Art. 4 
 
  1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27,  i
punti 6 a), 6 a)-I, 6 b), 6 b)-I, 6 b)-II e 6 c) sono sostituiti  dai
seguenti: 
    
=====================================================================
|«6 a)       |Piombo come elemento di lega|Scade l'11 dicembre 2026.|
|            |nell'acciaio destinato alla |                         |
|            |lavorazione meccanica e     |                         |
|            |nell'acciaio zincato        |                         |
|            |contenente fino allo 0,35 % |                         |
|            |di piombo in peso           |                         |
+------------+----------------------------+-------------------------+
|6 a)-I      |Piombo come elemento di lega|Scade il 30 giugno 2027  |
|            |nell'acciaio destinato alla |per tutte le categorie.  |
|            |lavorazione meccanica       |                         |
|            |contenente fino allo 0,35 % |                         |
|            |di piombo in peso (*)       |                         |
+------------+----------------------------+-------------------------+
|6 a)-II     |Piombo come elemento di lega|Scade il 30 giugno 2027  |
|            |nei componenti di acciaio   |per tutte le categorie.  |
|            |zincato per immersione a    |                         |
|            |caldo per lotti contenente  |                         |
|            |fino allo 0,2 % di piombo in|                         |
|            |peso (*)                    |                         |
+------------+----------------------------+-------------------------+
|6 b)        |Piombo come elemento di lega|Scade l'11 giugno 2027.  |
|            |nell'alluminio contenente   |                         |
|            |fino allo 0,4 % di piombo in|                         |
|            |peso                        |                         |
+------------+----------------------------+-------------------------+
|6 b)-I      |Piombo come elemento di lega|Scade l'11 dicembre 2026 |
|            |nell'alluminio contenente   |per le categorie da 1 a 7|
|            |fino allo 0,4 % di piombo in|e per la categoria 10.   |
|            |peso, a condizione che      |Scade il 30 giugno 2027  |
|            |derivi dal riciclaggio di   |per la categoria 9,      |
|            |rottami di alluminio        |limitatamente agli       |
|            |contenenti piombo (*)       |strumenti di monitoraggio|
|            |                            |e di controllo           |
|            |                            |industriali, e per la    |
|            |                            |categoria 11.            |
+------------+----------------------------+-------------------------+
|6 b)-II     |Piombo come elemento di lega|Scade l'11 giugno 2027   |
|            |nell'alluminio destinato    |per le categorie da 1 a 7|
|            |alla lavorazione meccanica  |e per la categoria 10.   |
|            |contenente fino allo 0,4 %  |Scade il 30 giugno 2027  |
|            |di piombo in peso (*)       |per la categoria 9,      |
|            |                            |limitatamente agli       |
|            |                            |strumenti di monitoraggio|
|            |                            |e di controllo           |
|            |                            |industriali, e per la    |
|            |                            |categoria 11*.           |
+------------+----------------------------+-------------------------+
|6 b)-III    |Piombo come elemento di lega|Scade il 30 giugno 2027  |
|            |nelle leghe di alluminio per|per le categorie da 1 a  |
|            |colata contenenti fino allo |8, per la categoria 9    |
|            |0,3 % di piombo in peso, a  |esclusi gli strumenti di |
|            |condizione che derivi dal   |monitoraggio e di        |
|            |riciclaggio di rottami di   |controllo industriali e  |
|            |alluminio contenenti piombo |per la categoria 10.     |
|            |(*)                         |                         |
+------------+----------------------------+-------------------------+
|6 c)        |Leghe di rame contenenti    |Scade il 30 giugno 2027. |
|            |fino al 4 % di piombo in    |                         |
|            |peso (*)                    |                         |
+------------+----------------------------+-------------------------+

    
  (*) L'esenzione non si applica alle AEE destinate  al  pubblico  se
queste ultime o loro parti accessibili possono essere messe in  bocca
dai bambini in condizioni d'uso normali  o  prevedibili.  Si  applica
tuttavia nei casi in cui e' possibile dimostrare quanto segue: 
    che il tasso di cessione del piombo da una siffatta AEE o da  una
sua parte accessibile (rivestita o no) non supera 0,05 μg/cm² all'ora
(equivalente a 0,05 μg/g/h) e, 
    per gli articoli rivestiti, che il rivestimento e' sufficiente  a
garantire che detto tasso di cessione non e' superato per un  periodo
di  almeno  due  anni  in  condizioni  d'uso   dell'AEE   normali   o
ragionevolmente prevedibili. 
  Ai fini della presente nota si  ritiene  che  un'AEE  o  una  parte
accessibile di un'AEE possano essere messe in bocca  dai  bambini  se
hanno una dimensione inferiore ai 5 cm  o  se  presentano  una  parte
staccabile o sporgente di tale dimensione.». 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana,
nonche' comunicato alla Commissione europea. 
    Roma, 7 maggio 2026 
 
                                         Il Ministro: Pichetto Fratin 

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2026 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, n. 1769