Art. 2
Norme transitorie
1. Le universita' assicurano la conclusione dei percorsi formativi
degli studenti iscritti fino all'a.a. 2027/2028 ai corsi di laurea
relativi alla professione sanitaria di infermiere pediatrico.
Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, agli organi di controllo, ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2026
Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Bernini
Il Ministro della salute
Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del
Ministero della cultura, reg. n. 487