Art. 3 
 
 
              Termini di presentazione delle richieste 
 
  1. Le richieste degli enti di  cui  all'art.  2  di  ammissione  al
«finanziamento»  per  l'esercizio  finanziario  2025  devono   essere
presentate   alla    Prefettura-UTG    territorialmente    competente
entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  la  quale  provvede  a
trasmetterle al Ministero dell'interno - Dipartimento della  pubblica
sicurezza - Ufficio per il coordinamento e  la  pianificazione  delle
Forze di polizia non oltre i trenta giorni successivi. 
  2. La commissione di cui all'art. 5, ultimata  l'istruttoria  delle
richieste pervenute, provvede alla redazione delle graduatorie di cui
all'art. 7, ai fini della concessione del «finanziamento» secondo  le
modalita' indicate dall'art. 8.