Art. 7
Formazione della graduatoria
e assegnazioni differenziate
1. La Commissione di cui all'art. 5 procede alla valutazione delle
richieste di «finanziamento», attribuendo a ciascuna di esse un
punteggio secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 1, e forma una
graduatoria provvisoria anche in relazione ai titoli di preferenza di
cui all'art. 6, comma 3.
2. La graduatoria di cui al comma 1, garantisce, altresi', il
rispetto delle eventuali assegnazioni differenziate in favore dei
comuni delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria,
Puglia, Sicilia e Sardegna, sulla base dei criteri fissati dal comma
2 dell'«art. 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016», per la
successiva redazione della graduatoria definitiva degli enti ammessi
al «finanziamento».