Art. 4 
 
  Il comma 3 dell'art.  10  («Convocazione  della  Corte  in  udienza
pubblica») delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla  Corte
costituzionale» e' sostituito dal seguente: 
    «3.  Il  giudice  relatore,  d'intesa  con  il  Presidente,  puo'
formulare specifici quesiti alle parti costituite e  ai  soggetti  di
cui all'art. 4. I quesiti sono comunicati, a cura del cancelliere,  a
tutti difensori e agli altri giudici almeno dieci giorni prima  della
data  fissata  per  l'udienza.  I  difensori   rispondono   oralmente
all'udienza pubblica. Le parti  possono  anche  depositare  documenti
strettamente pertinenti al quesito  e  meramente  illustrativi  delle
risposte orali almeno cinque giorni  prima  della  data  fissata  per
l'udienza.».