Art. 2 
 
 
             Requisiti di ammissibilita' delle richieste 
                       degli enti interessati 
 
  1. Possono produrre richiesta per  accedere  al  «finanziamento»  i
comuni, le unioni di comuni, le associazioni di comuni e  i  consorzi
di comuni: 
    a)  che  hanno  sottoscritto  i  «patti»  che  individuano   come
prioritario  obiettivo,  per  la  prevenzione  ed  il  contrasto  dei
fenomeni di criminalita' diffusa  e  predatoria,  l'installazione  di
sistemi di  videosorveglianza  in  determinate  zone  del  territorio
comunale o infra-comunale; 
    b) che  non  hanno  beneficiato  del  «finanziamento»  nelle  tre
procedure precedenti a quella prevista dal presente decreto; 
    c) i cui «progetti» sono stati approvati  in  sede  di  «Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi
alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal
Ministero dell'interno; 
    d) che dimostrano di possedere  la  disponibilita'  delle  somme,
regolarmente  iscritte  a  bilancio,  ovvero  che  si  impegnano   ad
iscrivere quelle occorrenti ad assicurare  la  corretta  manutenzione
degli impianti  e  delle  apparecchiature  tecniche  dei  sistemi  di
videosorveglianza da realizzare, per almeno cinque anni dalla data di
ultimazione degli interventi. 
  2. Non e' ammesso il «finanziamento» dei  «progetti»  per  i  quali
l'importo, richiesto a valere sulle risorse statali, superi i 250.000
euro. 
  3. Non  e'  ammesso,  in  ogni  caso,  il  «finanziamento»  per  la
sostituzione o la manutenzione di sistemi di  videosorveglianza  gia'
realizzati a qualsiasi titolo. 
  4. Ai sensi dell'art. 2, commi 107 e 109, della legge  23  dicembre
2009, n. 191, non sono ammessi al «finanziamento» i comuni, le unioni
di comuni, le associazioni di comuni  e  i  consorzi  di  comuni  che
insistono sul territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.