IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, comma 1175;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56;
Visto in particolare l'art. 29 del citato decreto-legge n. 19 del
2024, rubricato «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto
del lavoro irregolare» che al comma 1, lettera a), ha modificato il
summenzionato art. 1, comma 1175 della legge n. 296 del 2006, che
cosi' dispone «A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e
contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei
datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva,
all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le
violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonche' di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ...omissis...»;
Considerato che le violazioni in materia di lavoro e legislazione
sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle
condizioni di lavoro nonche' di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, in presenza delle quali non e' possibile accedere ai benefici
normativi e contributivi, devono essere individuate con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del
novellato art. 1, comma 1175 e del comma 1176 della legge n. 296 del
2006;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, come modificato dall'art. 29, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazione,
dalla legge 23 aprile 2024, n. 56, sono individuate nell'allegato A,
parte integrante del presente decreto, le violazioni in materia di
lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia
di tutela delle condizioni di lavoro nonche' di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, che costituiscono cause ostative al godimento
dei benefici normativi e contributivi.
2. Le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono
quelle accertate con provvedimenti definitivi quali le sentenze
passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 18
della legge 24 novembre 1981, n. 698, divenute definitive.
3. Le cause ostative di cui al comma 1 non sussistono qualora il
procedimento penale si sia estinto a seguito di prescrizione
obbligatoria, ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell'art. 15 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ovvero di oblazione ai sensi
degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana nonche' ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18
giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it nella
sezione «Trasparenza/Pubblicita' legale».
Roma, 22 giugno 2026
Il Ministro: Calderone