Art. 6
L'art. 20 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale» e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Deliberazione delle sentenze e delle ordinanze). - 1.
Le sentenze e le ordinanze sono deliberate in Camera di consiglio con
voti espressi in forma palese. Alla deliberazione partecipano i
giudici presenti all'udienza pubblica o alla Camera di consiglio di
trattazione.
2. Il Presidente, dopo la relazione, dirige la discussione e pone
in votazione le questioni.
3. Il relatore vota per primo; votano poi gli altri giudici,
cominciando dal meno anziano per nomina; per ultimo vota il
Presidente. In caso di parita' di voti, il voto del Presidente
prevale. In Camera di consiglio la deliberazione assunta puo' essere
modificata prima dell'approvazione del testo della sentenza o
dell'ordinanza di cui al comma 5 solo con il consenso unanime degli
stessi giudici di cui al comma 1.
4. Dopo la votazione, la redazione della sentenza o dell'ordinanza
e' affidata al relatore, salvo che, per indisponibilita' o per altro
motivo, sia assegnata dal Presidente ad altro o a piu' giudici.
5. Il testo delle sentenze e delle ordinanze e' approvato dal
collegio ed e' sottoscritto dal Presidente e dal giudice redattore.
6. La data della decisione e' quella dell'approvazione di cui al
comma 3.».