Art. 4
Il comma 3 dell'art. 10 («Convocazione della Corte in udienza
pubblica») delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale» e' sostituito dal seguente:
«3. Il giudice relatore, d'intesa con il Presidente, puo'
formulare specifici quesiti alle parti costituite e ai soggetti di
cui all'art. 4. I quesiti sono comunicati, a cura del cancelliere, a
tutti difensori e agli altri giudici almeno dieci giorni prima della
data fissata per l'udienza. I difensori rispondono oralmente
all'udienza pubblica. Le parti possono anche depositare documenti
strettamente pertinenti al quesito e meramente illustrativi delle
risposte orali almeno cinque giorni prima della data fissata per
l'udienza.».