Art. 2
L'art. 5 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale» e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Ammissione degli interventi). - 1. La Corte si pronuncia
in Camera di consiglio sull'ammissibilita' degli interventi di cui
all'art. 4, commi 3 e 4.
2. Il cancelliere da' immediata comunicazione del decreto di
fissazione della Camera di consiglio di cui al comma 1
all'interveniente, alle parti costituite, nonche' agli intervenienti
di cui all'art. 4, commi 1 e 2. Questi ultimi e le parti costituite,
entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione, hanno facolta' di
depositare con modalita' telematica sintetiche memorie concernenti
esclusivamente la questione dell'ammissibilita' dell'intervento.
3. La Corte decide con ordinanza, cui si applica il regime di
pubblicita' di cui all'art. 35.».