Art. 15 
 
                         Flussi informativi 
 
  1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il
tramite  dell'ACL,  provvedono   alla   verifica   tempestiva   della
registrazione e dell'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe con
particolare riferimento alla registrazione di  tutti  i  morti  entro
quarantotto ore per le zone soggette a  restrizione  ed  entro  sette
giorni per il resto del territorio nazionale nonche' i dati  relativi
alla sorveglianza passiva e delle altre informazioni  pertinenti  nei
rispettivi applicativi del portale  vetinfo  (BDN,  SINVSA,  SANAN  e
SIMAN),   al   fine   di   consentire   il   costante    monitoraggio
dell'avanzamento del fronte epidemico e la  verifica  dell'attuazione
delle misure adottate nella zona infetta, nell'area confinante con la
zona infetta e nel restante territorio nazionale. 
  2.  L'ACL  identifica  come  sospetta  una  carcassa  di  cinghiale
selvatico o maiale domestico solo in caso di  anomalo  aumento  della
mortalita' o di lesioni, nonche'  di  sintomi  riferibili  alla  PSA,
provvedendo  alla  registrazione  dei  relativi  dati   nei   sistemi
informativi SINVSA e SIMAN. 
  3. Ad eccezione delle province in cui il virus viene  rilevato  per
la prima volta nel selvatico o per la prima volta nel  domestico,  le
positivita' nel selvatico e nel domestico  rilevate  dal  laboratorio
territorialmente competente nelle zone soggette a  restrizione  II  e
III non necessitano di conferma da parte del CEREP, pertanto in  caso
di positivita', l'ACL procede direttamente alla conferma di caso o di
focolaio di PSA. 
  4. Nelle zone indenni, nelle zone  soggette  a  restrizione  I,  la
conferma ufficiale  deve  essere  eseguita  dal  CEREP.  In  caso  di
sospetto per presenza di lesioni o sintomi riferibili alla PSA  nelle
zone di cui  al  presente  comma  il  campione  deve  essere  inviato
direttamente al CEREP senza eseguire il test di prima istanza  presso
i  laboratori  territoriali  competenti.  Il  sospetto  deve   essere
inserito immediatamente in SIMAN  dall'ACL,  che  in  caso  di  esito
positivo da parte  del  CEREP  procede  alla  notifica  di  conferma.
Contestualmente  l'IZS  competente  per   territorio   procede   alla
registrazione dell'esito diagnostico finale in  SINVSA.  In  caso  di
assenza di lesioni o sintomi riferibili alla  PSA,  il  campionamento
deve essere registrato unicamente nel sistema SINVSA, utilizzando  il
motivo di campionamento  riferito  alla  sorveglianza  passiva,  e  i
campioni sono processati  esclusivamente  dagli  IZS  competenti  per
territorio. In caso di positivita', i campioni devono essere  inviati
al CEREP per la conferma. In tal caso, in attesa della  conferma  del
CEREP, l'ACL  provvede  ad  assicurare  l'alimentazione  dei  sistemi
informativi, notificando il sospetto sul SIMAN e dando  comunicazione
del sospetto secondo il flusso previsto dal  decreto  legislativo  n.
136/2022 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  5. Nel caso in cui i test PCR condotti  dai  laboratori  competenti
per territorio producano risultati  non  conclusivi  (es.  al  limite
della soglia di rilevabilita' del  test)  i  campioni  devono  essere
inviati al CEREP per le indagini di conferma. 
  6. In caso di conferma di un caso di PSA in un cinghiale, sia  esso
ritrovato morto o  abbattuto,  nonche'  in  caso  di  focolaio  negli
allevamenti domestici, le regioni e Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano alimentano  il  SIMAN  secondo  le  tempistiche  del  decreto
legislativo n. 136/2022 e successive modificazioni ed integrazioni  e
rispettando  le  definizioni  di  caso  primario  e  caso  secondario
riportate nel regolamento (EU) 2020/2002. 
  7. In caso di rinvenimento di carcasse  di  cinghiale  in  avanzato
stato di decomposizione positive alla PSA al test di prima istanza in
una zona soggetta a restrizione in cui non si rilevano positivita' da
piu' di sei mesi oppure in una zona in cui  sono  state  revocate  le
restrizioni, deve essere inserito il sospetto in  SIMAN  e  prima  di
notificare la conferma in SIMAN i campioni devono essere  inviati  al
CEREP per ulteriori valutazioni al fine della conferma del focolaio. 
  8. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  i  cui
territori  ricadono  nelle  zone  soggette  a  restrizione   di   cui
all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE)  2023/594  e  nella
zona CEV, inseriscono i dati  sull'attivita'  di  ricerca  rafforzata
delle carcasse alimentando il sistema reso disponibile su SINVSA. 
  9. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  i  cui
territori  ricadono  nelle  zone  soggette  a  restrizione   di   cui
all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE)  2023/594  e  nella
zona CEV, al fine di consentire ai reparti territoriali  del  comando
unita' forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) di svolgere  la
vigilanza a campione, prevista dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n.
9, comunicano agli stessi reparti  territoriali  del  CUFAA,  secondo
modalita' da definirsi, i seguenti dati: 
    a) programmazione settimanale di ogni attivita'  venatoria  e  di
controllo faunistico sul cinghiale, ove autorizzata, comprendente  le
modalita' operative e il personale coinvolto. Ove presenti sistemi di
comunicazione in tempo reale tra le diverse figure coinvolte  non  e'
necessaria la programmazione. b)  rendicontazione  settimanale  delle
attivita' di cui al punto a), con l'accesso a tutte  le  informazioni
necessarie ad esercitare il controllo. 
  10. Nelle zone soggette a restrizione ai sensi del regolamento (UE)
2023/594 sara' cura dei reparti territoriali del CUFAA vigilare  sul,
rispetto  del  divieto  di  foraggiamento  dei  suini  selvatici,  ad
eccezione  del  foraggiamento  attrattivo  finalizzato  al   prelievo
selettivo o in attivita' di controllo, come disposto dalla  normativa
di settore, della movimentazione di  carni  dei  cinghiali  abbattuti
nonche'  degli  altri  divieti  previsti  dalla  presente  ordinanza.
Periodicamente a cadenza mensile, i suddetti reparti territoriali del
CUFAA  relazionano   al   Commissario   straordinario   sugli   esiti
dell'attivita'  di  vigilanza  effettuata  ai  sensi  della  presente
ordinanza. 
  11. Le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,  per
le finalita' dell'art. 2, comma 6, del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 24 febbraio 2023,  forniscono  al  Commissario
straordinario i dati riguardanti le attivita'  di  depopolamento  dei
cinghiali   selvatici   attraverso   l'apposita    funzionalita'    a
disposizione delle regioni all'interno del portale vetinfo.  L'utente
regionale  in  possesso  di   credenziali   autorizzate   all'accesso
all'aerea riservata del portale,  attraverso  il  link  «Piano  delle
catture  -  PSA»  deve  registrare  i   dati   previsti   alimentando
mensilmente il sistema per i dati di dettaglio faunistico. Tutti  gli
abbattimenti di cinghiale avvenuti su tutti  i  territori  regionali,
indipendentemente  dal  tipo  di   classificazione,   devono   essere
georeferenziati e raccolti per il tramite di applicativi  informativi
in ogni singola regione.