Art. 7 
 
  All'art. 26 («Ricorso per  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri
dello Stato») delle «Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
Corte costituzionale» e' aggiunto il seguente comma: 
    «7. Qualora il ricorrente alleghi di subire un pregiudizio  grave
e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del giudizio, la
Corte, con l'ordinanza che dichiara ammissibile il conflitto,  adotta
le misure idonee  ad  assicurare  interinalmente  gli  effetti  della
decisione sul ricorso. L'ordinanza  e'  immediatamente  notificata  a
cura  della  cancelleria  agli  organi  interessati.  Questi  possono
chiedere la revoca o la modifica della misura cautelare. La Corte  si
pronuncia sulla relativa istanza  nella  prima  Camera  di  consiglio
successiva al suo deposito.».