Art. 6
Rendicontazione e sanzioni
1. I beneficiari del contributo sono sottoposti al controllo del
Ministero della cultura e hanno l'obbligo di inserire nel portale la
seguente documentazione:
a) entro il 30 giugno di ciascun anno, il bilancio consuntivo
contenente indicazioni puntuali sull'importo sia delle entrate sia
delle uscite relative all'attivita' culturale finanziata con il
contributo triennale, con relativa approvazione degli organi
statutari;
b) il bilancio preventivo, entro trenta giorni dalla sua
approvazione, la relazione riepilogativa dell'attivita' svolta e il
programma dell'attivita' prevista;
c) le delibere e atti che il Ministero della cultura ritenga
necessario acquisire.
2. Come indicato dall'art. 4, comma 3, della legge n. 534 del 1996,
in caso di mancato inserimento nel portale della documentazione di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, il
Ministro puo' disporre l'esclusione dell'istituto dalla Tabella
triennale. In caso di mancato inserimento della documentazione di cui
alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, il Ministro puo'
sospendere l'erogazione del contributo. In entrambi i casi il
Ministro adotta i provvedimenti, sentito il competente comitato
tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali.
3. Come indicato dall'art. 5 della predetta legge n. 534 del 1996,
in caso di comprovata inattivita' della istituzione culturale, il
Ministro, sentito il competente comitato tecnico-scientifico per le
biblioteche e gli istituti culturali, puo' sospendere, con proprio
decreto motivato, l'erogazione annuale del contributo. Qualora tale
inattivita' si protragga, l'istituzione culturale e' esclusa dalla
Tabella in sede di revisione della stessa.