Art. 21 
 
                  Abrogazioni e disposizioni finali 
 
  1. I piani di biosicurezza di cui  all'allegato  1  della  presente
ordinanza autorizzati dall'ACL ai sensi  delle  ordinanze  precedenti
mantengono validita' se non in contrasto con  le  disposizioni  della
presente ordinanza. 
  2.  Le  autorizzazioni  al  controllo  faunistico  e   le   deroghe
rilasciate sulla  base  di  disposizioni  confermate  nella  presente
ordinanza mantengono la loro validita' fatta salva la possibilita' da
parte del Commissario straordinario di sospenderle o  farle  decadere
in base all'evoluzione della situazione epidemiologica. 
  3. Le disposizioni della presente ordinanza non si  applicano  alla
Regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 17
febbraio 2022, n. 9. 
  4. Gli allegati fanno parte integrante della presente ordinanza. 
  La presente ordinanza si applica dalla data di emanazione e fino al
28  marzo  2027  ed  e'  immediatamente  comunicata  alla  conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate  ai  sensi
dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 6 luglio 2026 
 
                              Il Commissario straordinario: Filippini