Art. 3
Il comma 4 dell'art. 6 («Amici curiae») delle «Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» e' sostituito dal
seguente:
«4. Il decreto che si pronuncia sull'ammissione e le opinioni
ammesse sono resi disponibili, a cura della cancelleria, alle parti
costituite e agli intervenuti almeno trenta giorni liberi prima
dell'udienza o della Camera di consiglio. Il decreto e' pubblicato
sul sito della Corte costituzionale.».