Art. 14 
 
                       Procedura di revisione 
                  delle zone soggette a restrizione 
 
  1. Ove necessario, al  fine  di  definire  o  revisionare  le  zone
soggette a restrizione di  cui  al  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2023/594, il Ministero della salute, sentito il GOE,  il  Commissario
straordinario e le regioni e Province autonome di  Trento  e  Bolzano
interessate, comunica alla Commissione europea la proposta contenente
l'individuazione   delle   zone   soggette   a    restrizione.    Per
l'elaborazione  della   proposta   devono   essere   considerate   le
caratteristiche  orografiche  del  territorio   (presenza   di   aree
urbanizzate,   fiumi,   autostrade,   etc..),   i   risultati   della
sorveglianza passiva condotta nella  zona  adiacente  la  sede  della
positivita' e la distanza dagli altri casi piu' prossimi  considerato
quanto riportato nel Manuale delle emergenze da PSA in popolazioni di
cinghiali e le linee guida dell'EFSA «ASF  exit  strategy:  providing
cumulative evidence of the  absence  of  african  swine  fever  virus
circulation in wild  boar  populations  using  standard  surveillance
measures».