Art. 10
Effetti della decadenza e della revoca
del «finanziamento» e recupero delle somme
1. In caso di decadenza, il «finanziamento» e' concesso all'ente
collocatosi nella graduatoria definitiva nella prima posizione utile
dopo l'ultimo assegnatario, con riguardo all'esercizio finanziario di
riferimento.
2. In caso di revoca del finanziamento, le somme riscosse dall'ente
interessato vengono versate su apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione al capitolo 7416
dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la
successiva assegnazione ad altro ente con la procedura di cui al
comma 1.