Art. 5 Il dirigente dell'Ufficio IX della Direzione I del Dipartimento dell'economia, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII della medesima Direzione, con funzioni di Controllore Capo, prelevera', dal conto corrente di cui all'art. 4 del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - Capitolo 5010. La somma residua sara' versata, dal suddetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382. Il presente decreto sara' trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.