Art. 3
Requisiti di ammissibilita' per l'inserimento in Tabella
1. Ai fini dell'inserimento nella tabella di cui all'art. 1, le
istituzioni culturali devono:
a) possedere personalita' giuridica pubblica o privata;
b) non perseguire fine di lucro da accertare attraverso l'esame
dello statuto e svolgere attivita' continuativa da almeno cinque
anni;
c) promuovere e svolgere in modo continuativo attivita' di
ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta
all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso
seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione
di borse di studio e attivita' programmate di diffusione culturale
anche mediante collegamenti con istituzioni di ricerca di altri
Stati;
d) disporre di un rilevante patrimonio bibliografico,
archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo,
qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile in forma
continuativa;
e) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore
culturale, collegati all'attivita' di ricerca e al patrimonio
documentario;
f) sviluppare attivita' di catalogazione e applicazioni
informatiche finalizzate alla costruzione di basi dati e di immagini
che costituiscano strumenti significativi per le attivita' di
programmazione dei Ministeri competenti nei settori dei beni
culturali e della ricerca scientifica;
g) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore
scientifico e culturale, in relazione all'attivita' di ricerca svolta
dall'istituzione;
h) svolgere l'attivita' sulla base di un programma almeno
triennale;
i) svolgere un'attivita' editoriale o comunque di promozione di
pubblicazioni conforme ai propri fini istituzionali;
j) documentare l'attivita' svolta nel triennio precedente la
richiesta di contributo, nonche' presentare i relativi conti
consuntivi annuali approvati dagli organi statutari competenti;
k) presentare il programma di attivita' per il triennio
successivo;
l) disporre di una sede adeguata e delle attrezzature idonee per
lo svolgimento delle proprie attivita'.
2. L'istituto culturale dovra', inoltre, inserire all'interno del
portale:
a) per gli enti non presenti nella Tabella vigente, una relazione
analitica sull'attivita' di ricerca e promozione culturale svolta
negli ultimi cinque anni;
b) per gli enti presenti nella Tabella vigente, una relazione
analitica sull'attivita' di ricerca e promozione culturale svolta
negli ultimi tre anni;
c) per gli enti non presenti nella Tabella vigente, gli ultimi
tre bilanci consuntivi e bilancio preventivo dell'anno in corso,
corredati delle rispettive relazioni dell'Organo di amministrazione e
dell'Organo di controllo;
d) per gli enti presenti nella Tabella vigente, l'ultimo bilancio
consuntivo e preventivo, corredati delle rispettive relazioni
dell'Organo di amministrazione e dell'Organo di controllo. L'ultimo
bilancio consuntivo, qualora non definitivamente adottato, puo'
essere inserito nel portale in via provvisoria e, successivamente,
nella sua versione definitiva entro e non oltre il 30 giugno. Dalla
seconda annualita' della Tabella il beneficiario dovra' allegare, nel
portale, entro e non oltre il 30 giugno, il bilancio consuntivo. Tale
allegazione nel termine precedentemente indicato e' requisito
imprescindibile per la permanenza dell'istituto culturale in Tabella
triennale. I bilanci devono essere firmati dal legale rappresentante
ed essere corredati dal verbale di approvazione degli organi
statutari;
e) la descrizione del materiale edito negli ultimi due anni
anteriori alla data di presentazione della domanda. Tale materiale,
se non consultabile on-line, dovra' essere inviato presso la sede
della Direzione generale biblioteche e istituti culturali in via
Michele Mercati, 4 - 00197 Roma;
f) il prospetto riepilogativo della situazione contabile,
patrimoniale ed amministrativa, cosi' come da modello presente nel
portale;
g) la relazione delle attivita' programmate nel triennio
successivo alla domanda, comprendendo l'anno di presentazione della
stessa, cosi' come da modello presente nel portale;
h) l'eventuale dichiarazione di notevole interesse storico, ai
sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio).