Art. 5 
 
  Il dirigente dell'Ufficio IX della  Direzione  I  del  Dipartimento
dell'economia, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del
dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di
Controllore Capo, prelevera', dal conto corrente di  cui  all'art.  4
del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete
vendute  da  versare  all'entrata  del  bilancio  dello   Stato   con
imputazione al Capo  X  -  Capitolo  5010.  La  somma  residua  sara'
versata, dal  suddetto  dirigente,  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato, Capo X - Capitolo 2382. 
  Il  presente  decreto  sara'   trasmesso   per   la   comunicazione
all'Ufficio centrale del bilancio.