Art. 10
Ulteriori misure di biosicurezza
e di controllo nelle zone soggette a restrizione
1. Negli stabilimenti di suini siti in zona soggetta a restrizione,
devono essere attuate ulteriori misure obbligatorie di biosicurezza
finalizzate a ridurre il rischio di introduzione e diffusione del
virus PSA.
2. Nelle zone soggette a restrizione II e III, e' vietato l'accesso
all'area pulita degli stabilimenti di suini a personale non
strettamente necessario per la gestione degli animali e per le
attivita' di verifica da parte dell'ACL.
3. Nelle zone soggette a restrizione I, II e III e' vietato
l'ingresso nella zona pulita di mezzi agricoli utilizzati per
attivita' non direttamente collegate alla gestione dell'allevamento.
Qualora un mezzo debba necessariamente accedere all'area pulita, cio'
e' consentito solo nel rispetto delle condizioni di biosicurezza
previste dalla normativa vigente e previa informazione all'ACL. Le
attivita' non direttamente connesse alla gestione dell'allevamento
che comportino ingressi ripetuti o prolungati nel tempo nella zona
pulita devono essere autorizzate dalla ACL previa valutazione delle
misure di biosicurezza specifiche volte ad evitare il rischio di
introduzione del virus.
4. Il personale che opera in stabilimenti di suini ubicati nelle
zone soggette a restrizione II e III deve rispettare un periodo di
inattivita' minimo di quarantotto ore prima di recarsi in
stabilimenti di suini localizzati al di fuori delle medesime zone.
5. In tutte le zone soggette a restrizione deve essere garantita la
separazione funzionale e gestionale, anche con riferimento a persone
e mezzi, tra stabilimenti di suini da riproduzione e da ingrasso,
anche qualora appartengano alla medesima filiera. In tali
stabilimenti deve essere assicurato l'impiego esclusivo di mezzi
dedicati alla specifica zona soggetta a restrizione.
6. In caso di focolaio di PSA in stabilimenti di suini e'
immediatamente sospesa la movimentazione di partite di suini da zone
soggette a restrizione II e III della regione in cui si verifica il
focolaio, ferme restando le misure gia' previste per le zone di
protezione e sorveglianza. Una volta effettuata l'indagine
epidemiologica, con dispositivi del Ministero della salute saranno
disciplinate le deroghe al divieto di movimentazione di cui al
presente comma.
7. Negli stabilimenti semi bradi che ricadono nel raggio di massimo
di 3 km dal luogo di ritrovamento di una carcassa di cinghiale
positiva alla PSA, l'ACL, in accordo con l'Autorita' compente
regionale, sentito l'OEVR, in funzione della situazione
epidemiologica, della valutazione del rischio, delle condizioni di
biosicurezza dell'allevamento, della fase del ciclo produttivo e di
ogni altro elemento utile alla valutazione, dispone la stabulazione
dei suini presenti. Qualora la stabulazione non fosse possibile
l'ACL, in accordo con l'ACR, dispone lo svuotamento programmato
attraverso la macellazione o l'abbattimento preventivo ai sensi del
regolamento (UE) 2020/687 oppure lo spostamento degli animali in zona
di restrizione 1 o indenne rispettando i requisiti per la
movimentazione di cui al regolamento n. 594/2023.
8. Negli stabilimenti commerciali che detengono fino a cinquanta
capi che ricadono nel raggio di massimo di 3 km dal luogo di
ritrovamento di una carcassa di cinghiale positiva alla PSA, l'ACL,
in accordo con l'Autorita' compente regionale, sentito l'OEVR, in
funzione della situazione epidemiologica, della valutazione del
rischio, delle condizioni di biosicurezza dell'allevamento, della
fase del ciclo produttivo e di ogni altro elemento utile alla
valutazione, dispone lo svuotamento programmato attraverso la
macellazione o l'abbattimento preventivo ai sensi del regolamento
(UE) 2020/687.
9. Fatti salvi gli allevamenti suini siti in zona soggetta a
restrizione che alla data dell'emanazione della presente ordinanza
risultano attivi con capi e per i quali il proseguimento
dell'attivita' e' consentito nel rispetto dei requisiti di
biosicurezza rafforzata previsti dal regolamento di esecuzione (UE)
2023/594 e dall'art. 9, comma 1, e' vietato il ripopolamento degli
allevamenti suini siti in zona soggetta a restrizione che risultano
vuoti alla data di emanazione della presente ordinanza.
10. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono
derogare al divieto del comma precedente, consentendo la ripresa
dell'attivita' degli stabilimenti attraverso il rilascio di specifica
deroga alle movimentazioni e verificando il rispetto dei requisiti
previsti dall'art. 9 e dal presente articolo.
11. Il ripopolamento degli allevamenti sede di focolaio di PSA o
oggetto di abbattimento preventivo potra' avvenire nel rispetto di
specifiche disposizioni del Commissario straordinario.
12. L'ACL, in presenza di suini detenuti per finalita' diverse
dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto
dal dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022,
garantendo che siano rispettate la numerosita' massima consentita e
adeguate condizioni di biosicurezza. In caso di riscontro di non
conformita' e mancata risoluzione delle stesse verificata entro un
tempo massimo di quindici giorni, l'ACL procedera' alla contestazione
dell'illecito ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto legislativo
n. 136/2022 e successive modificazioni ed integrazioni.
