Art. 19
Interdizione temporanea di aree
soggette ad operazioni di cattura
1. Nei centri abitati ove vengono temporaneamente allestite
strutture di cattura, l'ACL, d'intesa con i sindaci, puo' interdire
l'area alla frequentazione abituale al fine di impedire ulteriori
ritardi nelle operazioni di cattura e di prevenire la propagazione
del virus.