Art. 3
Comandante per il traffico costiero
1. Il comandante per il traffico costiero assume il comando di navi
adibite al trasporto di merci e/o passeggeri o di rimorchiatori, non
superiori a 500 GT, in navigazione tra porti dello Stato ed entro
venti miglia dalla costa.
2. Per conseguire il titolo professionale di comandante per il
traffico costiero occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima
categoria;
b) avere la qualifica di allievo ufficiale di coperta;
c) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 238, n. 1) e
4), del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
d) avere effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di
guardia in coperta su navi adibite alla navigazione marittima
risultanti dal training record book;
e) essere in possesso degli attestati di addestramento, in corso
di validita', dell'addestramento di base (Basic Training),
antincendio avanzato, Radar osservatore normale, Radar ARPA ove
previsto, Leadership e Teamwork conseguiti presso istituti, enti o
societa' autorizzati ed essere in possesso del certificato di Primo
soccorso sanitario (First Aid) rilasciato o riconosciuto dal
Ministero della salute;
f) avere sostenuto con esito favorevole, al termine del periodo
di navigazione prescritto e dell'addestramento obbligatorio di cui
alla lettera e) del presente articolo, un esame teorico-pratico volto
all'accertamento delle competenze tecnico-professionali, da
sostenersi presso le autorita' marittime, secondo le modalita' e il
programma stabiliti con apposito decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Il comandante per il traffico costiero, qualora destinato a
imbarcare su mezzi adibiti al trasporto passeggeri, deve essere in
possesso dell'attestato del corso istruzione e addestramento per il
personale in servizio su navi passeggeri, in corso di validita'.
4. Il comandante per il traffico costiero qualora svolga funzioni
connesse ai servizi radio di bordo, deve essere in possesso della
pertinente certificazione di operatore radio (GMDSS) o analoga
certificazione in base alla stazione radio presente a bordo
rilasciata o riconosciuta dal Ministero delle imprese e del made in
Italy.
5. Il comandante per il traffico costiero, qualora destinato a
imbarcare su unita' equipaggiata con sistema di informazione e
visualizzazione della carta elettronica (ECDIS), deve essere in
possesso del relativo addestramento, in corso di validita'.
6. Il comandante per il traffico costiero, qualora destinato a
imbarcare su unita' dotate di mezzi di salvataggio per i quali sia
prescritta la presenza di personale in possesso dell'abilitazione di
«Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio diversi dai battelli di
emergenza veloci» (MAMS) deve essere in possesso del relativo
certificato di addestramento, in corso di validita';
7. Il comandante per il traffico costiero che sia in possesso anche
di un titolo professionale di macchina puo' esercitare
contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo nei limiti delle
abilitazioni relative ai due titoli, a condizione che le sistemazioni
di bordo siano idonee e che i requisiti tecnici delle navi siano
stati verificati, tramite apposita dichiarazione rilasciata dall'ente
tecnico competente.