Art. 15
Flussi informativi
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il
tramite dell'ACL, provvedono alla verifica tempestiva della
registrazione e dell'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe con
particolare riferimento alla registrazione di tutti i morti entro
quarantotto ore per le zone soggette a restrizione ed entro sette
giorni per il resto del territorio nazionale nonche' i dati relativi
alla sorveglianza passiva e delle altre informazioni pertinenti nei
rispettivi applicativi del portale vetinfo (BDN, SINVSA, SANAN e
SIMAN), al fine di consentire il costante monitoraggio
dell'avanzamento del fronte epidemico e la verifica dell'attuazione
delle misure adottate nella zona infetta, nell'area confinante con la
zona infetta e nel restante territorio nazionale.
2. L'ACL identifica come sospetta una carcassa di cinghiale
selvatico o maiale domestico solo in caso di anomalo aumento della
mortalita' o di lesioni, nonche' di sintomi riferibili alla PSA,
provvedendo alla registrazione dei relativi dati nei sistemi
informativi SINVSA e SIMAN.
3. Ad eccezione delle province in cui il virus viene rilevato per
la prima volta nel selvatico o per la prima volta nel domestico, le
positivita' nel selvatico e nel domestico rilevate dal laboratorio
territorialmente competente nelle zone soggette a restrizione II e
III non necessitano di conferma da parte del CEREP, pertanto in caso
di positivita', l'ACL procede direttamente alla conferma di caso o di
focolaio di PSA.
4. Nelle zone indenni, nelle zone soggette a restrizione I, la
conferma ufficiale deve essere eseguita dal CEREP. In caso di
sospetto per presenza di lesioni o sintomi riferibili alla PSA nelle
zone di cui al presente comma il campione deve essere inviato
direttamente al CEREP senza eseguire il test di prima istanza presso
i laboratori territoriali competenti. Il sospetto deve essere
inserito immediatamente in SIMAN dall'ACL, che in caso di esito
positivo da parte del CEREP procede alla notifica di conferma.
Contestualmente l'IZS competente per territorio procede alla
registrazione dell'esito diagnostico finale in SINVSA. In caso di
assenza di lesioni o sintomi riferibili alla PSA, il campionamento
deve essere registrato unicamente nel sistema SINVSA, utilizzando il
motivo di campionamento riferito alla sorveglianza passiva, e i
campioni sono processati esclusivamente dagli IZS competenti per
territorio. In caso di positivita', i campioni devono essere inviati
al CEREP per la conferma. In tal caso, in attesa della conferma del
CEREP, l'ACL provvede ad assicurare l'alimentazione dei sistemi
informativi, notificando il sospetto sul SIMAN e dando comunicazione
del sospetto secondo il flusso previsto dal decreto legislativo n.
136/2022 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Nel caso in cui i test PCR condotti dai laboratori competenti
per territorio producano risultati non conclusivi (es. al limite
della soglia di rilevabilita' del test) i campioni devono essere
inviati al CEREP per le indagini di conferma.
6. In caso di conferma di un caso di PSA in un cinghiale, sia esso
ritrovato morto o abbattuto, nonche' in caso di focolaio negli
allevamenti domestici, le regioni e Province autonome di Trento e
Bolzano alimentano il SIMAN secondo le tempistiche del decreto
legislativo n. 136/2022 e successive modificazioni ed integrazioni e
rispettando le definizioni di caso primario e caso secondario
riportate nel regolamento (EU) 2020/2002.
7. In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale in avanzato
stato di decomposizione positive alla PSA al test di prima istanza in
una zona soggetta a restrizione in cui non si rilevano positivita' da
piu' di sei mesi oppure in una zona in cui sono state revocate le
restrizioni, deve essere inserito il sospetto in SIMAN e prima di
notificare la conferma in SIMAN i campioni devono essere inviati al
CEREP per ulteriori valutazioni al fine della conferma del focolaio.
8. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui
territori ricadono nelle zone soggette a restrizione di cui
all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e nella
zona CEV, inseriscono i dati sull'attivita' di ricerca rafforzata
delle carcasse alimentando il sistema reso disponibile su SINVSA.
9. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui
territori ricadono nelle zone soggette a restrizione di cui
all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e nella
zona CEV, al fine di consentire ai reparti territoriali del comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) di svolgere la
vigilanza a campione, prevista dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n.
9, comunicano agli stessi reparti territoriali del CUFAA, secondo
modalita' da definirsi, i seguenti dati:
a) programmazione settimanale di ogni attivita' venatoria e di
controllo faunistico sul cinghiale, ove autorizzata, comprendente le
modalita' operative e il personale coinvolto. Ove presenti sistemi di
comunicazione in tempo reale tra le diverse figure coinvolte non e'
necessaria la programmazione. b) rendicontazione settimanale delle
attivita' di cui al punto a), con l'accesso a tutte le informazioni
necessarie ad esercitare il controllo.
10. Nelle zone soggette a restrizione ai sensi del regolamento (UE)
2023/594 sara' cura dei reparti territoriali del CUFAA vigilare sul,
rispetto del divieto di foraggiamento dei suini selvatici, ad
eccezione del foraggiamento attrattivo finalizzato al prelievo
selettivo o in attivita' di controllo, come disposto dalla normativa
di settore, della movimentazione di carni dei cinghiali abbattuti
nonche' degli altri divieti previsti dalla presente ordinanza.
Periodicamente a cadenza mensile, i suddetti reparti territoriali del
CUFAA relazionano al Commissario straordinario sugli esiti
dell'attivita' di vigilanza effettuata ai sensi della presente
ordinanza.
11. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per
le finalita' dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 24 febbraio 2023, forniscono al Commissario
straordinario i dati riguardanti le attivita' di depopolamento dei
cinghiali selvatici attraverso l'apposita funzionalita' a
disposizione delle regioni all'interno del portale vetinfo. L'utente
regionale in possesso di credenziali autorizzate all'accesso
all'aerea riservata del portale, attraverso il link «Piano delle
catture - PSA» deve registrare i dati previsti alimentando
mensilmente il sistema per i dati di dettaglio faunistico. Tutti gli
abbattimenti di cinghiale avvenuti su tutti i territori regionali,
indipendentemente dal tipo di classificazione, devono essere
georeferenziati e raccolti per il tramite di applicativi informativi
in ogni singola regione.