Art. 14
Procedura di revisione
delle zone soggette a restrizione
1. Ove necessario, al fine di definire o revisionare le zone
soggette a restrizione di cui al regolamento di esecuzione (UE)
2023/594, il Ministero della salute, sentito il GOE, il Commissario
straordinario e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
interessate, comunica alla Commissione europea la proposta contenente
l'individuazione delle zone soggette a restrizione. Per
l'elaborazione della proposta devono essere considerate le
caratteristiche orografiche del territorio (presenza di aree
urbanizzate, fiumi, autostrade, etc..), i risultati della
sorveglianza passiva condotta nella zona adiacente la sede della
positivita' e la distanza dagli altri casi piu' prossimi considerato
quanto riportato nel Manuale delle emergenze da PSA in popolazioni di
cinghiali e le linee guida dell'EFSA «ASF exit strategy: providing
cumulative evidence of the absence of african swine fever virus
circulation in wild boar populations using standard surveillance
measures».