Art. 4 
 
                            Composizione 
 
  1. La Commissione e' composta  da  sedici  senatori,  nominati  dal
Presidente del Senato in proporzione al  numero  dei  componenti  dei
gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo e favorendo in ogni caso l'equilibrata  rappresentanza
di senatrici e senatori. 
  2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni  dalla  nomina  dei
componenti, convoca la Commissione per la  costituzione  dell'ufficio
di presidenza. 
  3.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da due segretari, e'  eletto  dai  componenti  della
Commissione a scrutinio segreto.  Nell'elezione  del  presidente,  se
nessun componente ottiene la maggioranza  dei  voti,  si  procede  al
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti. In caso di parita', e' proclamato eletto il piu' anziano  di
eta'. Per l'elezione dei  vicepresidenti  e  dei  segretari,  ciascun
componente della  Commissione  scrive  sulla  scheda  un  solo  nome;
risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di  voti
e, in caso di parita', il piu' anziano di eta'.