Art. 19 
 
                   Interdizione temporanea di aree 
                  soggette ad operazioni di cattura 
 
  1.  Nei  centri  abitati  ove  vengono  temporaneamente   allestite
strutture di cattura, l'ACL, d'intesa con i sindaci,  puo'  interdire
l'area alla frequentazione abituale al  fine  di  impedire  ulteriori
ritardi nelle operazioni di cattura e di  prevenire  la  propagazione
del virus.