Art. 2 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Agli  oneri  di  cui  alla  presente  ordinanza,  pari  a  euro
3.944.755,55, si provvede con risorse  a  valere  sulla  contabilita'
speciale di cui all'art. 4, comma 3, del  decreto-legge  n.  189  del
2016,  che  alla  data  del  1°  marzo  2026,   e'   pari   ad   euro
1.553.929.025,04. 
  2. In ragione di quanto previsto dal precedente  comma,  l'art.  9,
comma 1, dell'ordinanza speciale n. 40 del  30  dicembre  2022,  come
modificato, da ultimo, con l'ordinanza n. 141 del 29  dicembre  2025,
e' cosi' sostituito: 
    «1. Agli oneri di cui alla presente  ordinanza  si  provvede  nel
limite massimo di euro 55.317.092,01, di cui euro  54.539.075,91  per
il ripristino di spazi pubblici e rete viaria, delle infrastrutture a
rete e delle condizioni di sicurezza del  territorio  a  seguito  dei
dissesti  del  tessuto  urbano,  nonche'  euro  778.016,10  per   gli
espropri, che trovano tutti copertura  a  valere  sulla  contabilita'
speciale di cui all'art. 4, comma 3, del  decreto-legge  n.  189  del
2016, che presenta la  necessaria  disponibilita',  come  da  importi
dettagliati agli articoli 1 e 5 della presente ordinanza.».