Art. 2 
 
  L'art. 5 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla  Corte
costituzionale» e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 5 (Ammissione degli interventi). - 1. La Corte si pronuncia
in Camera di consiglio sull'ammissibilita' degli  interventi  di  cui
all'art. 4, commi 3 e 4. 
  2. Il  cancelliere  da'  immediata  comunicazione  del  decreto  di
fissazione  della  Camera  di   consiglio   di   cui   al   comma   1
all'interveniente, alle parti costituite, nonche' agli  intervenienti
di cui all'art. 4, commi 1 e 2. Questi ultimi e le parti  costituite,
entro dieci giorni dall'avvenuta  comunicazione,  hanno  facolta'  di
depositare con modalita' telematica  sintetiche  memorie  concernenti
esclusivamente la questione dell'ammissibilita' dell'intervento. 
  3. La Corte decide con ordinanza,  cui  si  applica  il  regime  di
pubblicita' di cui all'art. 35.».