Art. 8 
 
 
            Pubblicazione della graduatoria e ammissione 
                         al «finanziamento» 
 
  1. La graduatoria definitiva e' pubblicata sul sito  del  Ministero
dell'interno, nella sezione Amministrazione trasparente. 
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  11  del  presente
decreto, i «progetti» sono ammessi a «finanziamento» secondo l'ordine
della graduatoria definitiva di cui all'art. 7, comma 2, e, comunque,
fino a concorrenza della  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie
fissate in 19 milioni di euro per l'anno 2025, allocate  nello  stato
di  previsione  del  Ministero  dell'interno,  Capitolo  7416,  piano
gestionale n. 1: «Trasferimenti  per  l'installazione  da  parte  dei
comuni dei sistemi di  videosorveglianza»,  iscritto  nell'unita'  di
voto  parlamentare  3.3  «Pianificazione  e  coordinamento  forze  di
polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza». 
  3. I «progetti» ammessi  a  «finanziamento»  sono  comunicati  alla
Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvede a darne
formale comunicazione agli enti interessati.