Art. 17
Gruppi operativi territoriali - GOT
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire i Gruppi operativi territoriali (GOT), formati da personale
tecnico afferente alle Autorita' competenti locali e alle Direzioni
regionali della sanita' pubblica veterinaria, dell'agricoltura e
dell'ambiente, alle polizie provinciali, o in assenza delle polizie
provinciali alle guardie giurate volontarie venatorie (GGVV), agli
enti parco regionali, nazionali, e da altri esperti appositamente
individuati. I GOT svolgono le funzioni di supporto operativo all'ACL
per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza.
2. I GOT regionali danno supporto alle attivita' di coordinamento
del Commissario straordinario per le finalita' di contenimento della
popolazione di cinghiali e individuano all'interno degli stessi un
responsabile di riferimento regionale per tali attivita'.