Art. 16
Provvedimenti regionali
1. Fermi restando gli obiettivi e le finalita' della presente
ordinanza e nel rispetto della normativa europea e nazionale di
riferimento, il Commissario straordinario, su proposta delle singole
regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, puo' emanare
provvedimenti di carattere regionale per individuare modalita' e
procedure per l'attuazione delle misure di cui alla presente
ordinanza, in funzione della specifica natura dei territori coinvolti
e della propria organizzazione amministrativa ed individuare i
soggetti attuatori delle stesse.
2. Al fine di assicurare omogeneita' nella gestione della malattia
e pari livelli di tutela della sanita' animale, i provvedimenti di
dettaglio regionali in materia di PSA possono essere emanati
esclusivamente previa acquisizione del parere favorevole del
Commissario straordinario.
3. Le eventuali richieste di deroga, autorizzazione e chiarimento
devono pervenire al Commissario straordinario esclusivamente per il
tramite degli assessorati regionali ai fini di una compiuta
valutazione per opportuno e vincolante riscontro.