Art. 12
Deroga al divieto di circolazione stradale
1. In caso di focolai di PSA in suini domestici, in deroga al
divieto di cui al decreto 12 dicembre 2024 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti stradale, e' consentita la
circolazione fuori dai centri abitati nei giorni festivi ed in altri
giorni particolari, ai veicoli anche di massa superiore a 7,5
tonnellate utilizzati per il trasporto delle carcasse, per le
operazioni di abbattimento, disinfezione, ed ogni altra attivita'
connessa alla gestione dei focolai che si renda necessaria per
ragioni sanitarie.
2. A tal fine, su richiesta dell'operatore o trasportatore, la ACL
territorialmente competente sul luogo di partenza, rilascia idonea
documentazione comprovante la necessita' del viaggio in relazione
all'emergenza epidemica e riportante le altre informazioni relative
alla gestione del rischio legato al trasporto (targa del veicolo,
luogo di partenza e di destinazione, tragitto da percorrere, etc.).
3. In conformita' a quanto previsto dall'art. 9, comma del decreto
12 dicembre 2024 i veicoli autorizzati alla circolazione in deroga
devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in
nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. I mezzi di
trasporto che viaggiano in deroga devono essere muniti di idonea
documentazione rilasciata dall'ACL inclusa quella di cui al comma 2
del presente articolo.
4. Nei luoghi di destinazione i mezzi di trasporto di cui al
presente articolo devono essere puliti e disinfettati secondo le
procedure previste per i focolai di PSA con la supervisione del
personale della ACL localmente competente.