Art. 18
Sanzioni
1. Fatta salva la applicazione delle sanzioni penali previste dagli
articoli 340 - interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un
servizio di pubblica necessita' - 500 - diffusione di una malattia
delle piante e degli animali - e 650 - inosservanza dei provvedimenti
dell'autorita', del codice penale, chiunque venga sorpreso a
utilizzare il foraggiamento anche attrattivo nei confronti del
cinghiale, ad eccezione di quello finalizzato al prelievo selettivo o
alle attivita' di controllo, come disposto dalla normativa di
settore, o compie atti di danneggiamento, manomissione o intralcio
delle operazioni, compiuti durante le operazioni di cattura per il
depopolamento dei cinghiali selvatici in zone soggette a restrizione
individuate ai fini dell'eradicazione della PSA, ivi comprese quelle
di messa in opera delle barriere, nonche' manomissione delle barriere
stesse, risponde dei danni cagionati a terzi secondo le norme
generali di diritto privato.
2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3,
comma 2, del decreto-legge, 17 febbraio 2022, n. 9, per la violazione
degli obblighi di segnalazione.