Art. 2
Contenimento della circolazione virale
attraverso l'utilizzo di barriere
1. Al fine di rendere discontinuo l'areale di distribuzione del
cinghiale selvatico, limitare la diffusione della PSA verso territori
attualmente indenni e garantire l'applicazione delle misure della
presente ordinanza, il Commissario straordinario, sentito il Gruppo
operativo degli esperti (di seguito GOE), in collaborazione con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, coordina il
potenziamento delle barriere autostradali esistenti attuato dalle
societa' concessionarie autostradali e, se del caso, dagli enti
proprietari delle strade, tramite la chiusura o la gestione dei punti
di passaggio naturali o artificiali eventualmente presenti sopra e
sotto il solido autostradale, e la relativa manutenzione. Il
Commissario straordinario puo' valutare altresi' la costruzione di
eventuali ulteriori barriere fisiche ex-novo al di fuori della rete
autostradale.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nonche'
gli altri enti locali assicurano il necessario supporto anche
amministrativo al Commissario straordinario al fine di attuare quanto
previsto al comma 1.
3. In caso di costruzione di barriere ex-novo al di fuori della
rete autostradale, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano interessate, entro trenta giorni dalla comunicazione
dell'avvenuto collaudo da parte della societa' di committenza,
prendono definitivamente in consegna, in relazione alla propria
competenza territoriale, le opere realizzate dal Commissario
straordinario ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.
4. Ogni onere connesso alla gestione e alla manutenzione delle
opere di cui al comma 3, e' a carico della regione o della provincia
autonoma interessata a far data dalla consegna; rimane in facolta'
della regione o provincia autonoma interessata l'eventuale ulteriore
trasferimento delle opere alle province e ai comuni, per i tratti di
rispettiva competenza. Analogamente le regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano sono tenute alla gestione e al mantenimento delle
opere precedentemente realizzate dal Commissario straordinario ai
sensi del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, la cui consegna e' da
ritenersi effettiva.
5. Per la realizzazione delle barriere di cui al presente articolo
nelle zone infette e nelle zone indenni adiacenti alle zone infette,
il Commissario straordinario opera in conformita' a quanto previsto
dall'art. 2, commi 1, 1-bis, 2-bis, 2-ter, 2-quater del decreto-legge
17 febbraio 2022, n. 9.
Nell'ambito della procedura per la messa in posa delle barriere,
l'approvazione da parte del Commissario straordinario del progetto
d'intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione
di pubblica utilita' dell'opera ai fini previsti dal testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione di pubblica utilita' di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 237, e, qualora le predette
recinzioni debbano essere installate su terreni di proprieta'
privata, il Commissario straordinario autorizza con provvedimento
motivato l'occupazione di urgenza in deroga al citato testo unico.
6. I reparti territoriali del CUFAA vigilano sul rafforzamento
delle barriere fisiche autostradali, provvedendo alla verifica
dell'integrita' delle barriere gia' posizionate e informando il
Commissario straordinario in caso di manomissione che infici
l'integrita' della barriera. A cadenza mensile, i suddetti reparti
territoriali del CUFAA relazionano al Commissario straordinario sugli
esiti dell'attivita' di vigilanza effettuata ai sensi della presente
ordinanza.