digitale, nell'ambito di quello  dell'educazione  civica,  e  la  sua
reale efficacia formativa nei riguardi degli studenti, anche al  fine
di monitorare il rapporto tra il sistema  educativo  e  l'innovazione
tecnologica; 
    g) proporre l'adozione di iniziative  di  carattere  normativo  o
amministrativo volte a una piu' adeguata  prevenzione  e  a  un  piu'
efficace  contrasto   all'attivita'   di   disinformazione   e   alla
commissione di reati attraverso i media, le reti sociali  telematiche
e le altre piattaforme tecnologiche analogiche e digitali,  anche  al
fine di salvaguardare la crescita e lo sviluppo delle conoscenze  dei
minori; 
    h)    proporre    l'adozione    di    iniziative,     nell'ambito
dell'ordinamento   dell'Unione   europea,   volte    ad    assicurare
l'elaborazione di misure di coordinamento e di  armonizzazione  delle
attivita' di contrasto e prevenzione della disinformazione; 
    i) elaborare proposte di intervento normativo volte  a  garantire
la piena riconoscibilita' e l'imputabilita' dei soggetti che  pongono
in  essere  condotte  illecite  attraverso  l'uso   dell'intelligenza
artificiale e  delle  nuove  tecnologie,  nonche'  dei  promotori  di
attivita' di disinformazione che istighino all'odio e  si  propongano
di compromettere l'incolumita' e la sicurezza pubblica; 
    l) verificare che la diffusione  di  informazioni  attraverso  la
rete internet sia coerente con quanto disposto dall'art. 4, comma  1,
lettera b), del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di  cui
al decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  208,  in  materia  di
liberta' di espressione di ogni individuo,  inclusa  la  liberta'  di
opinione e quella di ricevere o comunicare informazioni o idee  senza
limiti di frontiere, nel rispetto della dignita' umana, del principio
di non discriminazione  e  di  contrasto  ai  discorsi  d'odio,  come
definiti dalla direttiva 2010/13/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 10 marzo 2010, e a tal  fine  proporre  l'adozione  di
iniziative volte a prevedere che i servizi prestati da  fornitori  di
servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione  italiana  e
dell'Unione europea non contengano o veicolino atti ed espressioni di
antisemitismo  e  altri  atti   ed   espressioni   di   odio   e   di
discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa; 
    m) proporre l'adozione di iniziative  di  carattere  normativo  o
amministrativo che, all'esito  delle  azioni  di  verifica  poste  in
essere ai sensi del  presente  articolo,  consentano  di  contrastare
efficacemente il cosiddetto «deep fake» e identificarne  gli  autori,
favorendo la piena applicazione della normativa  sanzionatoria  degli
illeciti connessi alle specifiche fattispecie di reato  riconducibili
a tale categoria; 
    n) proporre ed elaborare, per i profili di propria  competenza  e
anche in coordinamento, cooperazione e raccordo con le Commissioni  e
gli organi parlamentari competenti per  materia,  proposte  normative
volte al contrasto delle forme di bullismo e  cyberbullismo  connesse
alla diffusione massiva di  informazioni  false  attraverso  la  rete
internet.