Art. 12 
 
             Deroga al divieto di circolazione stradale 
 
  1. In caso di focolai di PSA  in  suini  domestici,  in  deroga  al
divieto di cui al  decreto  12  dicembre  2024  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei   trasporti   stradale,   e'   consentita   la
circolazione fuori dai centri abitati nei giorni festivi ed in  altri
giorni particolari,  ai  veicoli  anche  di  massa  superiore  a  7,5
tonnellate  utilizzati  per  il  trasporto  delle  carcasse,  per  le
operazioni di abbattimento, disinfezione,  ed  ogni  altra  attivita'
connessa alla gestione  dei  focolai  che  si  renda  necessaria  per
ragioni sanitarie. 
  2. A tal fine, su richiesta dell'operatore o trasportatore, la  ACL
territorialmente competente sul luogo di  partenza,  rilascia  idonea
documentazione comprovante la necessita'  del  viaggio  in  relazione
all'emergenza epidemica e riportante le altre  informazioni  relative
alla gestione del rischio legato al  trasporto  (targa  del  veicolo,
luogo di partenza e di destinazione, tragitto da percorrere, etc.). 
  3. In conformita' a quanto previsto dall'art. 9, comma del  decreto
12 dicembre 2024 i veicoli autorizzati alla  circolazione  in  deroga
devono essere muniti di cartelli indicatori di  colore  verde,  delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di  altezza,  con  impressa  in
nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20  m,  fissati  in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. I mezzi  di
trasporto che viaggiano in deroga  devono  essere  muniti  di  idonea
documentazione rilasciata dall'ACL inclusa quella di cui al  comma  2
del presente articolo. 
  4. Nei luoghi di destinazione  i  mezzi  di  trasporto  di  cui  al
presente articolo devono essere  puliti  e  disinfettati  secondo  le
procedure previste per i focolai  di  PSA  con  la  supervisione  del
personale della ACL localmente competente.