Art. 17 
 
                 Gruppi operativi territoriali - GOT 
 
  1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire i Gruppi operativi territoriali (GOT), formati da personale
tecnico afferente alle Autorita' competenti locali e  alle  Direzioni
regionali della  sanita'  pubblica  veterinaria,  dell'agricoltura  e
dell'ambiente, alle polizie provinciali, o in assenza  delle  polizie
provinciali alle guardie giurate volontarie  venatorie  (GGVV),  agli
enti parco regionali, nazionali, e  da  altri  esperti  appositamente
individuati. I GOT svolgono le funzioni di supporto operativo all'ACL
per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza. 
  2. I GOT regionali danno supporto alle attivita'  di  coordinamento
del Commissario straordinario per le finalita' di contenimento  della
popolazione di cinghiali e individuano all'interno  degli  stessi  un
responsabile di riferimento regionale per tali attivita'.