Art. 6 
 
  L'art. 20 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale» e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 20 (Deliberazione delle sentenze e delle ordinanze).  -  1.
Le sentenze e le ordinanze sono deliberate in Camera di consiglio con
voti espressi in  forma  palese.  Alla  deliberazione  partecipano  i
giudici presenti all'udienza pubblica o alla Camera di  consiglio  di
trattazione. 
  2. Il Presidente, dopo la relazione, dirige la discussione  e  pone
in votazione le questioni. 
  3. Il relatore vota  per  primo;  votano  poi  gli  altri  giudici,
cominciando  dal  meno  anziano  per  nomina;  per  ultimo  vota   il
Presidente. In caso di  parita'  di  voti,  il  voto  del  Presidente
prevale. In Camera di consiglio la deliberazione assunta puo'  essere
modificata  prima  dell'approvazione  del  testo  della  sentenza   o
dell'ordinanza di cui al comma 5 solo con il consenso  unanime  degli
stessi giudici di cui al comma 1. 
  4. Dopo la votazione, la redazione della sentenza o  dell'ordinanza
e' affidata al relatore, salvo che, per indisponibilita' o per  altro
motivo, sia assegnata dal Presidente ad altro o a piu' giudici. 
  5. Il testo delle sentenze  e  delle  ordinanze  e'  approvato  dal
collegio ed e' sottoscritto dal Presidente e dal giudice redattore. 
  6. La data della decisione e' quella dell'approvazione  di  cui  al
comma 3.».