Art. 2 
 
               Contenimento della circolazione virale 
                  attraverso l'utilizzo di barriere 
 
  1. Al fine di rendere discontinuo  l'areale  di  distribuzione  del
cinghiale selvatico, limitare la diffusione della PSA verso territori
attualmente indenni e garantire  l'applicazione  delle  misure  della
presente ordinanza, il Commissario straordinario, sentito  il  Gruppo
operativo degli esperti (di seguito GOE), in  collaborazione  con  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   coordina   il
potenziamento delle barriere  autostradali  esistenti  attuato  dalle
societa' concessionarie autostradali  e,  se  del  caso,  dagli  enti
proprietari delle strade, tramite la chiusura o la gestione dei punti
di passaggio naturali o artificiali eventualmente  presenti  sopra  e
sotto  il  solido  autostradale,  e  la  relativa  manutenzione.   Il
Commissario straordinario puo' valutare altresi'  la  costruzione  di
eventuali ulteriori barriere fisiche ex-novo al di fuori  della  rete
autostradale. 
  2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nonche'
gli  altri  enti  locali  assicurano  il  necessario  supporto  anche
amministrativo al Commissario straordinario al fine di attuare quanto
previsto al comma 1. 
  3. In caso di costruzione di barriere ex-novo  al  di  fuori  della
rete autostradale, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di
Bolzano  interessate,  entro  trenta   giorni   dalla   comunicazione
dell'avvenuto  collaudo  da  parte  della  societa'  di  committenza,
prendono definitivamente  in  consegna,  in  relazione  alla  propria
competenza  territoriale,  le  opere   realizzate   dal   Commissario
straordinario ai sensi del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9. 
  4. Ogni onere connesso alla  gestione  e  alla  manutenzione  delle
opere di cui al comma 3, e' a carico della regione o della  provincia
autonoma interessata a far data dalla consegna;  rimane  in  facolta'
della regione o provincia autonoma interessata l'eventuale  ulteriore
trasferimento delle opere alle province e ai comuni, per i tratti  di
rispettiva competenza. Analogamente le regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano sono tenute alla gestione e  al  mantenimento  delle
opere precedentemente realizzate  dal  Commissario  straordinario  ai
sensi del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, la cui consegna e' da
ritenersi effettiva. 
  5. Per la realizzazione delle barriere di cui al presente  articolo
nelle zone infette e nelle zone indenni adiacenti alle zone  infette,
il Commissario straordinario opera in conformita' a  quanto  previsto
dall'art. 2, commi 1, 1-bis, 2-bis, 2-ter, 2-quater del decreto-legge
17 febbraio 2022, n. 9. 
  Nell'ambito della procedura per la messa in  posa  delle  barriere,
l'approvazione da parte del Commissario  straordinario  del  progetto
d'intervento e del relativo quadro di spesa vale quale  dichiarazione
di pubblica utilita' dell'opera ai  fini  previsti  dal  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
espropriazione di pubblica utilita' di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 8 giugno  2001,  n.  237,  e,  qualora  le  predette
recinzioni  debbano  essere  installate  su  terreni  di   proprieta'
privata, il Commissario  straordinario  autorizza  con  provvedimento
motivato l'occupazione di urgenza in deroga al citato testo unico. 
  6. I reparti territoriali  del  CUFAA  vigilano  sul  rafforzamento
delle  barriere  fisiche  autostradali,  provvedendo  alla   verifica
dell'integrita' delle  barriere  gia'  posizionate  e  informando  il
Commissario  straordinario  in  caso  di  manomissione   che   infici
l'integrita' della barriera. A cadenza mensile,  i  suddetti  reparti
territoriali del CUFAA relazionano al Commissario straordinario sugli
esiti dell'attivita' di vigilanza effettuata ai sensi della  presente
ordinanza.