Art. 10 
 
                  Ulteriori misure di biosicurezza 
          e di controllo nelle zone soggette a restrizione 
 
  1. Negli stabilimenti di suini siti in zona soggetta a restrizione,
devono essere attuate ulteriori misure obbligatorie  di  biosicurezza
finalizzate a ridurre il rischio di  introduzione  e  diffusione  del
virus PSA. 
  2. Nelle zone soggette a restrizione II e III, e' vietato l'accesso
all'area  pulita  degli  stabilimenti  di  suini  a   personale   non
strettamente necessario per  la  gestione  degli  animali  e  per  le
attivita' di verifica da parte dell'ACL. 
  3. Nelle zone soggette  a  restrizione  I,  II  e  III  e'  vietato
l'ingresso  nella  zona  pulita  di  mezzi  agricoli  utilizzati  per
attivita' non direttamente collegate alla gestione  dell'allevamento.
Qualora un mezzo debba necessariamente accedere all'area pulita, cio'
e' consentito solo nel  rispetto  delle  condizioni  di  biosicurezza
previste dalla normativa vigente e previa  informazione  all'ACL.  Le
attivita' non direttamente connesse  alla  gestione  dell'allevamento
che comportino ingressi ripetuti o prolungati nel  tempo  nella  zona
pulita devono essere autorizzate dalla ACL previa  valutazione  delle
misure di biosicurezza specifiche volte  ad  evitare  il  rischio  di
introduzione del virus. 
  4. Il personale che opera in stabilimenti di  suini  ubicati  nelle
zone soggette a restrizione II e III deve rispettare  un  periodo  di
inattivita'  minimo  di  quarantotto  ore   prima   di   recarsi   in
stabilimenti di suini localizzati al di fuori delle medesime zone. 
  5. In tutte le zone soggette a restrizione deve essere garantita la
separazione funzionale e gestionale, anche con riferimento a  persone
e mezzi, tra stabilimenti di suini da  riproduzione  e  da  ingrasso,
anche  qualora  appartengano   alla   medesima   filiera.   In   tali
stabilimenti deve essere  assicurato  l'impiego  esclusivo  di  mezzi
dedicati alla specifica zona soggetta a restrizione. 
  6. In  caso  di  focolaio  di  PSA  in  stabilimenti  di  suini  e'
immediatamente sospesa la movimentazione di partite di suini da  zone
soggette a restrizione II e III della regione in cui si  verifica  il
focolaio, ferme restando le misure  gia'  previste  per  le  zone  di
protezione  e   sorveglianza.   Una   volta   effettuata   l'indagine
epidemiologica, con dispositivi del Ministero  della  salute  saranno
disciplinate le deroghe  al  divieto  di  movimentazione  di  cui  al
presente comma. 
  7. Negli stabilimenti semi bradi che ricadono nel raggio di massimo
di 3 km dal luogo  di  ritrovamento  di  una  carcassa  di  cinghiale
positiva  alla  PSA,  l'ACL,  in  accordo  con  l'Autorita'  compente
regionale,   sentito   l'OEVR,   in   funzione    della    situazione
epidemiologica, della valutazione del rischio,  delle  condizioni  di
biosicurezza dell'allevamento, della fase del ciclo produttivo  e  di
ogni altro elemento utile alla valutazione, dispone  la  stabulazione
dei suini presenti.  Qualora  la  stabulazione  non  fosse  possibile
l'ACL, in accordo  con  l'ACR,  dispone  lo  svuotamento  programmato
attraverso la macellazione o l'abbattimento preventivo ai  sensi  del
regolamento (UE) 2020/687 oppure lo spostamento degli animali in zona
di  restrizione  1  o  indenne  rispettando  i   requisiti   per   la
movimentazione di cui al regolamento n. 594/2023. 
