Art. 13
Attuazione e verifica delle misure e possibilita' di delega
1. Ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo gia'
individuate all'interno delle UCC e delle unita' di crisi regionali e
locali, il prefetto in accordo con il Commissario straordinario, puo'
istituire una cabina di regia per l'attuazione, in maniera coordinata
con le diverse istituzioni ed enti territoriali, delle misure
previste dalla presente ordinanza.
2. L'ACL, sentita la regione o la provincia autonoma di
appartenenza, puo' delegare espressamente specifici compiti a
veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi
professionisti) specificamente formati.
3. Per l'attuazione delle misure della presente ordinanza, ad
esclusione delle attivita' di competenza prettamente sanitaria, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono,
previo accordo con i Ministeri di appartenenza di personale delle
Forze dell'ordine, degli agenti della vigilanza regionale e
provinciale, delle associazioni venatorie e di volontariato nonche'
di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
verificano e assicurano che le persone fisiche o giuridiche delegate
posseggano le competenze, le conoscenze, gli strumenti e le
infrastrutture necessarie ad eseguire i compiti loro assegnati e, nel
caso, provvedono a fornire tutte le ulteriori informazioni utili.