Art. 16 
 
                       Provvedimenti regionali 
 
  1. Fermi restando gli  obiettivi  e  le  finalita'  della  presente
ordinanza e nel rispetto  della  normativa  europea  e  nazionale  di
riferimento, il Commissario straordinario, su proposta delle  singole
regioni e Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  puo'  emanare
provvedimenti di carattere  regionale  per  individuare  modalita'  e
procedure  per  l'attuazione  delle  misure  di  cui  alla   presente
ordinanza, in funzione della specifica natura dei territori coinvolti
e  della  propria  organizzazione  amministrativa  ed  individuare  i
soggetti attuatori delle stesse. 
  2. Al fine di assicurare omogeneita' nella gestione della  malattia
e pari livelli di tutela della sanita' animale,  i  provvedimenti  di
dettaglio  regionali  in  materia  di  PSA  possono  essere   emanati
esclusivamente  previa  acquisizione  del   parere   favorevole   del
Commissario straordinario. 
  3. Le eventuali richieste di deroga, autorizzazione  e  chiarimento
devono pervenire al Commissario straordinario esclusivamente  per  il
tramite  degli  assessorati  regionali  ai  fini  di   una   compiuta
valutazione per opportuno e vincolante riscontro.