Art. 6
Criteri di valutazione delle richieste
1. Le richieste presentate dagli enti di cui all'art. 2 con le
modalita' di cui all'art. 4, sono valutate dalla Commissione di cui
all'art. 5, ai fini della concessione del «finanziamento»,
attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i seguenti
criteri:
a) indice di delittuosita' del comune di cui all'attestazione
prevista all'art. 4, comma 1, lett. b): da 0 a 15 punti con
l'attribuzione di 15 punti al «progetto» del comune con l'indice di
delittuosita' piu' alto e l'attribuzione ai «progetti» dei restanti
comuni di un punteggio inferiore da stabilire proporzionalmente
all'indice di delittuosita' riportato dai medesimi comuni;
b) entita' numerica della popolazione residente, secondo le
seguenti fasce demografiche, con l'attribuzione del punteggio a
fianco di ciascuna indicato:
fino a 5.000 abitanti - 8 punti;
da 5.001 a 50.000 - 6 punti;
da 50.001 a 100.000 - 4 punti;
oltre 100.000 - 2 punti;
c) alle richieste presentate dalle unioni di comuni, dalle
associazioni di comuni e dai consorzi di comuni sara' in ogni caso
attribuito, indipendentemente dalla fascia demografica di
appartenenza, il punteggio di 10 punti;
d) la commissione procede ad un'ulteriore valutazione delle
richieste di finanziamento tenendo conto del rapporto percentuale fra
l'importo del cofinanziamento proposto dall'ente e l'importo
complessivo del «progetto». Successivamente alla percentuale di
cofinanziamento massima (PCmax) saranno attribuiti 10 punti e per le
restanti percentuali di cofinanziamento (PCi) sara' applicato il
metodo proporzionale diretto con la seguente formula: (PCi/ PCmax)x
10.
2. I punteggi attribuiti sulla base dei criteri di cui al comma 1
sono arrotondati fino al secondo decimale ed a ciascuna richiesta di
ammissione al «finanziamento» e' attribuito un punteggio massimo pari
a 35 punti.
3. A parita' di punteggio hanno titolo di preferenza, nell'ordine:
a) i comuni nei confronti dei quali, negli ultimi 10 anni, e'
stato dichiarato il dissesto, ai sensi delle disposizioni di cui agli
articoli 244 e seguenti del «decreto legislativo n. 267 del 2000»;
b) i comuni che negli ultimi 10 anni sono stati destinatari di
provvedimento di scioglimento dei consigli comunali, conseguente a
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai
sensi dell'art. 143 del citato «decreto legislativo n. 267 del 2000»;
c) le richieste di «finanziamento» che presentano il livello di
progettazione piu' elevato;
d) in caso di ulteriore parita', sara' data priorita' all'ordine
di arrivo delle richieste alla Prefettura-UTG territorialmente
competente. A tal fine sono prese in considerazione la data e l'ora
di presentazione delle richieste.