Art. 8
All'art. 30 («Giudizi di cui all'art. 2 della legge costituzionale
11 marzo 1953, n. 1») delle «Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale» sono aggiunti i seguenti commi:
«2. Nella Camera di consiglio fissata per la deliberazione sulla
richiesta di referendum il Governo, i delegati e i presentatori di
cui all'art. 33, terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352
(Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo), sono ammessi a illustrare oralmente le
memorie depositate.
3. Enti e soggetti esponenziali di interessi collettivi o
diffusi, interessati alla decisione sull'ammissibilita' della
richiesta di referendum, possono essere autorizzati, con decreto del
Presidente, a presentare memorie e ad illustrarle oralmente.».