Art. 6 
 
                     Rendicontazione e sanzioni 
 
  1. I beneficiari del contributo sono sottoposti  al  controllo  del
Ministero della cultura e hanno l'obbligo di inserire nel portale  la
seguente documentazione: 
    a) entro il 30 giugno di ciascun  anno,  il  bilancio  consuntivo
contenente indicazioni puntuali sull'importo sia  delle  entrate  sia
delle uscite  relative  all'attivita'  culturale  finanziata  con  il
contributo  triennale,  con  relativa   approvazione   degli   organi
statutari; 
    b)  il  bilancio  preventivo,  entro  trenta  giorni  dalla   sua
approvazione, la relazione riepilogativa dell'attivita' svolta  e  il
programma dell'attivita' prevista; 
    c) le delibere e atti che  il  Ministero  della  cultura  ritenga
necessario acquisire. 
  2. Come indicato dall'art. 4, comma 3, della legge n. 534 del 1996,
in caso di mancato inserimento nel portale  della  documentazione  di
cui alle lettere a) e b)  del  comma  1  del  presente  articolo,  il
Ministro  puo'  disporre  l'esclusione  dell'istituto  dalla  Tabella
triennale. In caso di mancato inserimento della documentazione di cui
alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, il  Ministro  puo'
sospendere  l'erogazione  del  contributo.  In  entrambi  i  casi  il
Ministro adotta  i  provvedimenti,  sentito  il  competente  comitato
tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali. 
  3. Come indicato dall'art. 5 della predetta legge n. 534 del  1996,
in caso di comprovata inattivita'  della  istituzione  culturale,  il
Ministro, sentito il competente comitato tecnico-scientifico  per  le
biblioteche e gli istituti culturali, puo'  sospendere,  con  proprio
decreto motivato, l'erogazione annuale del contributo.  Qualora  tale
inattivita' si protragga, l'istituzione culturale  e'  esclusa  dalla
Tabella in sede di revisione della stessa.