Art. 13 
 
     Attuazione e verifica delle misure e possibilita' di delega 
 
  1. Ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo  gia'
individuate all'interno delle UCC e delle unita' di crisi regionali e
locali, il prefetto in accordo con il Commissario straordinario, puo'
istituire una cabina di regia per l'attuazione, in maniera coordinata
con  le  diverse  istituzioni  ed  enti  territoriali,  delle  misure
previste dalla presente ordinanza. 
  2.  L'ACL,  sentita  la  regione  o  la   provincia   autonoma   di
appartenenza,  puo'  delegare  espressamente  specifici   compiti   a
veterinari   non   ufficiali   (veterinari   aziendali    e    liberi
professionisti) specificamente formati. 
  3. Per l'attuazione  delle  misure  della  presente  ordinanza,  ad
esclusione delle attivita' di competenza  prettamente  sanitaria,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si  avvalgono,
previo accordo con i Ministeri di  appartenenza  di  personale  delle
Forze  dell'ordine,  degli  agenti  della   vigilanza   regionale   e
provinciale, delle associazioni venatorie e di  volontariato  nonche'
di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate. 
  4. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
verificano e assicurano che le persone fisiche o giuridiche  delegate
posseggano  le  competenze,  le  conoscenze,  gli  strumenti   e   le
infrastrutture necessarie ad eseguire i compiti loro assegnati e, nel
caso, provvedono a fornire tutte le ulteriori informazioni utili.