Art. 7
All'art. 26 («Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato») delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale» e' aggiunto il seguente comma:
«7. Qualora il ricorrente alleghi di subire un pregiudizio grave
e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del giudizio, la
Corte, con l'ordinanza che dichiara ammissibile il conflitto, adotta
le misure idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della
decisione sul ricorso. L'ordinanza e' immediatamente notificata a
cura della cancelleria agli organi interessati. Questi possono
chiedere la revoca o la modifica della misura cautelare. La Corte si
pronuncia sulla relativa istanza nella prima Camera di consiglio
successiva al suo deposito.».