Art. 2 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Le universita' assicurano la conclusione dei percorsi  formativi
degli studenti iscritti fino all'a.a. 2027/2028 ai  corsi  di  laurea
relativi alla professione sanitaria di infermiere pediatrico. 
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso,  per   gli   adempimenti   di
competenza, agli organi di controllo, ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 febbraio 2026 
 
                                         Il Ministro dell'universita' 
                                                 e della ricerca      
                                                    Bernini           
Il Ministro della salute 
        Schillaci        

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2026 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito,  del  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  e   del
Ministero della cultura, reg. n. 487