IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)» e, in particolare, l'art. 1, comma 1175; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo  2024,  n.  19,  recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
aprile 2024, n. 56; 
  Visto in particolare l'art. 29 del citato decreto-legge n.  19  del
2024, rubricato «Disposizioni in materia di prevenzione  e  contrasto
del lavoro irregolare» che al comma 1, lettera a), ha  modificato  il
summenzionato art. 1, comma 1175 della legge n.  296  del  2006,  che
cosi' dispone «A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e
contributivi  previsti  dalla  normativa  in  materia  di  lavoro   e
legislazione sociale sono  subordinati  al  possesso,  da  parte  dei
datori di lavoro, del documento unico  di  regolarita'  contributiva,
all'assenza di violazioni nelle predette  materie,  ivi  comprese  le
violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonche' di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con  decreto  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ...omissis...»; 
  Considerato che le violazioni in materia di lavoro  e  legislazione
sociale, ivi comprese  le  violazioni  in  materia  di  tutela  delle
condizioni di lavoro nonche' di salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, in presenza delle quali non e' possibile accedere ai benefici
normativi e contributivi, devono essere individuate con  decreto  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  ai  sensi  del
novellato art. 1, comma 1175 e del comma 1176 della legge n. 296  del
2006; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, commi 1175 e 1176 della legge 27  dicembre
2006, n. 296, come modificato dall'art. 29, comma 1, lettera  a)  del
decreto-legge 2 marzo 2024, n.  19,  convertito,  con  modificazione,
dalla legge 23 aprile 2024, n. 56, sono individuate nell'allegato  A,
parte integrante del presente decreto, le violazioni  in  materia  di
lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in  materia
di tutela delle condizioni di lavoro nonche' di  salute  e  sicurezza
nei luoghi di lavoro, che costituiscono cause ostative  al  godimento
dei benefici normativi e contributivi. 
  2. Le violazioni di cui al  comma  1  del  presente  articolo  sono
quelle accertate  con  provvedimenti  definitivi  quali  le  sentenze
passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di  cui  all'art.  18
della legge 24 novembre 1981, n. 698, divenute definitive. 
  3. Le cause ostative di cui al comma 1 non  sussistono  qualora  il
procedimento  penale  si  sia  estinto  a  seguito  di   prescrizione
obbligatoria, ai sensi degli  articoli  20  e  seguenti  del  decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758,  e  dell'art.  15  del  decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124,  ovvero  di  oblazione  ai  sensi
degli articoli 162 e 162-bis del codice penale. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana nonche' ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge  18
giugno 2009, n. 69, sul sito internet  del  Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  all'indirizzo:   www.lavoro.gov.it   nella
sezione «Trasparenza/Pubblicita' legale». 
    Roma, 22 giugno 2026 
 
                                               Il Ministro: Calderone