Art. 8
Pubblicazione della graduatoria e ammissione
al «finanziamento»
1. La graduatoria definitiva e' pubblicata sul sito del Ministero
dell'interno, nella sezione Amministrazione trasparente.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del presente
decreto, i «progetti» sono ammessi a «finanziamento» secondo l'ordine
della graduatoria definitiva di cui all'art. 7, comma 2, e, comunque,
fino a concorrenza della disponibilita' delle risorse finanziarie
fissate in 19 milioni di euro per l'anno 2025, allocate nello stato
di previsione del Ministero dell'interno, Capitolo 7416, piano
gestionale n. 1: «Trasferimenti per l'installazione da parte dei
comuni dei sistemi di videosorveglianza», iscritto nell'unita' di
voto parlamentare 3.3 «Pianificazione e coordinamento forze di
polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
3. I «progetti» ammessi a «finanziamento» sono comunicati alla
Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvede a darne
formale comunicazione agli enti interessati.