Art. 9
Adempimenti successivi, verifiche, controlli
e perdita del «finanziamento»
1. I «progetti» ammessi a «finanziamento» devono essere resi
esecutivi entro centoventi giorni dalla data di formale
comunicazione, di cui all'art. 8, comma 3. E' fatta salva l'eventuale
proroga concessa dalla Prefettura-UTG competente, a seguito di
motivata e documentata richiesta da parte dell'ente beneficiario. La
determinazione a contrarre, di cui all'art. 17 del «nuovo codice dei
contratti pubblici», deve essere assunta nei successivi trenta giorni
e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di
evidenza pubblica, pena la decadenza dal «finanziamento».
2. Per i «progetti» esecutivi ritenuti ammissibili e risultati
finanziabili, la determinazione a contrarre, di cui all'art. 17 del
«nuovo codice dei contratti pubblici», dovra' essere assunta
entro trenta giorni dalla data di formale comunicazione di cui
all'art. 8, comma 3, e conseguentemente sono tempestivamente avviate
le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal
«finanziamento».
3. A seguito della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione
dell'appalto, previa presentazione da parte del beneficiario di una
fideiussione bancaria o di una polizza fideiussoria assicurativa a
garanzia delle somme concesse dal Ministero dell'interno, intestata
alla Prefettura-UTG, competente per territorio, sara' erogato il
«finanziamento» con le seguenti modalita':
il 20% ad avvenuta approvazione del contratto di appalto;
il 40% ad avvenuta consegna dei lavori, ovvero all'avvio
dell'esecuzione;
il 30% alla presentazione dello stato finale dei lavori, ovvero
delle forniture;
il 10% ad avvenuto collaudo dei lavori, ovvero della verifica di
conformita'.
4. Le somme di cui al comma 3 sono accreditate all'ente interessato
dalla Prefettura-UTG competente per territorio e devono essere
rendicontate nel rispetto delle norme in materia di contabilita'
dello Stato.
5. Il cronoprogramma esecutivo dell'intervento deve essere
trasmesso alla Prefettura-UTG territorialmente competente, unitamente
alla determinazione a contrarre, di cui al comma 2, al fine di
consentire la valutazione del rispetto delle tempistiche di
esecuzione degli interventi. Il mancato rispetto dei tempi previsti
per l'esecuzione degli interventi, in mancanza di idonea e comprovata
motivazione comporta la revoca del «finanziamento», con la
conseguente restituzione delle somme erogate.
6. La revoca del «finanziamento» e la restituzione delle somme
erogate conseguono, altresi', alla mancata osservanza della
legislazione nazionale e regionale vigente ed in particolare del
«nuovo Codice dei contratti pubblici» e del «decreto del Presidente
della Repubblica n. 207 del 2010», per le parti ancora applicabili.
7. L'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva
effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento, ovvero
l'approvazione del collaudo degli stessi interventi, deve essere
trasmesso entro novanta giorni dall'ultimazione, pena la revoca del
«finanziamento» e la restituzione delle somme concesse.
8. L'atto amministrativo di attribuzione delle risorse deve
indicare, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'art. 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice unico di progetto (CUP)
identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.