Art. 2
Compiti della Commissione
1. La Commissione, anche tenendo conto della risoluzione Doc. XXIV,
n. 33, adottata dalle Commissioni riunite 3ª e 4ª il 15 ottobre 2025,
a conclusione della prima fase dell'esame dell'affare assegnato sulle
ingerenze straniere nei processi democratici degli Stati membri
dell'Unione europea e nei Paesi candidati, ha il compito di:
a) indagare sulle attivita' di diffusione massiva di informazioni
e contenuti illegali, falsi, non verificati o dolosamente
ingannevoli, nonche' di indebita acquisizione, sia attraverso i media
tradizionali, fermi restando gli strumenti di controllo disciplinati
dalla normativa vigente, sia attraverso le reti sociali telematiche e
le altre piattaforme tecnologiche analogiche o digitali, di seguito
denominate «attivita' di disinformazione», anche mediante la
creazione di identita' e contenuti digitali falsi o la produzione e
la comunicazione di informazioni in forma personalizzata da parte di
soggetti che, a questo fine, utilizzano i dati degli utenti, nonche'
sulle condizioni nelle quali sono realizzate le suddette attivita';
b) verificare se l'attivita' di disinformazione sia riconducibile
a soggetti, gruppi od organizzazioni, anche aventi struttura
internazionale, che si avvalgano anche del sostegno finanziario di
soggetti interni o esteri, con lo scopo di manipolare l'informazione
e di condizionare l'opinione pubblica, in modo particolare in
occasione di consultazioni elettorali o referendarie;
c) verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo e
dall'implementazione dell'intelligenza artificiale e delle nuove
tecnologie sull'attivita' di disinformazione, anche con riguardo alla
tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo, nonche'
verificare le attivita' di illecita raccolta e catalogazione dei
predetti dati da parte di soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono
a informazioni riservate e il cui impiego puo' rivelarsi strumentale
a finalita' di natura politica e di disinformazione;
d) verificare lo stato di attuazione della normativa vigente e le
attivita' previste dalla medesima normativa in materia di prevenzione
e repressione delle attivita' di disinformazione e, in particolare,
se l'ordinamento vigente preveda procedure adeguate e destini
proporzionate risorse, anche finanziarie, alle autorita' e alle
pubbliche amministrazioni competenti nella predetta materia;
e) verificare l'esistenza e l'idoneita' delle procedure interne
predisposte dai media e dai fornitori di servizi delle reti sociali
telematiche e delle altre piattaforme analogiche e digitali, fermi
restando gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa
vigente, per la rimozione delle informazioni false e dei contenuti
illeciti dalle proprie piattaforme, nonche' delle procedure per la
gestione delle segnalazioni e dei reclami presentati dagli utenti e
per la prevenzione e il contrasto dei reati commessi attraverso
l'utilizzo delle medesime piattaforme, garantendo che tali procedure
non siano lesive della liberta' di espressione e di stampa;
f) elaborare programmi di intervento, politiche e buone pratiche
di tipo educativo, culturale, sociale e formativo volti a innalzare
la capacita' critica e il livello di consapevolezza e resilienza
delle comunita' rispetto all'attivita' di disinformazione, nonche'
iniziative volte alla sensibilizzazione sull'importanza della
verifica delle informazioni anche attraverso la ricerca e il
controllo delle fonti, con particolare riguardo all'accertamento dei
fatti, verificando, in particolare, il livello di attuazione
dell'insegnamento scolastico dell'educazione alla cittadinanza
digitale, nell'ambito di quello dell'educazione civica, e la sua
reale efficacia formativa nei riguardi degli studenti, anche al fine
di monitorare il rapporto tra il sistema educativo e l'innovazione
tecnologica;
g) proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo o
amministrativo volte a una piu' adeguata prevenzione e a un piu'
efficace contrasto all'attivita' di disinformazione e alla
commissione di reati attraverso i media, le reti sociali telematiche
e le altre piattaforme tecnologiche analogiche e digitali, anche al
fine di salvaguardare la crescita e lo sviluppo delle conoscenze dei
minori;
h) proporre l'adozione di iniziative, nell'ambito
dell'ordinamento dell'Unione europea, volte ad assicurare
l'elaborazione di misure di coordinamento e di armonizzazione delle
attivita' di contrasto e prevenzione della disinformazione;
i) elaborare proposte di intervento normativo volte a garantire
la piena riconoscibilita' e l'imputabilita' dei soggetti che pongono
in essere condotte illecite attraverso l'uso dell'intelligenza
artificiale e delle nuove tecnologie, nonche' dei promotori di
attivita' di disinformazione che istighino all'odio e si propongano
di compromettere l'incolumita' e la sicurezza pubblica;
l) verificare che la diffusione di informazioni attraverso la
rete internet sia coerente con quanto disposto dall'art. 4, comma 1,
lettera b), del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui
al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di
liberta' di espressione di ogni individuo, inclusa la liberta' di
opinione e quella di ricevere o comunicare informazioni o idee senza
limiti di frontiere, nel rispetto della dignita' umana, del principio
di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio, come
definiti dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 marzo 2010, e a tal fine proporre l'adozione di
iniziative volte a prevedere che i servizi prestati da fornitori di
servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e
dell'Unione europea non contengano o veicolino atti ed espressioni di
antisemitismo e altri atti ed espressioni di odio e di
discriminazione razziale, etnica, nazionale o religiosa;
m) proporre l'adozione di iniziative di carattere normativo o
amministrativo che, all'esito delle azioni di verifica poste in
essere ai sensi del presente articolo, consentano di contrastare
efficacemente il cosiddetto «deep fake» e identificarne gli autori,
favorendo la piena applicazione della normativa sanzionatoria degli
illeciti connessi alle specifiche fattispecie di reato riconducibili
a tale categoria;
n) proporre ed elaborare, per i profili di propria competenza e
anche in coordinamento, cooperazione e raccordo con le Commissioni e
gli organi parlamentari competenti per materia, proposte normative
volte al contrasto delle forme di bullismo e cyberbullismo connesse
alla diffusione massiva di informazioni false attraverso la rete
internet.