Art. 11 
 
Misure di  biosicurezza  e  controllo  sul  territorio  nazionale non
                     interessato dalla malattia 
 
  1. L'ACL verifica i livelli di biosicurezza degli  stabilimenti  di
cui al decreto del Ministro della salute  28  giugno  2022,  n.  173,
dando priorita' a quelli  di  tipologia  «semibrado»,  attraverso  la
compilazione delle apposite check list e la  loro  registrazione  nel
sistema Classyfarm.it tempestivamente e  comunque  non  oltre  trenta
giorni dall'esecuzione del controllo. In caso di non  conformita'  si
applicano, salvo che il fatto non costituisca reato, le  sanzioni  di
cui all'art. 23, comma 3,  del  decreto  legislativo  n.  136/2022  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  2. L'ACL sulla base della situazione verificata in loco  anche  con
il supporto delle forze dell'ordine aggiorna la situazione in BDN  di
tutti gli stabilimenti che detengono suini, compresi i cinghiali, ivi
inclusi geolocalizzazione, orientamento produttivo,  numero  di  capi
presenti  e  dei  morti.  Detta  attivita'  deve  comprendere   anche
l'individuazione di ogni  stabilimento  non  registrato  in  BDN  che
detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi  titolo,  cinghiali  o
suini, anche se non destinati alla produzione di alimenti. 
  3. L'ACL, in presenza di suini detenuti per finalita' diverse dalla
produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto  previsto  dal
dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022.  In
caso di  non  conformita'  si  applicano,  salvo  che  il  fatto  non
costituisca reato, le sanzioni di  cui  all'art.  23,  comma  3,  del
decreto  legislativo  n.  136/2022  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni. 
  4.  La  movimentazione  di  cinghiali  catturati   nell'ambito   di
interventi di controllo deve essere finalizzata  esclusivamente  alla
macellazione immediata degli stessi animali e  autorizzata  dall'ACL,
secondo procedure stabilite dalle regioni e dalle  Province  autonome
di Trento e di Bolzano che devono  garantire  la  tracciabilita'  dei
suddetti animali. 
  5. L'addestramento cani e le manifestazioni cinofile verso tutte le
specie   devono   essere   svolti   secondo   protocollo    riportato
nell'allegato 3 della presente ordinanza. 
  6. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
garantiscono  gli  obiettivi  minimi  previsti  dal   vigente   Piano
nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana
in Italia, il controllo virologico dei suini sospetti  come  definiti
dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e di
tutti  i  suini  morti  negli  stabilimenti  familiari  e,  per   gli
stabilimenti semibradi, dei suini aventi un peso superiore ai 20 kg o
appartenenti a categorie individuate sulla base  di  una  valutazione
del rischio. 
  7. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
aggiornano  i  piani  di   emergenza   regionali,   con   particolare
riferimento alle procedure di abbattimento  e  smaltimento  dei  capi
negli eventuali focolai domestici. 
  8. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
supportano i sindaci al  fine  di  assicurare  l'adozione  di  misure
necessarie a scoraggiare l'urbanizzazione  dei  cinghiali,  impedendo
l'accesso alle fonti di  cibo  inclusi  rifiuti  domestici  e  quelli
situati nei luoghi pubblici, comprese le aree  protette  nonche'  gli
alimenti somministrati volontariamente dai cittadini. A questo  scopo
adottano  specifiche  campagne  di  sensibilizzazione,  formazione  e
informazione. 
  9. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
assicurano la sensibilizzazione degli  enti  competenti  al  fine  di
rafforzare  le  operazioni  di  smaltimento  dei   rifiuti   mediante
operazioni straordinarie che  garantiscano  la  puntuale  e  regolare
raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche o aperte al  pubblico,  con
particolare riferimento alle aree protette, alle aree  verdi  e  alle
piazzole di sosta lunghe le strade o autostrade prevedendo  anche  lo
svuotamento dei cestini con frequenza superiore. 
  10. Nel caso in cui vengano rinvenuti maiali  o  suini  ibridi  non
identificati per i quali sia impossibile  risalire  al  proprietario,
oppure suidi  detenuti  illegalmente,  l'ACL  dispone  il  sequestro,
l'abbattimento e la distruzione degli animali  dopo  aver  effettuato
gli accertamenti sanitari eventualmente ritenuti necessari.