Art. 8 
 
  All'art. 30 («Giudizi di cui all'art. 2 della legge  costituzionale
11 marzo 1953, n. 1») delle «Norme integrative per i giudizi  davanti
alla Corte costituzionale» sono aggiunti i seguenti commi: 
    «2. Nella Camera di consiglio fissata per la deliberazione  sulla
richiesta di referendum il Governo, i delegati e  i  presentatori  di
cui all'art. 33, terzo comma, della legge  25  maggio  1970,  n.  352
(Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla  iniziativa
legislativa del popolo),  sono  ammessi  a  illustrare  oralmente  le
memorie depositate. 
    3.  Enti  e  soggetti  esponenziali  di  interessi  collettivi  o
diffusi,  interessati  alla   decisione   sull'ammissibilita'   della
richiesta di referendum, possono essere autorizzati, con decreto  del
Presidente, a presentare memorie e ad illustrarle oralmente.».