Art. 4 
 
                      Indicatori di valutazione 
 
  1. Ai fini della determinazione del contributo saranno  adottati  i
seguenti indicatori di valutazione: 
    a) consistenza del patrimonio librario storico  e/o  archivistico
al momento della presentazione della domanda (1-10 punti); 
    b) crescita del patrimonio  librario  e/o  archivistico  corrente
nell'ultimo  triennio,   relativamente   all'adesione   al   Servizio
bibliotecario  nazionale  o  ad  altre  reti   anche   di   carattere
internazionale e attivita' di digitalizzazione (1-10 punti); 
    c)  consistenza  e  arricchimento  del  patrimonio  archivistico,
bibliografico,  museale,  cinematografico,  musicale  o  audiovisivo,
dichiarato di notevole interesse storico ai sensi  dell'art.  13  del
decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  -  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio (1-10 punti); 
    d) attivita' e programmi di ricerca, innovazione e formazione  di
rilievo nazionale ed internazionale di interesse pubblico da svolgere
nel triennio, anche in collaborazione tra piu' istituti (1-15 punti); 
    e) promozione e fruizione del patrimonio posseduto  in  programma
nel triennio, anche in collaborazione tra piu' istituti (1-15 punti); 
    f) attivita' editoriale programmata nel triennio (1-10 punti); 
    g)  progetti  e  iniziative  finalizzate  a   creare   reti   tra
istituzioni culturali nazionali  e  internazionali  da  svolgere  nel
triennio, anche in collaborazione tra piu' istituti (1-15 punti); 
    h) progetti di  sviluppo  per  accrescere  l'accessibilita'  alla
fruizione del patrimonio dell'istituto e all'offerta dei programmi di
ricerca, innovazione e formazione  da  svolgere  nel  triennio  (1-15
punti).