Art. 4
Composizione
1. La Commissione e' composta da sedici senatori, nominati dal
Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei
gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per
ciascun gruppo e favorendo in ogni caso l'equilibrata rappresentanza
di senatrici e senatori.
2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei
componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio
di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due
vicepresidenti e da due segretari, e' eletto dai componenti della
Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se
nessun componente ottiene la maggioranza dei voti, si procede al
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti. In caso di parita', e' proclamato eletto il piu' anziano di
eta'. Per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari, ciascun
componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome;
risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti
e, in caso di parita', il piu' anziano di eta'.