Art. 4
1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, i
punti 6 a), 6 a)-I, 6 b), 6 b)-I, 6 b)-II e 6 c) sono sostituiti dai
seguenti:
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|«6 a) |Piombo come elemento di lega|Scade l'11 dicembre 2026.|
| |nell'acciaio destinato alla | |
| |lavorazione meccanica e | |
| |nell'acciaio zincato | |
| |contenente fino allo 0,35 % | |
| |di piombo in peso | |
+------------+----------------------------+-------------------------+
|6 a)-I |Piombo come elemento di lega|Scade il 30 giugno 2027 |
| |nell'acciaio destinato alla |per tutte le categorie. |
| |lavorazione meccanica | |
| |contenente fino allo 0,35 % | |
| |di piombo in peso (*) | |
+------------+----------------------------+-------------------------+
|6 a)-II |Piombo come elemento di lega|Scade il 30 giugno 2027 |
| |nei componenti di acciaio |per tutte le categorie. |
| |zincato per immersione a | |
| |caldo per lotti contenente | |
| |fino allo 0,2 % di piombo in| |
| |peso (*) | |
+------------+----------------------------+-------------------------+
|6 b) |Piombo come elemento di lega|Scade l'11 giugno 2027. |
| |nell'alluminio contenente | |
| |fino allo 0,4 % di piombo in| |
| |peso | |
+------------+----------------------------+-------------------------+
|6 b)-I |Piombo come elemento di lega|Scade l'11 dicembre 2026 |
| |nell'alluminio contenente |per le categorie da 1 a 7|
| |fino allo 0,4 % di piombo in|e per la categoria 10. |
| |peso, a condizione che |Scade il 30 giugno 2027 |
| |derivi dal riciclaggio di |per la categoria 9, |
| |rottami di alluminio |limitatamente agli |
| |contenenti piombo (*) |strumenti di monitoraggio|
| | |e di controllo |
| | |industriali, e per la |
| | |categoria 11. |
+------------+----------------------------+-------------------------+
|6 b)-II |Piombo come elemento di lega|Scade l'11 giugno 2027 |
| |nell'alluminio destinato |per le categorie da 1 a 7|
| |alla lavorazione meccanica |e per la categoria 10. |
| |contenente fino allo 0,4 % |Scade il 30 giugno 2027 |
| |di piombo in peso (*) |per la categoria 9, |
| | |limitatamente agli |
| | |strumenti di monitoraggio|
| | |e di controllo |
| | |industriali, e per la |
| | |categoria 11*. |
+------------+----------------------------+-------------------------+
|6 b)-III |Piombo come elemento di lega|Scade il 30 giugno 2027 |
| |nelle leghe di alluminio per|per le categorie da 1 a |
| |colata contenenti fino allo |8, per la categoria 9 |
| |0,3 % di piombo in peso, a |esclusi gli strumenti di |
| |condizione che derivi dal |monitoraggio e di |
| |riciclaggio di rottami di |controllo industriali e |
| |alluminio contenenti piombo |per la categoria 10. |
| |(*) | |
+------------+----------------------------+-------------------------+
|6 c) |Leghe di rame contenenti |Scade il 30 giugno 2027. |
| |fino al 4 % di piombo in | |
| |peso (*) | |
+------------+----------------------------+-------------------------+
(*) L'esenzione non si applica alle AEE destinate al pubblico se
queste ultime o loro parti accessibili possono essere messe in bocca
dai bambini in condizioni d'uso normali o prevedibili. Si applica
tuttavia nei casi in cui e' possibile dimostrare quanto segue:
che il tasso di cessione del piombo da una siffatta AEE o da una
sua parte accessibile (rivestita o no) non supera 0,05 μg/cm² all'ora
(equivalente a 0,05 μg/g/h) e,
per gli articoli rivestiti, che il rivestimento e' sufficiente a
garantire che detto tasso di cessione non e' superato per un periodo
di almeno due anni in condizioni d'uso dell'AEE normali o
ragionevolmente prevedibili.
Ai fini della presente nota si ritiene che un'AEE o una parte
accessibile di un'AEE possano essere messe in bocca dai bambini se
hanno una dimensione inferiore ai 5 cm o se presentano una parte
staccabile o sporgente di tale dimensione.».
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonche' comunicato alla Commissione europea.
Roma, 7 maggio 2026
Il Ministro: Pichetto Fratin
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, n. 1769