Art. 21
Abrogazioni e disposizioni finali
1. I piani di biosicurezza di cui all'allegato 1 della presente
ordinanza autorizzati dall'ACL ai sensi delle ordinanze precedenti
mantengono validita' se non in contrasto con le disposizioni della
presente ordinanza.
2. Le autorizzazioni al controllo faunistico e le deroghe
rilasciate sulla base di disposizioni confermate nella presente
ordinanza mantengono la loro validita' fatta salva la possibilita' da
parte del Commissario straordinario di sospenderle o farle decadere
in base all'evoluzione della situazione epidemiologica.
3. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla
Regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 17
febbraio 2022, n. 9.
4. Gli allegati fanno parte integrante della presente ordinanza.
La presente ordinanza si applica dalla data di emanazione e fino al
28 marzo 2027 ed e' immediatamente comunicata alla conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi
dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2026
Il Commissario straordinario: Filippini