Art. 5
L'art. 19 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale» e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Udienza pubblica). - 1. L'udienza si apre con una
sintetica introduzione del giudice relatore, di regola non superiore
a cinque minuti, nella quale sono esposti i termini essenziali delle
questioni e i quesiti eventualmente formulati alle parti ai sensi
dell'art. 10, comma 3.
2. A ciascuna parte sono assegnati, di regola, quindici minuti
complessivi per lo svolgimento delle difese orali e la risposta alle
domande formulate per iscritto dal giudice relatore ai sensi
dell'art. 10, comma 3. Il Presidente, sentito il giudice relatore,
puo' tuttavia assegnare a ciascuna parte o interveniente un tempo
diverso, tenuto conto della natura e del grado di complessita' della
causa.
3. Il tempo a disposizione di ciascuna parte, di cui al comma 2,
resta invariato anche qualora piu' difensori di una stessa parte
intendano prendere la parola.
4. Se piu' parti sostengono la medesima posizione processuale, il
Presidente assegna ai loro difensori un unico tempo complessivo per
lo svolgimento delle difese orali e la risposta alle domande scritte
del giudice relatore.
5. La cancelleria comunica alle parti le determinazioni del
Presidente non oltre il giorno precedente l'udienza.
6. Concluse le difese orali o nel corso di esse ciascun giudice
puo' rivolgere brevi domande ai difensori presenti.
7. Il Presidente dirige la discussione.
8. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11
marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del codice
di procedura civile.».