13. L'ACL coordina l'affissione di apposita segnaletica di avviso
di accesso nelle zone soggette a restrizione. I segnali, forniti
dall'ACL, devono essere posti dai comuni interessati su ogni strada
di ingresso alle zone soggette a restrizione e all'ingresso dei
centri abitati, paesi e citta'. I segnali devono essere di dimensioni
e colori idonei, costruiti o rivestiti con materiale resistente alle
intemperie e devono riportare almeno le informazioni principali sulla
malattia, i divieti e i comportamenti corretti da adottare.
14. Nelle zone soggette a restrizione II e III le attivita'
all'aperto svolte nelle aree agricole e naturali, le attivita' umane
ludico-ricreative e sportive individuate nell'allegato 2 della
presente ordinanza, con numero superiore a venti persone, devono
ricevere preventivo parere favorevole espresso dalla ACL volto a
verificare l'idoneita' alle norme di biosicurezza
dell'evento/manifestazione, informando le autorita' comunali. Qualora
la verifica di conformita' rispetto alle norme di biosicurezza dia
esito negativo, la ACL prescrive le integrazioni ritenute necessarie.
Qualora una organizzazione abbia ricevuto parere favorevole per lo
svolgimento di un evento/manifestazione, in caso di ripetizione delle
stesse, ne da' comunicazione all'ACL, ricorrendo allo stesso
protocollo operativo in materia di biosicurezza. L'ACL puo'
effettuare controlli volti alla verifica dell'effettiva applicazione
delle misure di biosicurezza. Durante lo svolgimento di tali
manifestazioni qualsiasi rinvenimento di carcasse di cinghiale deve
essere immediatamente comunicato all'ACL.
15. L'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zone soggette a
restrizione I, II e III e' consentito, a condizione che sia
assicurata la tracciabilita' degli stessi, al fine di escludere
qualsiasi contatto con suini. Tali materiali potranno essere
destinati, mediante inoltro con procedura canalizzata su
autorizzazione del servizio veterinario ufficiale competente sul
luogo di partenza e destinazione, ad aziende che allevano animali
diversi da suini e cinghiali e nelle quali non siano presenti suini.
Un eventuale utilizzo in aziende suinicole puo' essere consentito
previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno
e di novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita
l'assenza di contatto con suini o l'applicazione di trattamento in
grado di garantire l'inattivazione del virus eventualmente presente.
16. Il pascolo vagante di greggi da e verso le zone soggette a
restrizione II e III e' consentito solo previa specifica richiesta
dell'operatore alle ACL competenti sui comuni di partenza e di
destino. La movimentazione puo' essere autorizzata solo dopo il
parere favorevole di entrambe le ACL a seguito di valutazione della
situazione epidemiologica del pascolo di destino e richiesta di
applicazione di specifiche misure di riduzione del rischio in accordo
all'allegato 2 della presente ordinanza.
17. Qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini
non destinati alla produzione di alimenti, il detentore dovra' darne
comunicazione al veterinario libero professionista, che valutera' con
l'ACL la necessita' di effettuare, prima del trattamento, il prelievo
di sangue per escludere la presenza del virus PSA.
18. E' vietata la movimentazione di suini detenuti, di carni
fresche e di prodotti, sottoprodotti e materiale germinale come
definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594; i movimenti di
partite di suini, carni fresche e prodotti a base di carne suina
all'interno e al di fuori dei territori di cui al presente articolo
sono consentiti in deroga ai sensi di quanto previsto dal medesimo
regolamento.
19. L'ACL garantisce il rafforzamento della vigilanza sulle
movimentazioni dei suini anche attraverso la gestione delle stesse in
presenza del blocco condizionato in BDN dei documenti di accompagno
(DDA - Ex mod. 4) per gli stabilimenti siti in province con territori
posti in zone soggette a restrizione.
20. Sono in capo all'ACL, in quanto riferiti ad attivita' di
sanita' pubblica veterinaria, i costi sostenuti per:
il campionamento, lo stoccaggio e le procedure amministrative
necessarie alla gestione delle carcasse di cinghiale o di capi
moribondi abbattuti nelle zone soggette a restrizione;
la gestione dei sottoprodotti di origine animale derivanti anche
dai cinghiali abbattuti nell'ambito delle azioni previste nelle zone
soggette a restrizione;
le azioni di ricerca delle carcasse di cinghiale, di controllo
faunistico (abbattimenti) se attuate tramite ditte specializzate,
previste nelle zone soggette a restrizione.
21. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in cui
insistono le zone soggette a restrizione possono individuare nei
territori di propria competenza non interessati dalla malattia,
ulteriori zone a rischio nelle quali disporre le misure previste per
le zone soggette a restrizione. Ulteriori eventuali misure possono
essere adottate previo coordinamento nell'ambito dell'Unita' centrale
di crisi, al fine di garantirne un'uniforme e immediata adozione.
22. Nel caso in cui vengano rinvenuti maiali o suini ibridi non
identificati per i quali sia impossibile risalire al proprietario,
oppure suidi detenuti illegalmente, l'ACL dispone il sequestro,
l'abbattimento e la distruzione degli animali dopo aver effettuato
gli accertamenti sanitari eventualmente ritenuti necessari.