Art. 3 
 
  Il comma 4 dell'art. 6 («Amici curiae»)  delle  «Norme  integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale»  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «4. Il decreto che si pronuncia  sull'ammissione  e  le  opinioni
ammesse sono resi disponibili, a cura della cancelleria,  alle  parti
costituite e agli  intervenuti  almeno  trenta  giorni  liberi  prima
dell'udienza o della Camera di consiglio. Il  decreto  e'  pubblicato
sul sito della Corte costituzionale.».