Art. 5 
 
 
             Commissione di valutazione delle richieste 
                          di finanziamento 
 
  1. Con successivo decreto del  Ministro  dell'interno  si  provvede
alla nomina di un'apposita commissione  incaricata  di  esaminare  le
richieste avanzate dagli  enti  di  cui  all'art.  2  ai  fini  della
successiva erogazione del relativo «finanziamento». 
  2. La commissione di cui al comma 1 e' composta da un prefetto, che
la presiede, e da due componenti individuati tra  viceprefetti  della
carriera prefettizia e  tra  i  dirigenti  dell'area  delle  funzioni
centrali dell'amministrazione civile dell'Interno, in servizio presso
il Dipartimento della pubblica sicurezza. Le funzioni  di  segretario
sono svolte da un funzionario in servizio  presso  l'ufficio  per  il
coordinamento  e  la  pianificazione  delle  Forze  di  polizia   del
Dipartimento della pubblica sicurezza. 
  3. Per le attivita' svolte dai componenti della Commissione di  cui
al comma 1, non e' previsto alcun compenso.