Art. 11
Misure di biosicurezza e controllo sul territorio nazionale non
interessato dalla malattia
1. L'ACL verifica i livelli di biosicurezza degli stabilimenti di
cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, n. 173,
dando priorita' a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la
compilazione delle apposite check list e la loro registrazione nel
sistema Classyfarm.it tempestivamente e comunque non oltre trenta
giorni dall'esecuzione del controllo. In caso di non conformita' si
applicano, salvo che il fatto non costituisca reato, le sanzioni di
cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 136/2022 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'ACL sulla base della situazione verificata in loco anche con
il supporto delle forze dell'ordine aggiorna la situazione in BDN di
tutti gli stabilimenti che detengono suini, compresi i cinghiali, ivi
inclusi geolocalizzazione, orientamento produttivo, numero di capi
presenti e dei morti. Detta attivita' deve comprendere anche
l'individuazione di ogni stabilimento non registrato in BDN che
detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o
suini, anche se non destinati alla produzione di alimenti.
3. L'ACL, in presenza di suini detenuti per finalita' diverse dalla
produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto dal
dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022. In
caso di non conformita' si applicano, salvo che il fatto non
costituisca reato, le sanzioni di cui all'art. 23, comma 3, del
decreto legislativo n. 136/2022 e successive modificazioni ed
integrazioni.
4. La movimentazione di cinghiali catturati nell'ambito di
interventi di controllo deve essere finalizzata esclusivamente alla
macellazione immediata degli stessi animali e autorizzata dall'ACL,
secondo procedure stabilite dalle regioni e dalle Province autonome
di Trento e di Bolzano che devono garantire la tracciabilita' dei
suddetti animali.
5. L'addestramento cani e le manifestazioni cinofile verso tutte le
specie devono essere svolti secondo protocollo riportato
nell'allegato 3 della presente ordinanza.
6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
garantiscono gli obiettivi minimi previsti dal vigente Piano
nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana
in Italia, il controllo virologico dei suini sospetti come definiti
dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e di
tutti i suini morti negli stabilimenti familiari e, per gli
stabilimenti semibradi, dei suini aventi un peso superiore ai 20 kg o
appartenenti a categorie individuate sulla base di una valutazione
del rischio.
7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
aggiornano i piani di emergenza regionali, con particolare
riferimento alle procedure di abbattimento e smaltimento dei capi
negli eventuali focolai domestici.
8. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
supportano i sindaci al fine di assicurare l'adozione di misure
necessarie a scoraggiare l'urbanizzazione dei cinghiali, impedendo
l'accesso alle fonti di cibo inclusi rifiuti domestici e quelli
situati nei luoghi pubblici, comprese le aree protette nonche' gli
alimenti somministrati volontariamente dai cittadini. A questo scopo
adottano specifiche campagne di sensibilizzazione, formazione e
informazione.
9. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
assicurano la sensibilizzazione degli enti competenti al fine di
rafforzare le operazioni di smaltimento dei rifiuti mediante
operazioni straordinarie che garantiscano la puntuale e regolare
raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, con
particolare riferimento alle aree protette, alle aree verdi e alle
piazzole di sosta lunghe le strade o autostrade prevedendo anche lo
svuotamento dei cestini con frequenza superiore.
10. Nel caso in cui vengano rinvenuti maiali o suini ibridi non
identificati per i quali sia impossibile risalire al proprietario,
oppure suidi detenuti illegalmente, l'ACL dispone il sequestro,
l'abbattimento e la distruzione degli animali dopo aver effettuato
gli accertamenti sanitari eventualmente ritenuti necessari.