Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, pari a euro
3.944.755,55, si provvede con risorse a valere sulla contabilita'
speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del
2016, che alla data del 1° marzo 2026, e' pari ad euro
1.553.929.025,04.
2. In ragione di quanto previsto dal precedente comma, l'art. 9,
comma 1, dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, come
modificato, da ultimo, con l'ordinanza n. 141 del 29 dicembre 2025,
e' cosi' sostituito:
«1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel
limite massimo di euro 55.317.092,01, di cui euro 54.539.075,91 per
il ripristino di spazi pubblici e rete viaria, delle infrastrutture a
rete e delle condizioni di sicurezza del territorio a seguito dei
dissesti del tessuto urbano, nonche' euro 778.016,10 per gli
espropri, che trovano tutti copertura a valere sulla contabilita'
speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del
2016, che presenta la necessaria disponibilita', come da importi
dettagliati agli articoli 1 e 5 della presente ordinanza.».