Art. 5
Commissione di valutazione delle richieste
di finanziamento
1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno si provvede
alla nomina di un'apposita commissione incaricata di esaminare le
richieste avanzate dagli enti di cui all'art. 2 ai fini della
successiva erogazione del relativo «finanziamento».
2. La commissione di cui al comma 1 e' composta da un prefetto, che
la presiede, e da due componenti individuati tra viceprefetti della
carriera prefettizia e tra i dirigenti dell'area delle funzioni
centrali dell'amministrazione civile dell'Interno, in servizio presso
il Dipartimento della pubblica sicurezza. Le funzioni di segretario
sono svolte da un funzionario in servizio presso l'ufficio per il
coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del
Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Per le attivita' svolte dai componenti della Commissione di cui
al comma 1, non e' previsto alcun compenso.