Art. 3
Poteri e limiti della Commissione
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo
l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di
procedura penale.
2. Nella propria attivita' la Commissione non interferisce con lo
svolgimento delle campagne elettorali o referendarie, in particolar
modo durante il periodo di garanzia previsto dalla legge 22 febbraio
2000, n. 28.
3. Qualora la Commissione nella sua attivita' di indagine rilevi
che nella diffusione di informazioni false e' coinvolto un
giornalista, ne informa tempestivamente il presidente nazionale
dell'Ordine dei giornalisti per la trasmissione degli atti al
competente consiglio di disciplina territoriale. Negli altri casi,
qualora la Commissione ritenga di avere identificato un soggetto o
un'entita' promotori di attivita' di disinformazione, ovvero ritenga
di avere elementi rilevanti per addivenire a tale identificazione, ne
informa l'autorita' giudiziaria.
4. La Commissione ha facolta' di acquisire, anche in deroga al
divieto stabilito dall' art. 329 del codice di procedura penale,
copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in
corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie di atti e documenti
anche di propria iniziativa.
5. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo'
ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti,
con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il
decreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando
tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza
ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere
rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini
preliminari.
6. La Commissione ha altresi' facolta' di acquisire copie di atti e
di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Quando gli
atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto
funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di
inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla Commissione.
7. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai
sensi dei commi 4, 5 e 6 siano coperti da segreto.
8. La Commissione ha facolta' di acquisire da organi e uffici della
pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi
custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle
finalita' della presente deliberazione.
9. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso.
10. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le
disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
11. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge
3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei
compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto
d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.
12. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
13. Si applica l'art. 203 del codice di procedura penale.