  8. Negli stabilimenti commerciali che detengono  fino  a  cinquanta
capi che ricadono nel  raggio  di  massimo  di  3  km  dal  luogo  di
ritrovamento di una carcassa di cinghiale positiva alla  PSA,  l'ACL,
in accordo con l'Autorita' compente  regionale,  sentito  l'OEVR,  in
funzione  della  situazione  epidemiologica,  della  valutazione  del
rischio, delle condizioni  di  biosicurezza  dell'allevamento,  della
fase del ciclo  produttivo  e  di  ogni  altro  elemento  utile  alla
valutazione,  dispone  lo  svuotamento  programmato   attraverso   la
macellazione o l'abbattimento preventivo  ai  sensi  del  regolamento
(UE) 2020/687. 
  9. Fatti salvi gli  allevamenti  suini  siti  in  zona  soggetta  a
restrizione che alla data dell'emanazione  della  presente  ordinanza
risultano  attivi  con  capi  e  per   i   quali   il   proseguimento
dell'attivita'  e'  consentito  nel   rispetto   dei   requisiti   di
biosicurezza rafforzata previsti dal regolamento di  esecuzione  (UE)
2023/594 e dall'art. 9, comma 1, e' vietato  il  ripopolamento  degli
allevamenti suini siti in zona soggetta a restrizione  che  risultano
vuoti alla data di emanazione della presente ordinanza. 
  10. Le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano  possono
derogare al divieto del  comma  precedente,  consentendo  la  ripresa
dell'attivita' degli stabilimenti attraverso il rilascio di specifica
deroga alle movimentazioni e verificando il  rispetto  dei  requisiti
previsti dall'art. 9 e dal presente articolo. 
  11. Il ripopolamento degli allevamenti sede di focolaio  di  PSA  o
oggetto di abbattimento preventivo potra' avvenire  nel  rispetto  di
specifiche disposizioni del Commissario straordinario. 
  12. L'ACL, in presenza di  suini  detenuti  per  finalita'  diverse
dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto
dal dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022,
garantendo che siano rispettate la numerosita' massima  consentita  e
adeguate condizioni di biosicurezza. In  caso  di  riscontro  di  non
conformita' e mancata risoluzione delle stesse  verificata  entro  un
tempo massimo di quindici giorni, l'ACL procedera' alla contestazione
dell'illecito ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo
n. 136/2022 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  13. L'ACL coordina l'affissione di apposita segnaletica  di  avviso
di accesso nelle zone soggette  a  restrizione.  I  segnali,  forniti
dall'ACL, devono essere posti dai comuni interessati su  ogni  strada
di ingresso alle zone  soggette  a  restrizione  e  all'ingresso  dei
centri abitati, paesi e citta'. I segnali devono essere di dimensioni
e colori idonei, costruiti o rivestiti con materiale resistente  alle
intemperie e devono riportare almeno le informazioni principali sulla
malattia, i divieti e i comportamenti corretti da adottare. 
  14. Nelle zone  soggette  a  restrizione  II  e  III  le  attivita'
all'aperto svolte nelle aree agricole e naturali, le attivita'  umane
ludico-ricreative  e  sportive  individuate  nell'allegato  2   della
presente ordinanza, con numero  superiore  a  venti  persone,  devono
ricevere preventivo parere favorevole  espresso  dalla  ACL  volto  a
verificare     l'idoneita'     alle     norme     di     biosicurezza
dell'evento/manifestazione, informando le autorita' comunali. Qualora
la verifica di conformita' rispetto alle norme  di  biosicurezza  dia
esito negativo, la ACL prescrive le integrazioni ritenute necessarie.
Qualora una organizzazione abbia ricevuto parere  favorevole  per  lo
svolgimento di un evento/manifestazione, in caso di ripetizione delle
stesse,  ne  da'  comunicazione  all'ACL,  ricorrendo   allo   stesso
protocollo  operativo  in  materia  di   biosicurezza.   L'ACL   puo'
effettuare controlli volti alla verifica dell'effettiva  applicazione
delle  misure  di  biosicurezza.  Durante  lo  svolgimento  di   tali
manifestazioni qualsiasi rinvenimento di carcasse di  cinghiale  deve
essere immediatamente comunicato all'ACL. 
