Art. 18 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Fatta salva la applicazione delle sanzioni penali previste dagli
articoli 340 - interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un
servizio di pubblica necessita' - 500 - diffusione  di  una  malattia
delle piante e degli animali - e 650 - inosservanza dei provvedimenti
dell'autorita',  del  codice  penale,  chiunque  venga   sorpreso   a
utilizzare  il  foraggiamento  anche  attrattivo  nei  confronti  del
cinghiale, ad eccezione di quello finalizzato al prelievo selettivo o
alle  attivita'  di  controllo,  come  disposto  dalla  normativa  di
settore, o compie atti di danneggiamento,  manomissione  o  intralcio
delle operazioni, compiuti durante le operazioni di  cattura  per  il
depopolamento dei cinghiali selvatici in zone soggette a  restrizione
individuate ai fini dell'eradicazione della PSA, ivi comprese  quelle
di messa in opera delle barriere, nonche' manomissione delle barriere
stesse, risponde  dei  danni  cagionati  a  terzi  secondo  le  norme
generali di diritto privato. 
  2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni  di  cui  all'art.  3,
comma 2, del decreto-legge, 17 febbraio 2022, n. 9, per la violazione
degli obblighi di segnalazione.