Art. 3
Termini di presentazione delle richieste
1. Le richieste degli enti di cui all'art. 2 di ammissione al
«finanziamento» per l'esercizio finanziario 2025 devono essere
presentate alla Prefettura-UTG territorialmente competente
entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la quale provvede a
trasmetterle al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle
Forze di polizia non oltre i trenta giorni successivi.
2. La commissione di cui all'art. 5, ultimata l'istruttoria delle
richieste pervenute, provvede alla redazione delle graduatorie di cui
all'art. 7, ai fini della concessione del «finanziamento» secondo le
modalita' indicate dall'art. 8.