Art. 10 
 
 
               Effetti della decadenza e della revoca 
             del «finanziamento» e recupero delle somme 
 
  1. In caso di decadenza, il «finanziamento»  e'  concesso  all'ente
collocatosi nella graduatoria definitiva nella prima posizione  utile
dopo l'ultimo assegnatario, con riguardo all'esercizio finanziario di
riferimento. 
  2. In caso di revoca del finanziamento, le somme riscosse dall'ente
interessato vengono versate su  apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione al capitolo 7416
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   per   la
successiva assegnazione ad altro ente con  la  procedura  di  cui  al
comma 1.