Art. 3 
 
                  Poteri e limiti della Commissione 
 
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri  e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.   La
Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e
alla segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma  di
comunicazione  nonche'   alla   liberta'   personale,   fatto   salvo
l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'art.  133  del  codice   di
procedura penale. 
  2. Nella propria attivita' la Commissione non interferisce  con  lo
svolgimento delle campagne elettorali o referendarie,  in  particolar
modo durante il periodo di garanzia previsto dalla legge 22  febbraio
2000, n. 28. 
  3. Qualora la Commissione nella sua attivita'  di  indagine  rilevi
che  nella  diffusione  di  informazioni  false   e'   coinvolto   un
giornalista,  ne  informa  tempestivamente  il  presidente  nazionale
dell'Ordine  dei  giornalisti  per  la  trasmissione  degli  atti  al
competente consiglio di disciplina territoriale.  Negli  altri  casi,
qualora la Commissione ritenga di avere identificato  un  soggetto  o
un'entita' promotori di attivita' di disinformazione, ovvero  ritenga
di avere elementi rilevanti per addivenire a tale identificazione, ne
informa l'autorita' giudiziaria. 
  4. La Commissione ha facolta' di  acquisire,  anche  in  deroga  al
divieto stabilito dall' art. 329  del  codice  di  procedura  penale,
copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e  inchieste  in
corso presso  l'autorita'  giudiziaria  o  altri  organi  inquirenti.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie di atti e documenti
anche di propria iniziativa. 
  5.  L'autorita'  giudiziaria  provvede   tempestivamente   e   puo'
ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti  richiesti,
con decreto motivato, solo per  ragioni  di  natura  istruttoria.  Il
decreto ha efficacia per sei mesi e  puo'  essere  rinnovato.  Quando
tali ragioni vengono meno,  l'autorita'  giudiziaria  provvede  senza
ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto  non  puo'  essere
rinnovato  o  avere  efficacia  oltre  la  chiusura  delle   indagini
preliminari. 
  6. La Commissione ha altresi' facolta' di acquisire copie di atti e
di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Quando gli
atti o i documenti siano stati assoggettati  al  vincolo  di  segreto
funzionale da parte  delle  competenti  Commissioni  parlamentari  di
inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla Commissione. 
  7.  La  Commissione  garantisce  il  mantenimento  del  regime   di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai
sensi dei commi 4, 5 e 6 siano coperti da segreto. 
  8. La Commissione ha facolta' di acquisire da organi e uffici della
pubblica amministrazione  copie  di  atti  e  di  documenti  da  essi
custoditi, prodotti o comunque acquisiti in  materia  attinente  alle
finalita' della presente deliberazione. 
  9. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso. 
  10. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione  si  applicano  le
disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 
  11. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla  legge
3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per  i  fatti  rientranti  nei
compiti  della  Commissione,  possono  essere  opposti   il   segreto
d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario. 
  12.  E'  sempre  opponibile  il  segreto  tra  difensore  e   parte
processuale nell'ambito del mandato. 
  13. Si applica l'art. 203 del codice di procedura penale.