  15. L'utilizzo di fieno  e  paglia  prodotti  in  zone  soggette  a
restrizione  I,  II  e  III  e'  consentito,  a  condizione  che  sia
assicurata la tracciabilita'  degli  stessi,  al  fine  di  escludere
qualsiasi  contatto  con  suini.  Tali  materiali   potranno   essere
destinati,   mediante   inoltro   con   procedura   canalizzata    su
autorizzazione del  servizio  veterinario  ufficiale  competente  sul
luogo di partenza e destinazione, ad  aziende  che  allevano  animali
diversi da suini e cinghiali e nelle quali non siano presenti  suini.
Un eventuale utilizzo in aziende  suinicole  puo'  essere  consentito
previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno
e di novanta  giorni  per  la  paglia  in  siti  dove  sia  garantita
l'assenza di contatto con suini o l'applicazione  di  trattamento  in
grado di garantire l'inattivazione del virus eventualmente presente. 
  16. Il pascolo vagante di greggi da e  verso  le  zone  soggette  a
restrizione II e III e' consentito solo  previa  specifica  richiesta
dell'operatore alle ACL  competenti  sui  comuni  di  partenza  e  di
destino. La movimentazione  puo'  essere  autorizzata  solo  dopo  il
parere favorevole di entrambe le ACL a seguito di  valutazione  della
situazione epidemiologica del  pascolo  di  destino  e  richiesta  di
applicazione di specifiche misure di riduzione del rischio in accordo
all'allegato 2 della presente ordinanza. 
  17. Qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui  suini
non destinati alla produzione di alimenti, il detentore dovra'  darne
comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con
l'ACL la necessita' di effettuare, prima del trattamento, il prelievo
di sangue per escludere la presenza del virus PSA. 
  18. E' vietata  la  movimentazione  di  suini  detenuti,  di  carni
fresche e di  prodotti,  sottoprodotti  e  materiale  germinale  come
definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594; i movimenti  di
partite di suini, carni fresche e prodotti  a  base  di  carne  suina
all'interno e al di fuori dei territori di cui al  presente  articolo
sono consentiti in deroga ai sensi di quanto  previsto  dal  medesimo
regolamento. 
  19.  L'ACL  garantisce  il  rafforzamento  della  vigilanza   sulle
movimentazioni dei suini anche attraverso la gestione delle stesse in
presenza del blocco condizionato in BDN dei documenti  di  accompagno
(DDA - Ex mod. 4) per gli stabilimenti siti in province con territori
posti in zone soggette a restrizione. 
  20. Sono in capo  all'ACL,  in  quanto  riferiti  ad  attivita'  di
sanita' pubblica veterinaria, i costi sostenuti per: 
    il campionamento, lo stoccaggio  e  le  procedure  amministrative
necessarie alla gestione  delle  carcasse  di  cinghiale  o  di  capi
moribondi abbattuti nelle zone soggette a restrizione; 
    la gestione dei sottoprodotti di origine animale derivanti  anche
dai cinghiali abbattuti nell'ambito delle azioni previste nelle  zone
soggette a restrizione; 
    le azioni di ricerca delle carcasse di  cinghiale,  di  controllo
faunistico (abbattimenti) se  attuate  tramite  ditte  specializzate,
previste nelle zone soggette a restrizione. 
  21. Le regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano  in  cui
insistono le zone soggette  a  restrizione  possono  individuare  nei
territori di  propria  competenza  non  interessati  dalla  malattia,
ulteriori zone a rischio nelle quali disporre le misure previste  per
le zone soggette a restrizione. Ulteriori  eventuali  misure  possono
essere adottate previo coordinamento nell'ambito dell'Unita' centrale
di crisi, al fine di garantirne un'uniforme e immediata adozione. 
  22. Nel caso in cui vengano rinvenuti maiali  o  suini  ibridi  non
identificati per i quali sia impossibile  risalire  al  proprietario,
oppure suidi  detenuti  illegalmente,  l'ACL  dispone  il  sequestro,
l'abbattimento e la distruzione degli animali  dopo  aver  effettuato
gli accertamenti sanitari eventualmente ritenuti necessari.