Art. 6 
 
 
               Criteri di valutazione delle richieste 
 
  1. Le richieste presentate dagli enti di  cui  all'art.  2  con  le
modalita' di cui all'art. 4, sono valutate dalla Commissione  di  cui
all'art.  5,  ai  fini   della   concessione   del   «finanziamento»,
attribuendo a ciascuna  di  esse  un  punteggio  secondo  i  seguenti
criteri: 
    a) indice di delittuosita' del  comune  di  cui  all'attestazione
prevista all'art. 4,  comma  1,  lett.  b):  da  0  a  15  punti  con
l'attribuzione di 15 punti al «progetto» del comune con  l'indice  di
delittuosita' piu' alto e l'attribuzione ai «progetti»  dei  restanti
comuni di  un  punteggio  inferiore  da  stabilire  proporzionalmente
all'indice di delittuosita' riportato dai medesimi comuni; 
    b) entita'  numerica  della  popolazione  residente,  secondo  le
seguenti fasce  demografiche,  con  l'attribuzione  del  punteggio  a
fianco di ciascuna indicato: 
      fino a 5.000 abitanti - 8 punti; 
      da 5.001 a 50.000 - 6 punti; 
      da 50.001 a 100.000 - 4 punti; 
      oltre 100.000 - 2 punti; 
    c) alle  richieste  presentate  dalle  unioni  di  comuni,  dalle
associazioni di comuni e dai consorzi di comuni sara'  in  ogni  caso
attribuito,   indipendentemente   dalla   fascia    demografica    di
appartenenza, il punteggio di 10 punti; 
    d) la  commissione  procede  ad  un'ulteriore  valutazione  delle
richieste di finanziamento tenendo conto del rapporto percentuale fra
l'importo  del  cofinanziamento  proposto   dall'ente   e   l'importo
complessivo  del  «progetto».  Successivamente  alla  percentuale  di
cofinanziamento massima (PCmax) saranno attribuiti 10 punti e per  le
restanti percentuali di  cofinanziamento  (PCi)  sara'  applicato  il
metodo proporzionale diretto con la seguente formula:  (PCi/  PCmax)x
10. 
  2. I punteggi attribuiti sulla base dei criteri di cui al  comma  1
sono arrotondati fino al secondo decimale ed a ciascuna richiesta  di
ammissione al «finanziamento» e' attribuito un punteggio massimo pari
a 35 punti. 
  3. A parita' di punteggio hanno titolo di preferenza, nell'ordine: 
    a) i comuni nei confronti dei quali, negli  ultimi  10  anni,  e'
stato dichiarato il dissesto, ai sensi delle disposizioni di cui agli
articoli 244 e seguenti del «decreto legislativo n. 267 del 2000»; 
    b) i comuni che negli ultimi 10 anni sono  stati  destinatari  di
provvedimento di scioglimento dei consigli  comunali,  conseguente  a
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di  tipo  mafioso,  ai
sensi dell'art. 143 del citato «decreto legislativo n. 267 del 2000»; 
    c) le richieste di «finanziamento» che presentano il  livello  di
progettazione piu' elevato; 
    d) in caso di ulteriore parita', sara' data priorita'  all'ordine
di  arrivo  delle  richieste  alla  Prefettura-UTG   territorialmente
competente. A tal fine sono prese in considerazione la data  e  l'ora
di presentazione delle richieste.