Art. 3 
 
                 Comandante per il traffico costiero 
 
  1. Il comandante per il traffico costiero assume il comando di navi
adibite al trasporto di merci e/o passeggeri o di rimorchiatori,  non
superiori a 500 GT, in navigazione tra porti  dello  Stato  ed  entro
venti miglia dalla costa. 
  2. Per conseguire il titolo  professionale  di  comandante  per  il
traffico costiero occorrono i seguenti requisiti: 
    a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare  di  prima
categoria; 
    b) avere la qualifica di allievo ufficiale di coperta; 
    c) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 238, n. 1)  e
4), del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione; 
    d) avere effettuato dodici mesi di  navigazione  in  servizio  di
guardia  in  coperta  su  navi  adibite  alla  navigazione  marittima
risultanti dal training record book; 
    e) essere in possesso degli attestati di addestramento, in  corso
di  validita',   dell'addestramento   di   base   (Basic   Training),
antincendio avanzato,  Radar  osservatore  normale,  Radar  ARPA  ove
previsto, Leadership e Teamwork conseguiti presso  istituti,  enti  o
societa' autorizzati ed essere in possesso del certificato  di  Primo
soccorso  sanitario  (First  Aid)  rilasciato  o   riconosciuto   dal
Ministero della salute; 
    f) avere sostenuto con esito favorevole, al termine  del  periodo
di navigazione prescritto e dell'addestramento  obbligatorio  di  cui
alla lettera e) del presente articolo, un esame teorico-pratico volto
all'accertamento   delle   competenze    tecnico-professionali,    da
sostenersi presso le autorita' marittime, secondo le modalita'  e  il
programma  stabiliti  con  apposito  decreto  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  3. Il comandante per il  traffico  costiero,  qualora  destinato  a
imbarcare su mezzi adibiti al trasporto passeggeri,  deve  essere  in
possesso dell'attestato del corso istruzione e addestramento  per  il
personale in servizio su navi passeggeri, in corso di validita'. 
  4. Il comandante per il traffico costiero qualora  svolga  funzioni
connesse ai servizi radio di bordo, deve  essere  in  possesso  della
pertinente  certificazione  di  operatore  radio  (GMDSS)  o  analoga
certificazione  in  base  alla  stazione  radio  presente   a   bordo
rilasciata o riconosciuta dal Ministero delle imprese e del  made  in
Italy. 
  5. Il comandante per il  traffico  costiero,  qualora  destinato  a
imbarcare su  unita'  equipaggiata  con  sistema  di  informazione  e
visualizzazione della  carta  elettronica  (ECDIS),  deve  essere  in
possesso del relativo addestramento, in corso di validita'. 
  6. Il comandante per il  traffico  costiero,  qualora  destinato  a
imbarcare su unita' dotate di mezzi di salvataggio per  i  quali  sia
prescritta la presenza di personale in possesso dell'abilitazione  di
«Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio diversi dai battelli  di
emergenza  veloci»  (MAMS)  deve  essere  in  possesso  del  relativo
certificato di addestramento, in corso di validita'; 
  7. Il comandante per il traffico costiero che sia in possesso anche
di   un   titolo   professionale   di   macchina   puo'    esercitare
contemporaneamente entrambe le mansioni  a  bordo  nei  limiti  delle
abilitazioni relative ai due titoli, a condizione che le sistemazioni
di bordo siano idonee e che i  requisiti  tecnici  delle  navi  siano
stati verificati, tramite apposita dichiarazione rilasciata dall'ente
tecnico competente.