Art. 4 
 
                           Capo motorista 
 
  1. Il capo motorista  assume  la  direzione  di  macchina  di  navi
adibite al trasporto di merci e/o passeggeri, o di rimorchiatori, non
superiori a 500 GT, tra porti dello Stato ed entro venti miglia dalla
costa. 
  2. Per conseguire il titolo di capo motorista occorrono i  seguenti
requisiti: 
    a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare  di  prima
categoria; 
    b) avere la qualifica di allievo ufficiale di macchina; 
    c) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 238, n. 1)  e
n. 4), del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione; 
    d) avere effettuato ventiquattro mesi di navigazione in  servizio
di macchina su navi adibite alla  navigazione  marittima,  risultanti
dal libretto di navigazione; 
    e) essere in possesso degli attestati di addestramento, in  corso
di  validita',  dell'addestramento  di  base   (Basic   Training)   e
antincendio  avanzato,  Leadership  e  Teamwork   conseguiti   presso
istituti, enti o societa'  autorizzati  ed  essere  in  possesso  del
certificato di Primo soccorso  sanitario  (First  Aid)  rilasciato  o
riconosciuto dal Ministero della salute; 
    f) avere sostenuto con esito favorevole, al termine  del  periodo
di navigazione prescritto e dell'addestramento  obbligatorio  di  cui
alla lettera e) del presente articolo, un esame teorico-pratico volto
all'accertamento   delle   competenze    tecnico-professionali,    da
sostenersi presso le autorita' marittime, secondo le modalita'  e  il
programma  stabiliti  con  apposito  decreto  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  3. Il capo motorista qualora destinato a imbarcare su mezzi adibiti
al trasporto passeggeri deve essere in  possesso  dell'attestato  del
corso istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi
passeggeri, in corso di validita'. 
  4. Il capo motorista qualora destinato a imbarcare su unita' dotate
di mezzi di salvataggio per i quali sia  prescritta  la  presenza  di
personale in possesso dell'abilitazione di  «Marittimo  abilitato  ai
mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci» (MAMS)
deve essere in possesso del relativo certificato di addestramento, in
corso di validita'.