Art. 2
Requisiti di ammissibilita' delle richieste
degli enti interessati
1. Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i
comuni, le unioni di comuni, le associazioni di comuni e i consorzi
di comuni:
a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come
prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei
fenomeni di criminalita' diffusa e predatoria, l'installazione di
sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio
comunale o infra-comunale;
b) che non hanno beneficiato del «finanziamento» nelle tre
procedure precedenti a quella prevista dal presente decreto;
c) i cui «progetti» sono stati approvati in sede di «Comitato
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi
alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal
Ministero dell'interno;
d) che dimostrano di possedere la disponibilita' delle somme,
regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad
iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione
degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di
videosorveglianza da realizzare, per almeno cinque anni dalla data di
ultimazione degli interventi.
2. Non e' ammesso il «finanziamento» dei «progetti» per i quali
l'importo, richiesto a valere sulle risorse statali, superi i 250.000
euro.
3. Non e' ammesso, in ogni caso, il «finanziamento» per la
sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza gia'
realizzati a qualsiasi titolo.
4. Ai sensi dell'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, non sono ammessi al «finanziamento» i comuni, le unioni
di comuni, le associazioni di comuni e i consorzi di comuni che
insistono sul territorio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.