Art. 5 
 
  L'art. 19 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale» e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 19 (Udienza pubblica). -  1.  L'udienza  si  apre  con  una
sintetica introduzione del giudice relatore, di regola non  superiore
a cinque minuti, nella quale sono esposti i termini essenziali  delle
questioni e i quesiti eventualmente formulati  alle  parti  ai  sensi
dell'art. 10, comma 3. 
  2. A ciascuna parte sono  assegnati,  di  regola,  quindici  minuti
complessivi per lo svolgimento delle difese orali e la risposta  alle
domande  formulate  per  iscritto  dal  giudice  relatore  ai   sensi
dell'art. 10, comma 3. Il Presidente, sentito  il  giudice  relatore,
puo' tuttavia assegnare a ciascuna parte  o  interveniente  un  tempo
diverso, tenuto conto della natura e del grado di complessita'  della
causa. 
  3. Il tempo a disposizione di ciascuna parte, di cui  al  comma  2,
resta invariato anche qualora piu'  difensori  di  una  stessa  parte
intendano prendere la parola. 
  4. Se piu' parti sostengono la medesima posizione  processuale,  il
Presidente assegna ai loro difensori un unico tempo  complessivo  per
lo svolgimento delle difese orali e la risposta alle domande  scritte
del giudice relatore. 
  5.  La  cancelleria  comunica  alle  parti  le  determinazioni  del
Presidente non oltre il giorno precedente l'udienza. 
  6. Concluse le difese orali o nel corso  di  esse  ciascun  giudice
puo' rivolgere brevi domande ai difensori presenti. 
  7. Il Presidente dirige la discussione. 
  8. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e  17  della  legge  11
marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del  codice
di procedura civile.».