Art. 5 
 
  Il dirigente dell'Ufficio IX della  Direzione  I  del  Dipartimento
dell'economia, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del
dirigente dell'Ufficio VIII della medesima direzione, con funzioni di
controllore capo, prelevera', dal conto corrente di  cui  all'art.  4
del presente decreto, un importo pari al valore nominale delle monete
contenute nei trittici venduti da versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato con imputazione al Capo  X  -  Capitolo  5010.  La  somma
residua  sara'  versata,  dal  suddetto  dirigente,  all'entrata  del
bilancio dello Stato, Capo X - Capitolo 2382. 
  Il  presente  decreto  sara'   trasmesso   per   la   comunicazione
all'Ufficio centrale del bilancio.