Art. 4
Indicatori di valutazione
1. Ai fini della determinazione del contributo saranno adottati i
seguenti indicatori di valutazione:
a) consistenza del patrimonio librario storico e/o archivistico
al momento della presentazione della domanda (1-10 punti);
b) crescita del patrimonio librario e/o archivistico corrente
nell'ultimo triennio, relativamente all'adesione al Servizio
bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere
internazionale e attivita' di digitalizzazione (1-10 punti);
c) consistenza e arricchimento del patrimonio archivistico,
bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo,
dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 13 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni
culturali e del paesaggio (1-10 punti);
d) attivita' e programmi di ricerca, innovazione e formazione di
rilievo nazionale ed internazionale di interesse pubblico da svolgere
nel triennio, anche in collaborazione tra piu' istituti (1-15 punti);
e) promozione e fruizione del patrimonio posseduto in programma
nel triennio, anche in collaborazione tra piu' istituti (1-15 punti);
f) attivita' editoriale programmata nel triennio (1-10 punti);
g) progetti e iniziative finalizzate a creare reti tra
istituzioni culturali nazionali e internazionali da svolgere nel
triennio, anche in collaborazione tra piu' istituti (1-15 punti);
h) progetti di sviluppo per accrescere l'accessibilita' alla
fruizione del patrimonio dell'istituto e all'offerta dei programmi di
ricerca, innovazione e formazione da svolgere nel triennio (1-15
punti).